LE ASSENZE PER VISITE MEDICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI
Per quanto riguarda le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il dipendente della scuola può utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia, fermo restando la possibilità di fare ricorso a permessi per documentati motivi personali o istituti contrattuali similari o alternativi (es. permessi brevi o riposi compensativi). Spetta quindi esclusivamente al dipendente la scelta se usufruire dei permessi in parola oppure di utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia.
Qualora il dipendente intenda considerare l’assenza come malattia ai sensi dell’art. 17 comma 16 CCNL comparto scuola, dovrà trasmettere alla segreteria scolastica l’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Non sarà necessario nessun altro adempimento: né l’impegnativa del medico di base né tanto meno la giustificazione che le prestazioni sarebbero potute avvenire soltanto in orari coincidenti con l’orario lavorativo. Per il comparto scuola, non è necessario infatti che l’attestazione riporti l’orario della visita specialistica.
Il docente nel richiede la giornata di malattia dovrà compilare un apposito modulo di richiesta di malattia per visita specialistica. Qualora il docente usufruisca di un permesso retribuito o di un giorno di malattia sarà ovviamente esonerato dalle eventuali attività previste nel pomeriggio. Se, invece, usufruisce di un permesso breve, sarà tenuto a partecipare alle eventuali attività previste al di fuori delle ore di permesso.
ESONERO DALLE VISITE FISCALI
In caso di assenza imputata a malattia è evidente l’esclusione dall’invio della visita fiscale per il semplice motivo che non vi è uno stato morboso in atto da controllare, ma solo una visita specialistica la cui giustificazione segue esclusivamente le modalità sopra richiamate.TRATTENUTA STIPENDIALE
È opportuno precisare che qualora l’assenza del docente per visita specialistica venga richiesta come una giornata di malattia, questa sarà soggetta alla trattenuta stipendiale prevista ai sensi del comma 1 dell’art. n. 71 del decreto n. 112/08 e convertito in Legge 133/08 (c.d. decurtazione Brunetta), che si applica agli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza e che oscilla tra i 5 e i 9 euro lorde circa, a seconda della fascia stipendiale di appartenenza.
Per i docenti con incarico temporaneo (supplenza breve), invece, la malattia comporterà la decurtazione del 50% dello stipendio.
VISITA SPECIALISTICA FUORI REGIONE E GIORNI DI VIAGGIO
Nel caso in cui la visita specialistica sia prevista fuori dalla regione, i giorni di viaggio possono anch’essi essere imputati a malattia: ciò è stato previsto dalla Circolare Ministeriale n. 301/1996 tutt’ora in vigore, la quale ha disposto che il dipendente ha diritto ad assentarsi per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della prestazione sanitaria, ivi compresi i giorni eventualmente richiesti per il viaggio.
LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 125/2013
L’articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge n. 125/2013 ha previsto che:
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”.
Senonché il Dipartimento della funzione pubblica con circolare della Funzione Pubblica (n. 2 del 2014) aveva fornito una interpretazione alquanto distorta delle novità introdotte prevedendo che le assenze di cui sopra dovessero essere di regola giustificate attraverso permessi per documentati motivi personali o istituti contrattuali similari o alternativi come i permessi brevi o i riposi compensativi. Il MIUR con nota prot. 5181 del 22 aprile 2014 si era adeguata a tale circolare della Funzione Pubblica.
LA SENTENZA DEL TAR LAZIO
Con sentenza n. 5714 del 17.4.2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione Prima – ha annullato la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa alle assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
La sentenza del TAR, che si ricorda avere efficacia immediatamente esecutiva, ha invece sottolineato la necessità che la materia in questione sia disciplinata in atti contrattuali e ha pertanto annullato la menzionata circolare.
Di conseguenza, nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, si ritiene che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente, dal MIUR con nota n. 5181 del 22.4.2014.
In mancanza di una specifica regolamentazione delle visite specialistiche, il docente potrà quindi discrezionalmente fare ricorso all’assenza per malattia, ai permessi retribuiti o ai permessi brevi.
Nota MIUR 5181 del 22 aprile 2014
Nota MIUR 7457 del 06 maggio 2015
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