L’obbligo di permanenza che vincola per cinque anni i docenti sulla prima sede di immissione in ruolo, ha vita recente: introdotto nella L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) solo per le secondarie ai nominati da concorso straordinario DDG 85/2018, poi esteso dal 1° settembre 2020 a tutti i docenti a prescindere dalla modalità di reclutamento dalla L.159/2019, è un provvedimento che modificando una disciplina consolidata, ha apportato uno stravolgimento nelle scelte a suo tempo operate dai lavoratori e nelle loro legittime aspettative.
Imponendo il divieto di accedere ai trasferimenti, si è introdotta una norma che non solo cancella il testo unico, ma distorce quanto disposto dal CCNI 2019-2022 vigente in tema di mobilità territoriale e professionale, senza consentire alcun aggiornamento concordato tra le parti. Ulteriori conseguenze ricadono anche sull’altro CCNI triennale che regola le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni: manovra miope che non tiene nemmeno conto dell’esigenza di coprire i posti di sostegno con personale specializzato, disposto a farlo senza cambiare titolarità…
Per questo, anche in occasione della discussione della prossima legge di bilancio, la FLC CGIL ha avanzato, per l’ennesima volta, alle forze parlamentari la proposta di eliminazione del vincolo quinquennale, urgente e non-rinviabile, ancora di più nell’odierno contesto di incertezza sanitaria. E questo vale anche per i Dsga neo assunti obbligati anch’essi a permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni.
Chiediamo, come misura di sostegno ai lavoratori, un intervento senza implicazioni economiche, affinché con le regole contrattualmente stabilite della mobilità (percentuali) chiunque possa accedere in modo volontario alla domanda di trasferimento senza vincolo quinquennale di permanenza… – Per approfondire l’argomento, continua a leggere la più ampia news pubblicata il 9 dicembre 2020, cliccando su flcgil.it (fonte notizia)