Da tempo c’è un dibattito in corso su che modello di valutazione si debba applicare a scuola. Voti o non voti, giudizio o non giudizio. La strada tracciata pare essere chiara. Una scuola che va per la via delle competenze, e nella scuola primaria si supera il sistema dei voti a favore di quello dei giudizi ma che nella sostanza incrementano in modo importante l’attività del personale docente.
Siamo sempre alle solite ed una riflessione seria su ciò andrebbe fatta perché si assiste costantemente ad una situazione che vede l’incremento degli oneri ma non delle spettanze retributive d’altronde su OS si è data la notizia che gli stipendi del personale della scuola primaria italiana restano sempre tra i più bassi in Europa con addirittura un 12% in meno rispetto alla media UE.
Si introduce il giudizio descrittivo
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto, e sono riportati nel documento di valutazione.
Nel curricolo si devono individuare i singoli obiettivi
L’OM del 4 dicembre afferma chiaramente che nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.
Il modello di riferimento è quello della certificazione delle competenze
La scuola delle competenze parte dalla scuola primaria con il nuovo sistema di valutazione. Infatti nella citata OM si afferma chiaramente che i giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:
a) In via di prima acquisizione
b) Base
c) Intermedio
d) Avanzato.
I quattro livelli di apprendimento sono inderogabili
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, nella letteratura pedagogico-didattica e nel confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla base della definizione dei livelli di apprendimento. I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono pertanto da intendersi come non derogabili.
Sarà la scuola nella sua autonomia a gestire i livelli di apprendimento
I livelli di apprendimento non derogabili, consentono però dei margini di flessibilità per come devono essere sviluppati. A tal proposito si possono utilizzare anche le tabelle delle Linee guida allegate all’OM del 4 dicembre, per semplificare la vita al personale docente. Ma come ben si può comprendere il carico di lavoro sarà comunque importante . Esistono diverse modalità con cui esprimere la valutazione descrittiva nel Documento di Valutazione: in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni istituzione scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, elabora il Documento di Valutazione, tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell’efficacia e della trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori. Anche nella forma grafica, si possono utilizzare modelli e soluzioni differenti, che devono comunque contenere:
– la disciplina;
– gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);
– il livello;
– il giudizio descrittivo.
Il DV necessita di una descrizione dettagliata dei comportamenti e apprendimento degli studenti
Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell’apprendimento rilevati in modo continuativo. Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall’alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi.
Il giudizio descrittivo deve essere complessivo non una semplice sommatoria
Si precisa a livello ministeriale che il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è riducibile alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative: occorre rilevare informazioni sui processi cognitivi in un’ottica di progressione e di continua modificabilità delle manifestazioni dell’apprendimento degli alunni. La valutazione, infatti, “documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. In questo senso, l’autovalutazione dell’alunno, intesa come riflessione sul proprio processo di apprendimento, può far parte del giudizio descrittivo.
Buon lavoro, ai docenti, e sicuramente ci sarà, a torto od a ragione, chi rimpiangerà il sistema dei voti, probabilmente le attese erano diverse.
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