In questo articolo vediamo quali sono le conseguenze per la scuola del passaggio di una Regione da zona gialla a zona arancione\rossa o da zona arancione a zona rossa.
LE ZONE
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2020 ha previsto a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe, un regime differenziato, attraverso l’individuazione di tre aree (note come area gialla, area arancione e area rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive.
Le misure previste per le zone gialle (art. 1 ), laddove non derogate in maniera più restrittiva dagli artt. 2 e 3, trovano applicazione anche per le zone rosse e arancioni.
Bisogna anche considerare la presenza, in alcune Regioni\Comuni di Ordinanze da parte dei Presidenti di Regione o Sindaci che possono imporre misure più restrittive rispetto a quanto previsto per il resto della Regione.
ATTIVITÀ DIDATTICA NELLE ZONE GIALLE
Per la zona gialla è previsto lo svolgimento della didattica a distanza per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nella misura del 100% delle attività svolte. Si potranno svolgere in presenza le attività didattiche che implichino l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e, in generale, con bisogni educativi speciali.
USO DELLA MASCHERINA NELLE ZONE GIALLE
L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.
L’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.
Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.
TRASPORTI NELLE ZONE GIALLE
È prevista una riduzione del coefficiente di riempimento massimo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, riducendolo a una soglia non superiore al 50%. Detto limite, che sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e nelle linee guida vigenti, non trova peraltro applicazione nei confronti del trasporto scolastico dedicato (questo è il caso per esempio degli scuolabus).
RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI NELLE ZONE GIALLE
Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo, previsto in questo periodo, avverrà anch’esso a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
PASSAGGIO ALLA ZONA ARANCIONE
Il passaggio alla zona arancione non comporta delle dirette ripercursioni per quanto riguarda la scuola. Infatti, per quanto riguarda la scuola, l’individuazione come area ad elevata gravità e da un livello di rischio alto” (zona arancione) non presenta differenze, in quanto si applicano le stesse misure previste a livello nazionale per le Regioni “gialle”.
Nelle zone arancioni sono vietati gli spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
PASSAGGIO ALLA ZONA ROSSA
Il passaggio alla zona rossa, determina invece delle importanti conseguenze perché la didattica a distanza si estende anche alle seconde e terze classi della scuola secondaria di I grado (la scuola media).
Nelle zone rosse infatti:
- Restano in presenza la scuola dell’infanzia, i servizi educativi per l’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza.
- Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.
Si applicano alle zone rosse le stesse limitazioni per gli spostamenti previste per le zone arancioni. Anche in questo caso sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
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