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DOMANDA DI RISCATTO DEI SERVIZI PRERUOLO AI FINI DELLA BUONUSCITA (TFS)

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clil + certificazione linguisticaLA BUONUSCITA
L’indennità di buonuscita (IBU) per dipendenti statali e del comparto scuola è una somma di denaro liquidata al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Per il personale in servizio alla data del 31/12/2000 si tratta in sostanza del TFS (Trattamento di Fine Servizio).

Al personale “contrattualizzato”, assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, si applica, invece, la disciplina del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Genericamente si parla di liquidazione.

RISCATTO DEI PERIODI AI FINI DELLA BUONUSCITA PER IL PERSONALE IN REGIME DI TFS
Per conseguire l’indennità di buonuscita, i dipendenti pubblici possono riscattare a titolo oneroso alcuni periodi o servizi. La domanda può essere presentata esclusivamente dal personale in regime di trattamento di fine servizio (TFS). Il riscatto consiste nella valutazione di periodi non coperti da contribuzione ai fini del conteggio a seguito del pagamento di un onere a carico del richiedente. L’importo da versare varia in funzione della retribuzione annua percepita alla data di presentazione della domanda, dell’età del dipendente, al periodo di riscatto richiesto e all’età di collocamento a riposo.

Si sottolinea che i riscatti della buonuscita sono convenienti se fatti presto in quanto l’onere da pagare per il riscatto viene calcolato in riferimento alla retribuzione e all’età del dipendente al momento della domanda mentre il beneficio viene calcolato sull’ultimo stipendio. Viceversa, i riscatti fatti negli ultimi anni di servizio rischiano di essere eccessivamente onerosi rispetto al relativo beneficio.
La domanda di riscatto va presentata dal lavoratore quando è ancora in servizio.università telematica

ARROTONDAMENTO ANNUALE
Nel calcolo della buonuscita vige il principio dell’arrotondamento annuale per cui le frazioni di tempo pari o inferiori a 6 mesi vengono arrotondate a zero mentre le frazioni di tempo superiori a 6 mesi vengono arrotondate a uno. Ciò significa che, ad esempio, il docente che abbia già maturato 35 anni e 4 mesi di anzianità utile, riscattando solamente 3 mesi di servizio di preruolo ai fini della buonuscita, potrà raggiungere un’anzianità di 35 anni e 7 mesi che viene arrotondata a 36 anni.

QUALI SONO I SERVIZI RISCATTABILI
Sono riscattabili i seguenti periodi che coprono:

  • servizi statali non di ruolo;
  • servizi non di ruolo prestati presso enti locali per cui non è stata liquidata l’indennità di fine servizio;
  • abilitazione professionale, nella misura massima di cinque anni, requisito necessario per l’ingresso nei ruoli della Magistratura e dell’Avvocatura dello Stato (articolo 4, comma 2, legge 6 agosto 1984, n. 425);
  • periodi di lavoro all’estero nel territorio libico o altre colonie italiane (articolo 3, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184);
  • diploma di assistente sociale;
  • corso accademia militare, riscattabile a partire dal 5 gennaio 1966;
  • corso scuole militari, riscattabile a partire dal 5 gennaio 1966;
  • biennio del corso aspirante commissario e proseguimento degli studi universitari con l’ottenimento del diploma di laurea (articolo 16, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341);
  • periodo trascorso in qualità di partigiano, equiparato al servizio militare;
  • servizio militare obbligatorio reso presso la Repubblica sociale italiana;
  • servizio di fatturista, riscattabile dal 1° gennaio 1976 (articolo 28, legge 29 aprile 1976, n. 177);
  • servizio di operaio giornaliero, riscattabile dal 5 gennaio 1966 se svolto con mansioni impiegatizie o dal primo giugno 1974 negli altri casi (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092). Gli operai giornalieri del Ministero delle poste e telegrafi possono esercitare il riscatto di tale servizio a partire dal 23 aprile 1968 (legge 12 marzo 1968, n. 325);
  • servizio scuole popolari, riscattabile dal 5 gennaio 1966;
  • scuole sussidiate, riscattabile dal 1° gennaio 1976 (legge 177/1976);
  • servizio scuole pareggiate, riscattabile dal 5 gennaio 1966 (legge 6 dicembre 1965, n. 1368);
  • servizio scuole parificate, riscattabile dal 12 novembre 1974 (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417);
  • servizio presso scuole legalmente riconosciute, utile ai fini pensionistici, riscattabile dal 12 novembre 1974 (articolo 417, decreto del Presidente della Repubblica 417/1974);
  • Scuola superiore di pubblica amministrazione, corso riscattabile se richiesto come requisito essenziale per l’accesso alla qualifica, equiparato al corso di specializzazione post-laurea (sentenza Corte di Cassazione 257 del 1991);
  • per i professori, la differenza tra orario di cattedra e quello ridotto reso nella precedente posizione non di ruolo, differenza utile ai fini della pensione;
  • dottorato di ricerca;
  • assistente volontario nelle università;
  • periodo di borsista riscattabile prima del passaggio nei ruoli della docenza universitaria (articolo 130, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382);
  • diploma di baccellierato, dall’anno scolastico 1990/91 è titolo utile per l’insegnamento di religione cattolica (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751);
  • diploma in Sacra teologia, corso riscattabile (sezione 3, parere Consiglio di Stato del 5 ottobre 1977);
  • periodi di formazione professionale, studio e ricerca, successivi al 31 dicembre 1996, finalizzati all’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro e per la progressione in carriera (articolo 6, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564)
  • periodo di contrattista (articolo 7 legge 21 febbraio 1980, n. 28);
  • corso legale del diploma di traduttore e interprete;
  • servizi Vigili del fuoco precedenti al 5 novembre 1966 con domanda presentata all’amministrazione entro il 6 novembre 1972 e pervenuta all’ex ENPAS entro il 30 novembre 1973;
  • diploma presso l’Accademia delle belle arti, già previsto per i professori delle accademie ed esteso dal 23 febbraio 2000 agli insegnanti delle altre scuole statali (sentenza della Corte costituzionale 15 febbraio 2000, n. 52); per le domande presentate prima di tale data, tale diploma è valorizzabile solo se è stato richiesto per l’ammissione al lavoro;
  • diploma ISEF, corso di studi riscattabile ai fini previdenziali dal 5 gennaio 1966 (deliberazione Corte dei conti 27 marzo 1980, n. 1054, che ha equiparato tale diploma alla laurea);
  • istituti di patronato, servizio reso fino alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1980, n. 112;
  • servizio reso quale “esercitatore” presso le università, equivalente alla figura di assistente volontario e utile ai fini pensionistici.

 

RISCATTO DEL PRERUOLO PER I LAVORATORI IN REGIME DI TFR
L’istituto del TFR non prevede la possibilità di riscattare il servizio di preruolo ad eccezione di coloro che erano in servizio a tempo determinato al 30/5/2000, data di entrata in vigore del DPCM del 20/12/99, la cui applicazione è stata chiarita dall’INPDAP con la circolare n. 11/01.
Il comma 9 del DPCM prevede infatti che:

A far tempo dalla stessa data non si applica l’art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data”.

L’INPDAP, nella circolare applicativa n. 11/01 ad un certo punto recita:

Le norme del codice civile che disciplinano la liquidazione del TFR non prevedono l’istituto del riscatto.
Un’eccezione alla suddetta regola è stata dal legislatore prevista per i dipendenti pubblici laddove all’art. 1, comma 9, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 ha disposto che il personale a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000, assoggettato obbligatoriamente al regime di TFR, possa riscattare eventuali servizi a tempo determinato svolti precedentemente all’entrata in vigore del citato D.P.C.M. che non abbiano fatto sorgere il diritto all’iscrizione all’I.N.P.D.A.P. né abbiano dato luogo a liquidazione da parte dell’Ente datore di lavoro”.

L’interpretazione che limita la possibilità di riscatto al solo personale in servizio alla data del 30/5/2000 appare piuttosto restrittiva. Tuttavia, nel caso del TFR, il riscatto dei servizi di preruolo non appare parimenti conveniente rispetto al caso della buonuscita (TFS). Infatti, per il TFS il vantaggio deriva dal fatto che il riscatto dipende dall’età del dipendente e dalla sua retribuzione al momento della domanda, mentre la buonuscita viene calcolata sulla retribuzione in godimento al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Viceversa, nel caso del TFR il riscatto andrebbe a costituire semplicemente un capitale da rivalutare nel tempo al tasso di rivalutazione previsto per cui il vantaggio economico potrebbe essere esiguo o addirittura inesistente.

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