Ricostruzione carriera: cos’è e a chi è rivolto
È un’istanza presentata dal personale confermato in ruolo a seguito del superamento dell’anno di prova, che consente di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati – a tempo determinato e in altro ruolo – prima dell’immissione nel medesimo di attuale appartenenza. In questo modo si determinerà la fascia stipendiale di appartenenza.
Anno di prova
- 180 giorni di effettivo servizio per il personale docente;
- due mesi per il personale ATA appartenente all’Area A;
- quattro mesi per i restanti profili.
Dove e quando si presenta l’istanza
La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità, la quale dovrà procedere con gli incrementi stipendiali.
La legge n. 107/2015 prevede che la domanda debba essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico.
La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal MIUR sul portale Istanze Online. Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi espletati utili nell’ottica di una corretta ricostruzione di carriera. La scuola destinataria dell’istanza provvederà, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, a svolgere le dovute verifiche presso le amministrazioni e le istituzioni scolastiche alle quali l’istanza fa riferimento e, se queste confermano il servizio prestato, emette il decreto di ricostruzione a favore del docente richiedente.
Quindi la compilazione dell’istanza “Ricostruzione carriera” per essere convalidata deve essere “accompagnata” alla “Dichiarazione dei servizi” prestati anteriormente alla nomina nell’attuale ruolo…
Ricostruzione iniziale e aggiornamento
Ricordiamo che nella ricostruzione iniziale il servizio preruolo viene valutato per intero nei primi 4 anni di servizio e per i 2/3 nel periodo eccedente.
Quando si procede all’aggiornamento, invece, il servizio pre-ruolo viene valutato integralmente (art. 4, comma 3, del DPR 399 del 23 agosto 1988).
Effettuato l’aggiornamento, il personale interessato deve essere collocato nella fascia stipendiale spettante computando anche il periodo non riconosciuto immediatamente ai fini giuridici all’atto della ricostruzione di carriera. Ossia, valutare anche quell’1/3 non valutato nella ricostruzione di carriera, ricongiungendo ai 4 anni + eventuali 2/3 eccedenti, consente di conseguire prima il successivo scatto di anzianità. Tutto ciò inoltre sarà utile ai fini del trattamento di quiescenza e del TFS/TFR.
Per verificare l’avvenuto aggiornamento, è necessario controllare il cedolino.
Tempistica aggiornamento ricostruzione
La ricostruzione di carriera va aggiornata al compimento del:
- sedicesimo anno di servizio per i docenti laureati della scuola secondaria superiore;
- diciottesimo anno per i DSGA, per i docenti della scuola di infanzia, primaria, personale educatico, personale insegnante della scuola secondaria di I grado, per i docenti diplomati della scuola secondaria di II grado;
- ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore;
- ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie… – Per approfondire l’argomento, continua a leggere la più ampia news pubblicata l’8 dicembre 2020, cliccando su orizzontescuola.it (fonte notizia)