Supplenti Covid personale docente e ATA, qual è la normativa riguardante periodi di malattia e permessi? Occorre, innanzitutto, ricordare che il personale Covid, assunto a tempo determinato per l’anno scolastico 2020/21 per fronteggiare l’emergenza sanitaria, è equiparato al personale supplente temporaneo. Riepiloghiamo, pertanto, a quale disciplina è soggetto, secondo la normativa vigente.
Supplenze scuola, personale Covid: assenza per malattia
Il lavoratore, in caso di malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno con retribuzione al 50%, nei limiti della durata del rapporto di lavoro (senza interruzione dell’anzianità di servizio). Terminati i 30 giorni il contratto si risolve (Articolo 19 del CCNL 2006/2009).
In merito ai permessi orari, i docenti della scuola superiore di primo e secondo grado possono beneficiare di permessi orari fino a 18 ore in un anno scolastico; gli insegnanti di scuola primaria fino a 24 ore di permesso mentre quelli dell’infanzia fino a 25 ore di permesso in un anno scolastico.
Il personale ATA può beneficiare di 36 ore di permessi per ogni anno scolastico.
Sono da considerarsi retribuiti i seguenti permessi:
- matrimonio: 15 giorni continuativi (spettano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile).
- lutti: per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: 3 giorni di permesso per evento.
Sono da considerarsi, invece, non retribuiti i seguenti permessi:
- per motivi personali o familiari: 6 giorni di permesso;
- per concorsi o esami, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni di permesso.
I permessi non retribuiti interrompono, a tutti gli effetti, la maturazione dell’anzianità di servizio. La normativa è contemplata negli articoli 16 e 19 del CCNL 2006/2009.
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