Per la copertura delle supplenze annuali (31 agosto) e di quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) vengono utilizzate nell’ordine le GAE e le GPS. La competenza per l’attribuzione delle supplenze suddette spetta agli Ambiti Territoriali Scolastici.
Per gli eventuali posti residuati dalle nomine a livello provinciale e per la copertura delle supplenze temporanee vengono utilizzate le graduatorie di istituto, di cui è responsabile il Dirigente scolastico.
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
Le modalità di convocazione, in presenza o online, sono stabilite autonomamente dai vari ambiti scolastici provinciali, sentite le organizzazioni sindacali presenti nel territorio. In particolare, a titolo puramente esemplificativo,
- Alcuni uffici scolastici stanno procedendo con convocazione dei candidati in presenza (vedi Biella, Cagliari, Trapani, ecc).
- Altri stanno procedendo in modalità telematica mediante invio tramite email della delega e, in allegato, dell’ordine delle preferenze espresse (vedi: Belluno, Catania, Palermo, Ragusa, Vicenza).
- Altri ancora stanno procedendo in modalità telematica mediante l’utilizzo di apposite piattaforme (vedi Brescia, Firenze, Padova, ecc).
CONVOCAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA
Nel caso in cui la convocazione si svolga in modalità telematica (tramite invio della delega via email oppure tramite piattaforma informatica), i candidati sono chiamati ad esprimere l’ordine di preferenza delle sedi disponibili, graduando le preferenze.
In alcuni casi, il modello (o la piattaforma) prevedono anche la possibilità di spuntare o meno l’opzione “Fermo restando che occorre sempre attenersi scrupolosamente agli avvisi pubblicati dai vari uffici scolastici, è opportuno precisare quanto segue:
- Il mancato invio della delega tramite email per gli Uffici che procedono in questo modo oppure la mancata compilazione dell’istanza attraverso la piattaforma telematica sarà considerata rinuncia.
- L’invio della delega ma senza aver allegato\indicato l’ordine di preferenza delle sedi comporta l’assegnazione d’ufficio della sede. In tal caso normalmente si procede per viciniorità rispetto al comune di residenza dell’aspirante.
COSA SUCCEDE NEL CASO DI RIFIUTO DELLA SEDE ASSEGNATA?
Nel caso in cui all’aspirante venga assegnata una delle sedi indicate nell’istanza, che però l’interessato intenda “rifiutare” (perché magari l’aveva indicata tra le ultime preferenze espresse), ciò si configurerà come “mancata presa di servizio” (e non come semplice rifiuto) con la conseguente applicazione della relativa sanzione. Infatti, indicando le sedi nel modello di delega, il candidato le ha già “preventivamente accettate” con la conseguenza che il successivo rifiuto comporterà la sanzione prevista per la mancata presa di servizio, prevista dall’art. 14 comma 1, punto II:
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento“.
Pertanto, la sanzione in questo caso consisterà nella perdita della possibilità di conseguire altre supplenze, sia sulla base delle GAE\GPS, nonché anche sulla base delle graduatorie d’istituto, per il medesimo insegnamento. Resterà ferma la possibilità invece di ricevere altre convocazioni per altri insegnamenti, anche da GAE\GPS.
Si badi che tale conseguenza si applica anche nel caso in cui la sede assegnata dall’Ufficio, benché non espressamente indicata dall’aspirante, sia frutto della scelta di delegare l’ufficio a scegliere una diversa sede in assenza di alternative che soddisfano le priorità espresse.
Infatti, flaggando la voce “È disponibile ad accettare diversa sede individuata d’ufficio” o similare, l’aspirante delega preventivamente l’Ufficio scolastico ad accettare anche una diversa sede rispetto a quelle espresse nel proprio ordine di preferenza. Di conseguenza, il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro comporterà anche in questo caso la suddetta sanzione.
SANZIONE PER IL RIFIUTO
Cosa diversa è invece la mancata indicazione della sede o delle sedi nell’ordine di preferenza espresse. In questo caso l’aspirante non ha fornito alcuna delega preventiva all’accettazione delle sedi non indicate, per cui la mancata indicazione si configura semplicemente come rinuncia alla supplenza in quelle scuole.
Infatti, nel caso in cui il candidato non esprima preferenze per tutte le sedi disponibili, qualora al proprio turno di nomina il candidato non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente perdita di assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2020/21. Si applicherà in questo caso la sola sanzione per la rinuncia, che è meno grave di quella prevista per la mancata presa di servizio, in quanto non si estende anche alle graduatorie d’istituto:
La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento“.
Tale sanzione, in questo caso, comporterà la perdita della possibilità di conseguire supplenze solo dalla relativa graduatoria da cui si è convocati (GAE o GPS, ma non da graduatorie d’istituto) e solo per il medesimo insegnamento.
Questo significa che se l’aspirante è già consapevole di non poter accettare alcune sedi non gradite, è opportuno che queste non siano indicate nell’ordine di preferenza e, inoltre, non occorre dare disponibilità ad accettare sedi diverse individuate d’ufficio (laddove tale opzione sia presente).
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