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Docenti abilitati all’estero: tutti i chiarimenti per il riconoscimento della professione

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Molti dei nostri lettori docenti abilitati all’estero ci chiedono qual è l’iter da seguire per il riconoscimento della professione ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016.

Per poter insegnare in Italia con una laurea conseguita all’estero (Paesi dell’UE e non) l’unico presupposto è che la formazione professionale sia regolamentata nel Paese di origine.
I docenti abilitati all’estero devono presentare domanda unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente del sito del Ministero dell’Istruzione (non è possibile inviarla in altra forma, esempio per posta ordinaria o raccomandata), a condizione che l’insegnamento trovi corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano.

In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, potranno essere somministrate delle misure compensative, nella specie di prova attitudinale o tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.
E’ possibile chiedere il riconoscimento come docente di scuola dell’infanzia, docente di scuola primaria, docente di scuola secondaria di I grado e docente di scuola secondaria di II grado.

Veniamo adesso alle FAQ riguardo il riconoscimento della professione per i docenti abilitati all’estero:

1. Chi è il destinatario della direttiva 2013/55/UE?
Tutti i professionisti comunitari che vogliono esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali.

2. In quali paesi si applica la direttiva comunitaria 2013/55/UE?
Nei ventisette Paesi membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) e nei Paesi dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e la Svizzera.

3. Cosa si intende per titolo relativo a ciclo di studi post-secondari?
Un titolo di laurea o accademico rilasciato da una Università o da altro organismo abilitato conseguito successivamente al titolo di scuola secondaria superiore.

4. Cosa si intende per titolo relativo a formazione professionale di docente?
Un titolo comprovante che l’interessato ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

5. Cosa si intende per certificazione relativa alle materie sulle quali verte la formazione professionale ricevuta?
La documentazione delle materie studiate nel percorso di laurea e, se prevista, la documentazione delle discipline oggetto della formazione professionale prevista dallo Stato di origine in aggiunta al ciclo di studi post-secondario (laurea).

6. Per il riconoscimento della professione è previsto il possesso della conoscenza linguistica dello Stato membro ospitante?
Si. La Direttiva 2013/55/UE e il relativo decreto legislativo nazionale di attuazione n. 15 del 28 gennaio 2016 prevedono che per l’esercizio della professione, i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

7. Cosa si intende per conoscenza linguistica necessaria?
La conoscenza della lingua dello Stato ospitante di livello coerente con la natura della professione che si intende esercitare. Per esercitare la professione di docente è indispensabile una conoscenza della lingua italiana appropriata in quanto le conoscenze linguistiche fanno espressamente parte
della professione stessa.

8. Com’è disciplinato l’accertamento della competenza linguistica necessaria per i cittadini dell’Unione europea e per gli stranieri che intendano insegnare nelle scuole dell’ordinamento scolastico italiano?
Le modalità di accertamento e di documentazione della conoscenza della lingua italiana sono disciplinate dalla circolare ministeriale del 7 ottobre 2013, prot. n. 5274. Ai fini dell’esercizio della professione di docente, l’interessato dovrà conseguire una certificazione corrispondente al livello avanzato C2 e C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento, a seconda che l’insegnamento riguardi materie umanistiche o tecnicoscientifiche, come meglio indicato nell’allegato “A” della sopracitata circolare ministeriale. Le certificazioni delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche per l’insegnamento sono affidate, in via prioritaria, alle Università e agli Enti certificatori abilitati a rilasciare certificazioni secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa.

9. E’ possibile essere esentati dalla produzione della certificazione della conoscenza della lingua italiana?
La circolare ministeriale del 7 ottobre 2013, prot. n. 5274 prevede i casi in cui è possibile essere esentati dalla presentazione della certificazione linguistica.

10. La documentazione in lingua straniera deve essere sempre tradotta? In che modalità?
Si. I documenti devono essere sempre accompagnati, se redatti in lingua straniera, da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale o con asseverazione (presso un Ufficio giudiziario italiano).

 

 

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Fonte: Orizzontescuola

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