COS’È ? A COSA SERVE?
La domanda di ricostruzione della carriera serve a ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo, derivanti sia da rapporti di lavoro a tempo determinato sia da anni di servizio svolti in altro ruolo, unitamente al servizio militare di leva, eventualmente svolto.
In questo modo, il personale docente assunto a tempo indeterminato che vanta un’anzianità di carriera potrà inserirsi nella fascia stipendiale che gli spetta in base al CCNL vigente.
DA QUANDO DECORRONO I BENEFICI?
Il riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della carriera decorre dal superamento del periodo di prova o dell’anno di formazione, ossia dalla conferma in ruolo.
QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA?
La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata dal docente di ruolo dopo aver ottenuto la conferma in ruolo. Il periodo di presentazione della domanda va dal 1° settembre successivo all’anno nel quale si è superato l’anno di prova al 31 dicembre di ciascun anno scolastico.
Entro il successivo 28 febbraio di ciascun anno, il MIUR è tenuto a comunicare al MEF, attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
Il diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi dell’art. 2946 del codice civile si prescrive in 10 anni dal primo giorno utile (1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello di superamento dell’anno di prova) mentre la prescrizione dei benefici a livello economico è di 5 anni.
Ciò significa che decorsi 10 anni dal superamento dalla conferma in ruolo (1° settembre dell’anno successivo a quello di superamento della prova) si perde il diritto a presentare la domanda di ricostruzione e i relativi benefici economici. Se, invece, si presenta la domanda dopo il 5° anno ma prima del 10° anno, l’interessato potrà richiedere e ottenere la ricostruzione di carriera ma perderà il diritto a una parte degli arretrati che sono andati già prescritti (quelli anteriori ai 5 anni). E’ quindi sempre opportuno presentare la domanda di ricostruzione entro il 5° anno successivo a quello della conferma in ruolo.
ESEMPIO 1: Conferma in ruolo il 1° Settembre 2016. Se si presenta la domanda di ricostruzione della carriera entro il 1° Settembre 2021 si avrà diritto ad ottenere dei benefici economici arretrati fin dal 1° Settembre 2016.
ESEMPIO 2: Conferma in ruolo il 1° Settembre 2016. Se si presenta la domanda di ricostruzione della carriera il 10 Settembre 2022, si ha diritto ad ottenere i benefici economici arretrati solamente a partire dal 10 Settembre 2017 (si perdono quindi gli arretrati di un anno).
ESEMPIO 3: Conferma in ruolo il 1° Settembre 2016. Decorsi 10 anni (1° Settembre 2026) si perde il diritto a presentare domanda di ricostruzione di carriera.
COME DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA?
A partire dall’anno scolastico 2017\2018 è disponibile tramite il portale delle Istanze On Line, un’apposita funzione (“Richiesta di Ricostruzione Carriera”), attraverso la quale ciascun docente potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale entro il 31 dicembre 2017, in modalità telematica. Tuttavia, per l’anno scolastico 2017\2018 il MIUR ha reso noto la possibilità di presentare tale domanda tramite la classica modalità cartacea.
A questo indirizzo è disponibile una guida per la compilazione della domanda online di ricostruzione di carriera.
TERMINI PER IL RILASCIO DEL DECRETO DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
Secondo la normativa vigente (Circolare 4 Luglio 2010), questa procedura amministrativa deve concludersi (così come gli altri procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Al termine della procedura viene rilasciato il Decreto di ricostruzione carriera.
Il termine suddetto è fissato dalla circolare della Presidenza del consiglio dei ministri 4 luglio 2010 in applicazione della legge 18 giugno 2009 n. 69. Purtroppo, nella realtà scolastica di tutti i giorni accade sistematicamente che tale termine non venga rispettato vuoi per la carenza nella dotazione organica del personale delle segreterie vuoi per il numero elevato di domanda che ogni anno vengono presentate.
Nel caso in cui il decreto di ricostruzione venga emanato tardivamente ma non oltre 5 anni dalla data di presentazione della domanda questo, sebbene tardivo, consente la corresponsione di tutti gli arretrati dovuti a decorrere dai cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda stessa, a nulla rilevando il ritardo con cui è stato emanato il provvedimento.
DECRETI DI RICOSTRUZIONE EMANATI OLTRE 5 ANNI DOPO LA DOMANDA DI RICOSTRUZIONE
Un problema particolare si pone nel caso di provvedimenti di ricostruzione di carriera emanati oltre i cinque anni dopo rispetto alla presentazione della domanda degli interessati stante il suddetto termine prescrizionale quinquennale, come da consolidata giurisprudenza giuslavoristica ed amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 155/2013).
La ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 27 del 06 ottobre 2017 ha precisato che nel caso di inerzia della pubblica amministrazione nell’emanazione del decreto di ricostruzione di carriera, occorre che l’interessato si attivi con ogni atto ed iniziativa utili ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, avvalendosi degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico avverso l’inerzia della P.A. Ciò, appunto, al fine di evitare il raggiungimento del termine quinquennale di prescrizione. In presenza di tali atti interruttivi, il decreto di ricostruzione di carriera, sebbene tardivo, consenta la corresponsione di tutti gli arretrati dovuti a decorrere dai cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda stessa, a nulla rilevando il ritardo con cui è stato emanato il provvedimento.
Viceversa, in assenza di atti interruttivi, si ritiene che l’interessato abbia diritto a percepire gli arretrati nei limiti dei soli cinque anni anteriori alla data di emanazione del decreto di inquadramento qualora l’ufficio preposto emani il decreto stesso tardivamente.
SERVIZI RICONOSCIBILI PER IL PERSONALE DOCENTE?
I servizi si riconoscono, a prescindere dal numero di ore settimanali, solo per anno scolastico intero di durata di almeno 180 giorni (anche non continuativi) oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° Febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (o al termine delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia). In tutti i casi il servizio deve essere prestato con il possesso dell’idoneo titolo di studio. In generale sono valutabili:
- Il servizio non di ruolo svolto nelle scuole statali secondarie di ogni ordine e grado (anche esterne) e il servizio svolto nelle scuole secondarie pareggiate è valutabile per tutti i docenti (di ogni ordine e grado). Non sono invece valutabili i servizi prestati nella scuola paritaria e nelle scuole legalmente riconosciute).
- Il servizio non di ruolo svolto nelle scuole elementari statali e nelle scuole elementari parificate è valutabile per tutti i docenti (di ogni ordine e grado) mentre non è valutabile il servizio svolto nelle scuole elementari private. Il servizio non di ruolo svolto nelle scuole elementari comunali non è valutabile mentre quello di ruolo è valutabile limitatamente alla scuola elementare.
- Il servizio non di ruolo nelle scuole materne statali prestato nelle scuole materne statali è valutabile solo per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
- Il servizio militare di leva (o quello civile sostitutivo) in corso al 31/01/1987 o prestato successivamente è valutabile in tutti gli ordini e gradi di scuola. Il servizio prestato anteriormente è invece valutabile solo se prestato in costanza di nomina (se la nomina è sulla scuola materna, il servizio sarà però valutabile solo nella scuola materna o dell’infanzia).
Si allega una interessante riepilogo dei servizi utili alla ricostruzione di carriera allegata alla Nota dell’USR Campania n. 5693/u del 18/4/2016:
COME SI CALCOLANO GLI ANNI DI ANZIANITÀ?
I periodi riconosciuti ai fini della carriera vanno distinti in due tipologie corrispondenti ad altrettante tipologie di anzianità diversamente utilizzabili:
a) utili ai fini giuridici ed economici;
b) utili solo ai fini economici.
I primi 4 anni di servizio di pre-ruolo sono sempre riconosciti sia ai fini giuridici che ai fini economici. La parte eccedente i primi 4 anni viene invece riconosciuta ai fini giuridici ed economici solo nella misura dei 2/3 mentre per 1/3 viene riconosciuta ai soli fini economici.
L’anzianità utile ai fini giuridici ed economici è quella che serve al raggiungimento sia della classe superiore (fini giuridici) che di ulteriori aumenti biennali (fini economici); mentre l’anzianità utile ai soli fini economici serve al solo raggiungimento di ulteriori aumenti biennali e mai della classe superiore.
Tuttavia la nuova articolazione delle classi stipendiali non prevede più gli aumenti biennali e l’eventuale presenza di anzianità ai soli fini economici non è utile se non al raggiungimento della soglia legge 399/88.
Il comma 3, dell’art. 4 della legge 399/88 sancisce che l’anzianità utile solo ai fini economici diviene interamente valida ai fini della attribuzione delle successive posizioni stipendiali (e quindi diviene valida sia ai fini economici che giuridici) quando si raggiunge un’anzianità (conteggiando solamente il servizio valido sia ai fini giuridici che economici) pari a:
– anni 16 per i docenti della scuola secondaria
– anni 18 per i docenti della scuola primaria e scuola dell’infanzia
– anni 18 per i coordinatori amministrativi (ex segretari ora DSGA)
– anni 20 per il restante personale ATA
– anni 24 per i docenti dei conservatori e accademie
In altri termini, il servizio riconosciuto solo ai “fini economici” diviene utile e sarà considerato anche “ai fini giuridici” quando si raggiungono i 16 anni di anzianità per i docenti della secondaria e 18 anni per i docenti della primaria. Prima di tale soglia il servizio riconosciuto ai solo fini “giuridici” non sarà utile ai fini del raggiungimento della classe superiore.
Vedi la circolare della ragioneria dello Stato n. 27 del 06 ottobre 2017
Vedi la nota dell’USR Napoli n. 5693 del 18 aprile 2016 in merito ai servizi riconoscibili
Vedi la guida a Istanze On Line Richiesta Ricostruzione Carriera
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