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GRADUATORIE PROVINCIALI E D’ISTITUTO: LE NOSTRE FAQ

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università telematicaDi seguito una raccolta di FAQ (domande poste frequentemente) non ufficiali relative all’inserimento\aggiornamento nelle graduatorie per la scuola secondaria.

FAQ 1 – 24 CFU

Come dichiaro il possesso dei 24 CFU?

RISPOSTA
I 24 CFU si autodichiarano nella sezione relativa alle classi di concorso sbarrando l’opzione “possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs 59/17”. In fase di inserimento/aggiornamento non è necessario allegare alcuna documentazione comprovante l’acquisizione, sarà necessario solo su richiesta in seguito alla prima presa di servizio (rif. art. 8, comma 7 O.M. 60/20).
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FAQ 2 – Possesso dei 24 CFU

È possibile inserirsi nelle graduatorie senza il possesso dei 24 CFU?

RISPOSTA
Sono esonerati dal possesso dei 24 CFU solamente tre categorie di soggetti:
– Coloro che possiedono un’abilitazione nella specifica classe di concorso per cui si chiede l’inserimento
– Coloro che possiedono un’abilitazione su un’altra classe di concorso o grado\ordine di scuola
– Coloro che vantano un precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso (anche qualora si decidesse di cambiare provincia).
Diversamente dal concorso ordinario, anche gli Insegnanti Tecnico Pratici devono possedere i 24 CFU per iscriversi in tali graduatorie.
N.B.: I 24 CFU sono requisito di accesso solo ed esclusivamente per le CDC della scuola secondaria nonché per le graduatorie del personale educativo. Non sono invece richiesti per le graduatorie di infanzia e primaria.

 

FAQ 3 – Punteggio di 12 punti come indicato nella tabella A/4

Chi deve flaggare la voce “

RISPOSTA
Tale voce deve essere spuntata da chi possiede un titolo dove non è indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non è quantificabile in termini numerici o per le classi di concorso in cui il titolo di accesso è costituito dal possesso di una qualifica o titoli professionali, purché congiunto a un titolo di studio.
Tale punteggio viene attribuito in alternativa rispetto al punteggio previsto normalmente per il titolo di accesso (12 punti base + 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110).

Corsi di perfezionamento per docenti

FAQ 4 – Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso (Sezione B)

Quali titoli vanno inseriti in questa sezione?

RISPOSTA

Tale sezione corrisponde a quanto previsto nella tabella di valutazione dei titoli (Allegati A O.M. 60/2020), per quanto concerne anche la numerazione delle voci. Qui vanno inseriti tutti i titoli che corrispondano a tali tabelle.
Non vanno inseriti né la laurea triennale né il diploma di scuola secondaria di II grado, se questi sono inclusi nel titolo di accesso.
Per esempio: Docente in possesso della laurea triennale in lingue e della laurea magistrale in lingue, non dovrà dichiarare in tale sezione laurea triennale in quanto titolo che ha consentito l’accesso alla laurea magistrale.
Possono essere inseriti solo titoli ulteriori (es: seconda laurea triennale o seconda laurea magistrale\vecchio ordinamento).


 

FAQ 5 – Diploma di Istituto Tecnico Superiore

Cosa si intende per Diploma di Istituto Tecnico Superiore (ITS) previsto nelle tabelle di valutazione dei titoli?

RISPOSTA
Gli I.T.S. (Istituti tecnici superiori) non devono essere confusi con gli Istituti Tecnici facenti parte della scuola secondaria di II grado (talvolta chiamata anche scuola superiore). Gli I.T.S., infatti, fanno parte dell’istruzione terziaria non universitaria e non vanno confusi con gli I.T. che invece fanno parte dell’istruzione secondaria.
Per un approfondimento si veda qui.

 

FAQ 6 – Valutazione Art. 15 comma 4 – Servizio nelle scuole private non paritarie o svolto prima del 2000 in istituti legalmente riconosciuti, pareggiati o parificati.

Cosa si intende per valutazione Art. 15 comma 4? Chi deve spuntare tale casella?  Quale delle 4 tipologie di servizio proposte (a.C1; b.C1; c.C1; d.C1) occorre indicare?

RISPOSTA
Questa casella deve essere spuntata da chi ha prestato servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000 in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata. Tale servizio sarà valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici.
Analogamente deve essere spuntata anche da chi ha prestato servizio nelle scuole private non paritarie inserite negli albi regionali.
Per quanto concerne la “tipologia di servizio”, nessuna delle quattro opzioni presente è “corretta”. Pertanto, in assenza di indicazioni  suggeriamo comunque di indicare la voce a.C1, che comprende le scuole del sistema nazionale, Statali e paritarie, fermo restando la necessità di spuntare la casella per la Valutazione ai sensi dell’Art. 15 comma 4.

FAQ 7 – 

Chi deve spuntare la casella per il servizio prestato nei Paesi U.E.? 

RISPOSTA
Con l’espressione “Paesi U.E.” si fa riferimento ad altri paesi dell’Unione Europea quindi si deve cliccare Sì nel caso di servizio prestato in scuole italiane riconosciute all’estero oppure nel caso di servizio prestato in scuole statali e/o paritarie di altri paesi U.E..
Chi ha prestato servizio in scuole Italiane in Italia deve quindi cliccare su no.

 

FAQ 8 – Servizio senza titolo

Il servizio svolto senza il possesso  del titolo di studio è valutabile? 
[Esempio 1: molti docenti laureati in Scienze Pedagogiche o in Giurisprudenza hanno insegnato “senza titolo” nella scuola primaria o dell’infanzia. Il titolo di studio idoneo a insegnare in tali ordini di scuola è infatti solo la laurea in Scienze della formazione primaria o il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001\2002].
[Esempio 2: alcuni docenti hanno insegnato alcune classi di concorso, pur in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa, ma in mancanza degli esami\CFU richiesti per insegnare quella specifica classe di concorso. Ad esempio, nel caso della laurea in scienze dell’educazione o in psicologia è possibile insegnare la CDC A-18 solo a condizione di possedere i 96 CFU prescritti dalla normativa vigente].

RISPOSTA
Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda (Nota 1290 del 22 Luglio 2020). Il servizio senza titolo non sarà invece valutabile se il docente non possiede tuttora il titolo di studio che consente di insegnare la classe di concorso in questione.
Per un approfondimento si veda questo articolo.

 

 

FAQ 9 – Caricamento e valutazione del servizio

Come va caricato il servizio? Come faccio a caricare anche il servizio “aspecifico”?

RISPOSTA
Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall’interessato, va inserito come specifico su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico. È chiaro quindi che, affinché venga valutato come specifico ai sensi del punto C.1, deve essere prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado rispetto alla quale si chiede la valutazione. 
In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione.
Il servizio deve quindi essere dichiarato una sola volta come “specifico” sulla CDC in cui è stato svolto e sarà poi valutato automaticamente come aspecifico su tutte le altre classi di concorso.

Ad esempio:

Servizio annuale svolto su A-12. Il docente caricherà il servizio come specifico sulla A-12 (12 punti), successivamente in fase di valutazione sarà attribuito il punteggio come aspecifico su tutte le altre classi di concorso A-22, A-11, A-13, ecc (6 punti).
Per un approfondimento sul punto si veda questo articolo: https://www.obiettivoscuola.it/ultimiarticoli2/2082-graduatorie-provinciali-chiarimenti-sulla-valutazione-del-servizio-specifico-e-aspecifico.html

N.B.: Per quanto riguarda il servizio svolto su sostegno si veda la FAQ successiva.
N.B.2: Per quanto riguarda il servizio svolto su IRC o Alternativa alla IRC si veda la FAQ 24
N.B.3: Per quanto riguarda il servizio svolto su una CDC per la quale non si chiede l’inserimento in graduatoria si vedano le FAQ n. 34 e 35.

 

FAQ 10 – Caricamento e valutazione del servizio su sostegno

Come va caricato il servizio svolto su sostegno? 

RISPOSTA
Secondo quanto stabilito dalla Nota n. 1290 del 22 Luglio 2020, il servizio prestato sul sostegno è valido:

a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;

b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;

c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso.

Questo significa che chi ha svolto (o svolgerà) servizio su posto di sostegno potrà caricarlo come servizio specifico “contestualmente” sia sulla GPS sostegno che in tutte le classi di concorso dello specifico grado (la nota si riferisce, infatti, a tutte le “classi” di concorso dello specifico grado, e non solo a una).
Il servizio va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione.

Ad esempio:

Esempio 1: Servizio annuale svolto su sostegno II grado (ADSS). Il docente, se presente nelle GPS sostegno, caricherà il servizio come specifico su Sostegno II Grado (ADSS). Successivamente in fase di valutazione sarà attribuito il punteggio come specifico su tutte le altre classi di concorso dello stesso grado  A-11, A-12, A-13, ecc (12 punti) e come aspecifico sulle classi di concorso di grado diverso, per esempio la A-22 (6 punti).

Esempio 2: Servizio annuale svolto su sostegno II grado (ADSS). Il docente, non presente nelle GPS sostegno, caricherà il servizio su una CDC dello stesso grado (es. A-12). Successivamente in fase di valutazione sarà attribuito il punteggio come specifico su tutte le altre classi di concorso dello stesso grado  A-11, A-13, ecc (12 punti) e come aspecifico sulle classi di concorso di grado diverso, per esempio la A-22 (6 punti).

 

FAQ 11 – Servizio contemporaneo su più Classi di concorso

Posso caricare e far valere come specifici due periodi di servizio svolti contemporaneamente su due distinte classi di concorso?

RISPOSTA
Sì. Poiché la valutazione del servizio non si è mai basata sul numero di ore svolte (2,6,18 ore), non esiste infatti ragione per non valutare il servizio contemporaneo svolto come specifico sulle relative classi di concorso.
Per vedere riconosciuto tale servizio come specifico per entrambe le classi di concorso, occorrerà quindi caricare entrambi i servizi come specifici per le rispettive classi di concorso. Tali servizi saranno poi considerati automaticamente aspecifici per le altre classi di concorso.

 

FAQ 12 – Altre attività d’insegnamento (PON, attività extracurriculari, servizi universitari)

Sono valutabili i servizi prestati nell’ambito di progetti\attività extracurriculari o i servizi di tutoraggio e  insegnamento universitario?

RISPOSTA
No. Tali tipi di servizi potevano in precedenza essere valutati (solo nella III fascia delle graduatorie d’istituto) nella macro categoria delle altre attività d’insegnamento. Si prevedeva a tal fine una valutazione per i giorni di effettivo servizio di 0,5 punti per ogni mese di servizio (max 3 punti l’anno). Tali attività non erano invece valutate nella II fascia delle graduatorie d’istituto.
Le nuove tabelle titoli non prevedono più la valutabilità degli “altri servizi di insegnamento“.

 

FAQ 13 – Altre dichiarazioni: Aspirante immesso in ruolo con riserva

Nella sezione altre dichiarazioni chi deve spuntare sulla dicitura “Aspirante immesso in ruolo con riserva ai sensi dell’articolo 16 comma 3 O.M. 60 del 10/7/2020”?

RISPOSTA
Questa casella deve essere spuntata da coloro che, essendo di ruolo con riserva, ai sensi dell’art. 16 comma 4 dell’O.M. 60, possono presentare domanda di inserimento nelle corrispettive GPS (anche per la stessa CDC\tipologia di posto per cui sono di ruolo). L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.

 

FAQ 14 – Allegati

Cosa occorre allegare alla domanda?

RISPOSTA
Niente di particolare. In questa sezione, come previsto all’articolo 7 comma 12 dell’O.M. n. 60 del 10/7/2020 è necessario allegare un unico file di tipo “.pdf” o “.zip”, all’interno del quale devono essere riportati esclusivamente i seguenti documenti

1) titolo di studio conseguito all’estero;

2) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
3) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

 

FAQ 15 – Codice Personale

Cos’è il codice personale che viene richiesto al momento dell’inoltro della domanda?

RISPOSTA
Si tratta di un codice alfanumerico che serve a chiudere la procedura. Tale codice viene richiesto anche per chi accede con lo SPID. Per chi non lo ricordasse o lo avesse smarrito, la procedura di recupero è la seguente: Istanze Online > Accedere al proprio profilo > Menù a tendina “Funzioni di servizio” (a sinistra) > Recupero codice personale (attenzione a non confondere “Recupera” con “Rigenera”).
Per un approfondimento si veda qui.
Aggiornamento 30 Luglio: A partire dal 30 di Luglio, per facilitare le operazioni di inoltro delle istanze è stata effettuata una modifica per cui il codice personale non viene più richiesto. La stessa modifica è stata fatta per la fase di annullamento dell’inoltro

 

FAQ 16 – Scelta delle 20 scuole

Quante scuole devo scegliere? Si scelgono 20 scuole in tutto o 20 per ciascuna classe di concorso?

RISPOSTA
Il sistema permette di scegliere fino a 20 scuole per ciascuna classe di concorso\tipologia di posto per cui ci si iscrive nelle graduatorie.
Chiaramente si tratta di un limite massimo. È possibile anche scegliere meno di 20 istituti per CDC\tipologia di posto. Naturalmente inserirne meno riduce la possibilità di ottenere supplenze brevi. Il sistema permette di includere ad elenco solo istituti in cui è presente la CDC di riferimento.

 

FAQ 17 – Coincidenza anno accademico Master \ TFA \ PAS

Ho conseguito un Master \ Diploma di perfezionamento avente lo stesso anno accademico rispetto al corso di abilitazione\specializzazione su sostegno. Posso dichiararli entrambi?

RISPOSTA
Come chiarito dalla Nota 1290 del 22 Luglio 2020 nel corso degli anni, i percorsi di abilitazione TFA e di specializzazione sul sostegno si sono accavallati tra diversi anni accademici. Spesso, l’anno accademico di riferimento e l’anno accademico di effettivo svolgimento non corrispondono.
Come è noto, vi è un divieto che riguarda la contemporanea frequenza di più percorsi accademici in ciascun anno accademico. Ed è per l’appunto la contemporanea frequenza a fare fede, contemporanea frequenza che ha comportato, all’epoca, la scelta da parte degli aspiranti, e che dunque è stata già risolta all’atto dell’iscrizione ai percorsi. Gli aspiranti possono dunque caricare i predetti titoli, che saranno poi sottoposti a valutazione seguendo le predette indicazioni.

 

FAQ 18 – Categorie protette e Certificato di disoccupazione

Chi deve presentare il certificato di disoccupazione?

RISPOSTA
Per le supplenze annuali da GAE si applicano le riserve di posti previste per le c.d. “Categorie protette” (Legge 12 marzo 1999 n. 68).
Gli interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio (centri per l’impiego), di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

 

FAQ 19 – ITP con giudizio pendente o definitivo

Sono un docente ITP che nel precedente triennio sono stato inserito nella II fascia delle graduatorie d’istituto sulla base di un provvedimento giurisdizionale . In quale graduatoria dovrò inserirmi? Cosa devo indicare fra i titoli di accesso?

RISPOSTA
Gli insegnanti tecnico pratici potranno chiedere inserimento nelle graduatorie provinciali (e nelle corrispondenti graduatorie d’istituto) sulla base del provvedimento di cui dispongono al momento della scadenza della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali.
In particolare, se in possesso di un provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto) che ha disposto (sebbene temporaneamente) l’inserimento in II fascia delle graduatorie d’istituto, potranno chiedere l’inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali e nelle corrispondente II fascia delle graduatorie d’istituto.
A tal fine dovranno però dichiarare il provvedimento in forza del quale è stato disposto l’inserimento nella II fascia delle G.I. Il sistema prospetta 3 diverse alternative.
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1) Provvedimento giurisdizionale definitivo: questa voce deve essere spuntata da chi è in possesso di un provvedimento giurisdizionale definitivo cioè una sentenza ormai andata in giudicato (non più impugnabile);
2) Provvedimento giurisdizionale cautelare: questa voce deve essere spuntata da chi è in possesso di un provvedimento cautelare (ordinanza cautelare o decreto monocratico) che ha disposto, sebbene in via temporanea, l’inserimento in II fascia, in attesa del merito.
3) Provvedimento giurisdizionale favorevole all’interessato non passato in giudicato:questa voce deve essere spuntata da chi è in possesso di un provvedimento giurisdizionale favorevole cioè una sentenza che però non è ancora definitiva (in quanto il Ministero l’ha impugnata ovvero non è ancora decorso il termine per la sua impugnazione.

 

FAQ 20 – Aggiungere ulteriori classi di concorso

Sono già inserito\a nelle graduatorie d’istituto di III fascia. Posso inserirmi nelle GPS\graduatorie d’istituto per le stesse classi di concorso e aggiungerne altre?

RISPOSTA
Sì è possibile inserire ulteriori classi di concorso. Tuttavia sarà necessario possedere i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche. Infatti, sono esonerati dal possesso dei 24 CFU solo coloro presentano un precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Dunque, chi chiede un nuovo inserimento per una o più classi di concorso necessità dei 24 CFU.

 

FAQ 21 – GAE e GPS

Sono inserito in GAE a pieno titolo. Posso\Devo inserirmi anche nelle GPS\Graduatorie d’istituto?

RISPOSTA
I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Si tratta quindi di una possibilità e non di un obbligo.
Esempio:

Il docente è attualmente presente:
1. Nelle GAE provincia di Bergamo;
2. Nella I fascia di istituto provincia di Bergamo o di Roma

Può ora scegliere:
3. Le GPS e II e III fascia di istituto anche in provincia di Napoli.

Ne deriva che tale possibilità di inserimento può essere conveniente:
a) Quando il docente é inserito in GAE con riserva e può quindi cautelarsi chiedendo l’inserimento nelle GPS
b) Quando il docente é inserito in GAE in una provincia e può chiedere l’inserimento nelle GPS di un’altra provincia (per esempio una provincia limitrofa), aumentando le possibilità di essere convocato
c) Per il docente che intende iscriversi nella medesima provincia in cui risulta iscritto in I fascia in quanto, per la II e III fascia delle graduatorie d’istituto si potranno scegliere 20 scuole (invece delle 10 scelte attualmente per la I fascia delle graduatorie d’istituto).

 

FAQ 22 – Graduatorie provinciali e graduatorie d’istituto

Per quali supplenze saranno utilizzate le GPS e per quali le graduatorie d’istituto?

RISPOSTA
Le GPS sono utilizzate per conferire direttamente gli incarichi al 30/6 o 31/8 SOLO dopo che sono esaurite le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e sono risultati posti disponibili per mancanza di aspiranti.
Pertanto, i docenti che fanno parte delle GPS possono avere un incarico al 30/6 o 31/8, su tutta la provincia scelta, che sarà assegnato direttamente dall’Ufficio Territoriale al termine delle convocazioni delle GAE.

Le graduatorie di Istituto saranno utilizzate principalmente per le supplenze brevi e, nei casi eccezionali, in subordine alle GPS qualora dovessero risultare posti disponibili al 30/6 o 31/8 dopo le convocazioni dalle GPS a seguito di rinunce o di assenza degli aspiranti alla convocazione.
Si scorreranno in ordine le graduatorie di I, II e III fascia. 

 

FAQ 23 – Altre dichiarazioni – Avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

Nella sezione altre dichiarazioni, chi deve spuntare la dichiarazione “per i cittadini di cui alle lettere a) sub.i, ii. e iii. avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota 7 ottobre 2013 n. 5274″?

RISPOSTA
Tale sezione non deve essere spuntata dai cittadini italiani ma da altre categorie. In particolare, deve essere spuntata dai cittadini di cui alle lettere a) sub.i, ii. e iii cioè:
– Cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi
– Titolari di Carta Blu UE
– Familiari di cittadini italiani

Questi devono appunto dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota 7 ottobre 2013 n. 5274.

 

FAQ 24 – Servizio svolto in IRC o Alternativa alla IRC 

Come viene valutato il servizio svolto su IRC o Alternativa alla IRC?

RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 15 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale 60, il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.
In tal caso, poiché il servizio non è caricabile come specifico per nessuna classe di concorso, dovrà essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico.

Aggiornamento 29 Luglio: è stata aggiunta la possibilità di indicare, nel campo “Tipologia di servizio”, il servizio di tipo C.2 (aspecifico). Come specificato nella stessa piattaforma, occorre indicare tale tipologia di servizio nel caso di servizio è stato prestato per “Religione cattolica” (RELI) o “Attività alternative alla religione cattolica” (ALRE).

Esempio: Il Docente ha svolto servizio sulla materia “Alternativa alla IRC”. In tal caso il servizio si configura “aspecifico” per tutte le CDC. Il docente dovrà caricarlo su una graduatoria a scelta, indicando nel campo “Tipologia di servizio”, il servizio di tipo C.2 (aspecifico). Il sistema valuterà tale servizio come aspecifico per tutte le classi di concorso.

 

FAQ 25 – Titolo di specializzazione sul sostegno

Tra gli ulteriori titoli valutabili,  gli specializzati del IV ciclo del corso di specializzazione, quale opzione devono indicare tra le modalità di conseguimento? Non è presente infatti il DM 92/2019 che costituisce il decreto di attivazione di tale ciclo.

RISPOSTA
In tal caso occorre indicare il DM 249/2010 art. 13 che è il decreto che istituisce il Corso di specializzazione sul sostegno. Tutti gli specializzati tramite tale percorso (I, II, III e IV) ciclo dovranno quindi indicare tale decreto.
Diversamente dal concorso ordinario, infatti, non è possibile indicare il decreto di attivazione del IV ciclo (DM 92/2019) in quanto questo non figura tra le opzioni disponibili.

 

FAQ 26 – Servizio militare 

La spunta per la posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale l’aspirante sia stato eventualmente chiamato (articolo 2, comma 7 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996), deve essere messa da tutti?

RISPOSTA
Sì, si tratta di una spunta obbligatoria anche per gli aspiranti di sesso femminile o per coloro che (per età anagrafica o per altre ragioni) non avevano l’obbligo di svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitivo.
Aggiornamento 26 Luglio 2020: Il sistema adesso consente di non spuntare questa dichiarazione.

 

 

FAQ 27 – Aggiornamento delle graduatorie e Dichiarazione dei titoli e servizi

Sono un docente già iscritto per le medesime classi di concorso nelle graduatorie d’istituto valide per il triennio 2017\2020. Ai fii dell’inserimento nelle graduatorie provinciali e d’istituto 2020\2022 devo dichiare tutti i titoli o solamente quelli conseguiti dopo il 2017 (data dell’ultimo aggiornamento)?

RISPOSTA
Il Decreto 126/2019 così come modificato dalla Legge 6 giugno 2020  e l’O.M. 60/2020 hanno previsto l’istituzione di “nuove graduatorie provinciali” e l’aggiornamento\inserimento nelle connesse graduatorie d’istituto. Le nuove graduatorie prevedono nuovi criteri di valutazione dei titoli e di servizi e nuove tabelle titoli. Di conseguenza vanno ridichiarati nuovamente tutti i titoli e servizi, anche se precedentemente già dichiarati.

 

FAQ 28 – Dichiarazione dei titoli di accesso – Sezione B

I titoli valutabili ulteriori rispetto ai titoli di accesso devono essere dichiarati una sola volta oppure più volte?

RISPOSTA
Preliminarmente occorre considerare che l’aspirante, a seconda dei relativi titoli di accesso, può chiedere l’inserimento in 9 diverse tipologie di graduatorie (e fasce):
1) Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze scuola dell’infanzia e primaria I fascia (TAB1)
2) Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze scuola dell’infanzia e primaria II fascia (TAB2)
3) Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze scuola secondaria I fascia (TAB3)
4) Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze scuola secondaria II fascia (TAB4)
5) Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze ITP scuola secondaria I fascia(TAB5)

6) Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze ITP scuola secondaria II fascia (TAB6)
7) Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze SOSTEGNO I fascia (TAB7)
8) Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze SOSTEGNO II fascia (TAB8)
9) Graduatorie provinciali e d’istituto personale educativo I fascia (TAB9)
10) Graduatorie provinciali e d’istituto personale educativo II fascia(TAB10)

La nota 22 Luglio 2020 afferma che “I titoli, invece, devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento“. Questo significa che se l’aspirante chiede l’inserimento in due distinte “tipologie” di graduatorie dovrà caricare i titoli distintamente per ciascuna di esse. Diversamente, se invece si chiede l’inserimento per una sola classe di concorso\tipologia di posto oppure anche per più classi di concorso ma nella stessa tipologia di graduatoria e fascia, i titoli andranno dichiarati una sola volta.

Quando il docente chiede l’inserimento in due distinte tipologie di graduatorie (per esempio: I fascia secondaria per la classe di concorso A-12 e II fascia secondaria per la classe di concorso A-11 e A-13), nella sezione Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso, compariranno voci aventi la stessa descrizione ma che si riferiscono a tabelle differenti (in questo caso TAB 3 e TAB4).
Se dunque un titolo si configura come valutabile per entrambe le GPS (nel caso suddetto secondaria I e II fascia) dovrà essere dichiarato distintamente per ciascuna GPS di inserimento.

Esempio 1: Docente chiede l’inserimento per una CDC della scuola secondaria nella fascia per non abilitati (II fascia) [TAB4] e per le graduatorie su posto di sostegno I fascia [TAB7].
Nella sezione “Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso – Sezione B”, per ciascuna delle due tipologie di graduatorie (TAB4 e TAB7) sarà mostrata la lista di titoli valutabili. Se un titolo si configura come valutabile per entrambe le tipologie di graduatorie, dovrà essere caricato distintamente per ciascuna tipologia di GPS.
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Esempio 2: Docente chiede l’inserimento per due o più CDC della scuola secondaria (non ITP) nella fascia per non abilitati (II fascia) [TAB4]. In questo caso i titoli andranno dichiarati una sola volta in quanto il candidato chiede l’inserimento in più classi di concorso appartenenti alla stassa tipologia e fascia.

Attenzione: anche anche per chi chiede l’inserimento contestualmente per classi di concorso del I e II grado ma sempre per la medesima fascia (in questo caso II fascia) i titoli andranno dichiarati una sola volta. La tabella di riferimento è infatti la medesima [TAB4]. Discorso diverso se si chiede anche l’inserimento per CDC ITP perché in quel caso le tabelle di riferimento sono differenti [TAB5 e TAB6].

Esempio 3: Docente chiede l’inserimento per una CDC della scuola secondaria nella fascia per non abilitati (II fascia) [TAB4] e per una classe di concorso ITP II fascia [TAB6].
Nella sezione “Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso – Sezione B”, per ciascuna delle due tipologie di graduatorie (TAB4 e TAB6) sarà mostrata la lista di titoli valutabili, analogamente all’esempio n.1. Se un titolo si configura come valutabile per entrambe le tipologie di graduatorie, dovrà essere caricato distintamente per ciascuna tipologia di GPS.

Esempio 4: Docente che chiede l’inserimento per una CDC nella scuola secondaria nella fascia per abilitati (I fascia) [Tab3] e per un’altra classe di concorso (o più classi di concorso) per la fascia dei non abilitati (II fascia) [Tab4].
Nella sezione “Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso – Sezione B”, per ciascuna delle due tipologie di graduatorie (TAB3 e TAB4) sarà mostrata la lista di titoli valutabili, analogamente all’esempio n.1. Se un titolo si configura come valutabile per entrambe le tipologie di graduatorie, dovrà essere caricato distintamente per ciascuna tipologia di GPS.

 

FAQ 29 – Certificazioni Informatiche

Quali certificazioni informatiche sono valutabili?

RISPOSTA
Differentemente dalla precedenti tabelle titoli, le nuove non contengono una lista di certificazioni informatiche valutabili né forniscono indicazioni in merito alla durata e tipologia. Riteniamo quindi, in assenza di ulteriori indicazioni, che possano essere valutate tutte le certificazioni informatiche. Inoltre la FAQ. Ufficiale n. 16 possono essere valutate anche le certificazioni digitali (oltre che quelle informatiche).

 

FAQ 30 – Servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali

Chi deve spuntare questa voce?

RISPOSTA
La voce in questione deve essere spuntata solo da chi non ha prestato almeno 166 giorni di servizio (anche non continuativi) nell’anno scolastico. Infatti, chi ha prestato 166 giorni di servizio vede già riconosciuto automaticamente il massimo punteggio attribuito (12 punti se servizio specifico, 6 se aspecifico).
Viceversa, chi invece non raggiunge i 166 giorni di servizio ma ha svolto servizio ininterrotto dal 1° febbraio (o da prima) fino agli scrutini finali, per vedersi riconosciuta l’intera annualità deve spuntare tale voce.
Infatti, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 l’anno scolastico è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale“.
Nel caso delle graduatorie per raggiungere il punteggio massimo è sufficiente avere 166 giorni di servizio. Per un approfondimento si veda qui.

 

FAQ 31 – Titoli di preferenza – Figli a carico

Chi può barrare la preferenza per figli a carico?
RISPOSTA
L’art. 5 comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 al punto 18 prevede, tra i titoli che attribuiscono preferenza a parità di merito e di titoli nei concorsi, il numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.

La definizione di “figlio a carico” non è di tipo fiscale ma fa riferimento al nucleo familiare.

I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, sono considerati a carico, indipendentemente dal superamento di limiti d’età, se nell’anno in questione (solitamente l’anno solare antecedente a quello della dichiarazione), non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore ad 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili.
A partire dal 1 gennaio 2018, in forza di quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2018, per i figli di età inferiore ai 24 anni il limite è stato innalzato a 4.000,00 € mentre per i figli di età superiore resta di 2.840,51 €.

Il reddito al quale si fa riferimento è quello del figlio e non del genitore.
Il figlio è da considerarsi a carico se il figlio fa parte del nucleo familiare a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista fiscale, lo stesso sia a carico di uno o due genitori.

Il punto è confermato dalla FAQ n. 12 pubblicata dal MIUR in occasione del Concorso DSGA:

D: Cosa si intende con la dicitura “figli a carico” nella preferenza di cui all’art. 5 del DPR 487 del 1994?
R: sono considerati a carico i figli maggiorenni o minorenni impossibilitati ad avere un reddito autonomo che rientrino nel nucleo familiare.

 

FAQ 32 – Titoli di preferenza – Aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche

Chi può barrare la preferenza n. 21 per aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche? Chi ha prestato servizio nella scuola alle condizioni previste dalla preferenza 17 può barrare anche questa preferenza? 

RISPOSTA
No, può farlo se oltre al servizio che dà luogo alla preferenza 17 ha prestato anche servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica cioè in amministrazioni diverse dalla scuola (amministrazione regionale, provinciale, enti locali ecc.) e non sia stato oggetto di sanzioni disciplinari durante l’espletamento dell’incarico.
Si vedano FAQ n. 23 concorso DS 2017: https://www.istruzione.it/concorso_ds/faq.shtml e FAQ n. 1: aggiornamento GAE: http://www.ufficioscolasticogrosseto.it/graduato/riepilogofacgae

 

 

FAQ 33 – Valutazione dei titoli di servizio 

Ho diversi contratti non continuativi nello stesso anno scolastico. Posso sommarli? Quale punteggio mi sarà attribuito?

RISPOSTA
Il servizio specifico (prestato nella medesima classe di concorso rispetto a quella per cui si richiede la valutazione) viene valutato 2 punti per ogni mese di servizio anche se per i primi 2 punti bastano solo 16 giorni. È possibile sommare i servizi relativi ai più contratti prestati nello stesso anno scolastico.
Per ottenere il punteggio massimo corrispondente a 12 punti sarà necessario aver svolto almeno 166 giorni di servizio anche non continuativi oppure, in alternativa, aver prestato servizio ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini finali a prescindere dal fatto che si siano raggiunti o meno i 166 giorni di servizio. Nel caso della scuola dell’infanzia si valuta come anno scolastico il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche.
Valutazione servizioPer servizio aspecifico si intende il servizio prestato in una classe di concorso differente rispetto a quella per cui si richiede la valutazione.
valutazione servizio2

 

 

FAQ 34 – Docenti di Ruolo e caricamento del servizio

Sono un docente di ruolo che chiede l’inserimento nelle GPS e nelle relative graduatorie d’istituto solo per altre classi di concorso\tipologie di posto diverse da quella in cui sono di ruolo. Come posso far valutare il servizio svolto sulla CDC di ruolo per le altre classi di concorso, per le quali si configura come aspecifico? Cosa devo indicare nel campo “Graduatoria su cui far valutare il servizio come specifico ai sensi del punto C1 delle rispettive tabelle di valutazione dei titoli“?

RISPOSTA
Ai sensi della nota n. 1290 del 22 Luglio 2020 “se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all’articolo 15 comma 2 dell’OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico”. Pertanto, anche nel caso in questione il servizio svolto sulla classe di concorso di ruolo, andrà indicato su un’altra classe di concorso.
In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e sarà valutato come aspecifico per tutte.

Aggiornamento 29 Luglio: è stata aggiunta la possibilità di indicare, nel campo “Tipologia di servizio”, il servizio di tipo C.2 (aspecifico). Come specificato nella stessa piattaforma, occorre indicare tale tipologia di servizio nel caso in cui la graduatoria per cui il servizio sarebbe specifico non è fra le graduatorie richieste.

Esempio: Il Docente ha svolto servizio sulla CDC Y per la quale non chiede l’inserimento nelle graduatorie in quanto di ruolo su tale classe di concorso. Il docente chiede invece l’inserimento nelle graduatorie per le CDC X e Z. In tal caso il servizio svolto su Y si configura “aspecifico” per tutte le CDC per cui il docente chiede l’inserimento. Il docente dovrà caricare il servizio svolto su Y su una graduatoria a scelta (tra X e Z), indicando nel campo “Tipologia di servizio”, il servizio di tipo C.2 (aspecifico). Il sistema valuterà tale servizio come aspecifico per tutte le classi di concorso (X e Y).

 

 

FAQ 35 –  Docenti che non inserisce classe di concorso e caricamento del relativo servizio

Sono un docente che chiede l’inserimento nelle GPS e nelle relative graduatorie d’istituto per la classe X. Come posso far valutare il servizio svolto sulla CDC Y per la quale non chiedo l’iscrizione nelle graduatorie? Cosa devo indicare nel campo “Graduatoria su cui far valutare il servizio come specifico ai sensi del punto C1 delle rispettive tabelle di valutazione dei titoli“?
RISPOSTA
Ai sensi della nota n. 1290 del 22 Luglio 2020 “se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all’articolo 15 comma 2 dell’OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico”. Pertanto, anche nel caso in questione il servizio svolto sulla classe di concorso Y, andrà indicato sulla classe di concorso X e sarà valutato come aspecifico.

Aggiornamento 29 Luglio: è stata aggiunta la possibilità di indicare, nel campo “Tipologia di servizio”, il servizio di tipo C.2 (aspecifico). Come specificato nella stessa piattaforma, occorre indicare tale tipologia di servizio nel caso in cui la graduatoria per cui il servizio sarebbe specifico non è fra le graduatorie richieste.  

Esempio: Il Docente ha svolto servizio sulla CDC Y per la quale non chiede l’inserimento nelle graduatorie. Il docente chiede invece l’inserimento nelle graduatorie per le CDC X e Z. In tal caso il servizio svolto su Y si configura “aspecifico” per tutte le CDC per cui il docente chiede l’inserimento. Il docente dovrà caricare il servizio svolto su Y su una graduatoria a scelta (tra X e Z), indicando nel campo “Tipologia di servizio”, il servizio di tipo C.2 (aspecifico). Il sistema valuterà tale servizio come aspecifico per tutte le classi di concorso (X e Y).

 

FAQ 36 – Caricamento del servizio come specifico\aspecifico nel precedente aggiornamento

Sono un docente che nei precedenti aggiornamenti delle Graduatorie d’istituto (in particolare nella II fascia) avevo già caricato il servizio su una classe di concorso come aspecifico. In occasione di questo nuovo inserimento\aggiornamento è possibile inserirlo su un’altra Classe di concorso nelle GPS?

RISPOSTA
Sì. Trattandosi di nuove graduatorie tutti i titoli vanno sostanzialmene ridichiarati (salvo la possibilità di importare alcuni titoli di servizio presenti nel fascicolo del docente), non essendo vincolati alle scelte effettuate in occasione dei precedenti aggiornamenti.
In ogni caso, vale quanto detto con riferimento alle FAQ n. 9 e 10 per quanto riguarda la valutazione dei servizi.

 

FAQ 37 – Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso in presenza di più CDC richieste

Il docente che si iscrive per più classi di concorso appartenenti alla stessa tipologia di graduatoria e fascia alle quali accede con titoli di studio differenti, come può indicare detti titoli che si configurano reciprocamente titoli di accesso per alcune classi di concorso e titoli ulteriori per altre classi? Come va compilata la domanda di iscrizione nelle graduatorie provinciali e d’istituto?
Esempio, docente in possesso: di

  • Laurea in Giurisprudenza che consente l’accesso alla classe di concorso A-46. La laurea in questione costituisce titolo ulteriore rispetto alle classi di concorso A-21
  • Laurea in Geografia che consente l’accesso alle classi di concorso A-21. La laurea in questione costituisce titolo ulteriore rispetto alle classe di concorso A-46.
RISPOSTA
Al fine di chiedere la valutazione delle suddette lauree che costituiscono titoli ulteriori per le altre classi di concorso, è possibile inserire tutti i titoli già dichiarati tra i titoli di accesso, nella sezione B (titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso). In fase di valutazione della domanda, il punteggio sarà attribuito, per ciascuna classe di concorso, solo a quelli che non costituiscono titolo di accesso alla specifica graduatoria.
Per un approfondimento si veda qui.

 

FAQ 38 – Elenchi Aggiuntivi per gli abilitati e gli specializzati che conseguiranno il titolo entro il 1° Luglio 2021

Cosa sono gli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali destinati a chi consegue l’abilitazione\specializzazione entro il 1° Luglio 2021? Quando ci si potrà inserire.

RISPOSTA
L’Ordinanza Ministeriale n. 60 sulle graduatorie provinciali e d’istituto prevede, similmente a quanto già previsto dalla normativa vigente per le graduatorie d’istituto, la costituzione di elenchi aggiuntivi per i soggetti che acquisiranno il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione su sostegno entro il 1° Luglio 2021.
Occorre ricorda che le graduatorie provinciali avranno validità biennale per gli anni scolastici 2020\2021 e 2021\2022. Tuttavia, in attesa del prossimo aggiornamento previsto per il 2022, i soggetti che acquisiranno il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 potranno richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Ciò avverrà chiaramente solo dopo la data del 1° Luglio 2021 e avverrà secondo modalità specificate nell’apposito decreto direttoriale che sarà emanato.
Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali:

a) il titolo di abilitazione eventualmente acquisito è titolo di precedenza assoluta per l’attribuzione delle supplenze da seconda fascia per i soggetti che vi sono inseriti.

b) il titolo di specializzazione sul sostegno è titolo di precedenza assoluta per l’attribuzione delle supplenze su posto di sostegno per il relativo grado.

 

FAQ 39 – Servizio prestato contemporeamente a percorsi di abilitazione 

Sono un docente abilitato TFA su su A-12 (Discipline Letterarie II grado) nell’anno accademico 2014\2015 e ho svolto servizio in quell’anno per 6 mesi nella medesima classe di concorso. La nota 1290 del 22 Luglio 2020 afferma che per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiaratile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno.
Posso far valere l’eventuale servizio svolto durante l’anno in questione?

 

RISPOSTA

La  Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia (Tabella A3) prevede alla voce A.2 l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (c.d “Bonus”) per il possesso di una delle abilitazioni indicate:

  • SISS 54 punti (di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo)
  • TFA 42 punti (di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo)
  • TFA per discipline artistiche, musicali e coreutiche 66 punti (di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo)
  • PAS 12 punti (di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo)

Le note alla tabella titoli precisano che il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali. In questo caso non è possibile far valere tale servizio perché al docente in questione, in ragione dell’abilitazione conseguita tramite TFA viene già attribuito, in aggiunta al punteggio per il voto di abilitazione (voce A.1), un punteggio pari a 42 punti di cui 12 sono attribuiti per la durata annuale del percorso abilitativo (Voce A.2).
Lo stesso servizio non potrà essere valutato neanche nella graduatorie di sostegno II grado (qualora il docente vi sia inserito, in quanto specializzato sul II grado) perché anche in tale graduatoria sono già attribuiti i 42 punti suddetti (Voce B.1 della tabella titoli GPS sostegno).
Per un approfondimento sulle varie casistiche si rinvia a questo articolo.

 

FAQ 40 – Servizio prestato contemporeamente a percorsi di specializzazione

Sono un docente specializzato sostegno IV ciclo nell’anno accademico 2018\2019 (anno di effettiva frequenza 2019\2020) e ho svolto servizio nell’anno 2019\2020 per 6 mesi su posto di sostegno. La nota 1290 del 22 Luglio 2020 afferma che per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiaratile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno.
Posso far valere l’eventuale servizio svolto durante l’anno in questione?

RISPOSTA

Sì. Infatti diversamente dall’esempio di cui alla FAQ precedente, in questo caso al percorso di specializzazione in oggetto non viene attribuito un “bonus” di 12 punti per la durata annuale del percorso abilitativo. Il bonus di 12 punti attribuito in questo caso è attribuito per la selettività del percorso e per il numero programmato.
Come chiarito anche dalla FAQ ufficiale n. 25, è possibile caricare il servizio svolto su sostegno svolto durante la frequenza del percorso di specializzazione.

 

FAQ 41 – Servizi prestati con contratti atipici

I servizi di insegnamento prestati con contratti atipici (CO.CO.CO, contratti a progetto, contratti di prestazione d’opera, altri contratti atipici) sono valutati? Se sì, come si valuta?
RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 15 comma 3 dell’O.M. 60/2020, i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.

 

 

FAQ 42 – Titoli di preferenza – Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Chi può barrare la preferenza per aver prestato servizio senza demerito per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca?
RISPOSTA
Il titolo di precedenza in questione può essere barrato da coloro che hanno prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Può segnare la preferenza Q il docente che abbia svolto servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica istruzione e non sia stato oggetto di sanzioni disciplinari durante l’espletamento dell’incarico. “Non meno di un anno” significa che sono sufficienti 5 mesi e 16 giorni di servizio o un servizio continuativo dal 1 febbraio agli scrutini di fine anno, secondo quanto riconosciuto dalla Legge 124/99.

Sono validi solo i servizi svolti nella scuola statale (anche in qualità di personale ATA); non possono essere considerati ai fini della preferenza i servizi svolti nelle scuole paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate, nelle scuole primarie parificate o nelle scuole di infanzia autorizzate.

Come precisato anche dalla FAQ n. 10 emanata dall’USR Veneto relativa al personale ATA il servizio può essere maturato anche con contratti non continuativi.

 

FAQ 43 – Titoli di servizio – Sezioni primavera

Il servizio prestato nelle sezioni primavera viene valutato?
RISPOSTA
Il servizio prestato nelle sezioni primavera è valutato ai sensi del punto C.1 (specifico) per la scuola dell’infanzia e ai sensi del punto C.2 nella scuola primaria (aspecifico).

 

 

FAQ 44 – Titoli di servizio – Supervalutazione del servizio

Chi deve compilare la sezione relativa alla supervalutazione del servizio?
RISPOSTA
Il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle pluriclassi delle scuole di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.
Il raddoppio del punteggio non opera quindi al di fuori di tali tre ipotesi e opera comunque limitamente al periodo indicato (dal 2003/04 al 2006/07).

 

 

FAQ 45 – Requisiti di accesso – Iscrizione con riserva e Titoli esteri

Non sono ancora in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso e\o non sono in possesso dei 24 CFU, possono iscrivermi con riserva?

RISPOSTA
No, i requisiti di accesso devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.
Sono previste due eccezioni:
1) Nel caso in cui il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente. In tal caso occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

2) Nel caso degli studenti/studentesse iscritti al III, IV e V anno di Scienze della Formazione Primaria in regola col corso di studi, questi possono iscriversi nelle GPS infanzia\primaria di II fascia anche se ancora non in possesso della Laurea in Scienze della Formazione Primaria, purché abbiano assolto rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

 

 

FAQ 46 – Titoli di servizio – Servizio senza titolo svolto dai laureandi\abilitanti in SFP

Il servizio svolto (o che svolgeranno) senza titolo dai laureandi di Scienze della Formazione Primaria può essere valutato?
RISPOSTA
In deroga alla FAQ n. 8, secondo quanto stabilito dalla Nota n. 1290 del 22 Luglio 2020, i
l servizio svolto (o che sarà svolto) senza titolo dai laureandi di Scienze della Formazione Primaria potrà essere valutato per la relativa graduatoria (II fascia Infanzia\Primaria), come specifico e aspecifico, a seconda del grado in cui è svolto, esclusivamente per le graduatorie di infanzia e primaria. 

 

FAQ 47 – Titoli Valutabili – Abilitazione all’esercizio della libera professione

È valutabile l’abilitazione all’esercizio della libera professione?

RISPOSTA
No, le tabelle titoli non ne prevedono la valutazione. Per un approfondimento si veda qui.

 

FAQ 48 – Titoli di servizio – Servizio aspecifico

Con un aggiornamento fatto nella piattaforma il 28 di Luglio, è stata inserita la possibilità di indicare fra le “Tipologie di servizio”, il servizio aspecifico (C.2). Chi deve indicare questa tipologia di servizi?

RISPOSTA
Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall’interessato, va inserito come specifico su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico. È chiaro quindi che, affinché venga valutato come specifico ai sensi del punto C.1, deve essere prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado rispetto alla quale si chiede la valutazione. Il servizio deve quindi essere dichiarato una sola volta come “specifico” sulla CDC in cui è stato svolto e sarà poi valutato automaticamente come aspecifico su tutte le altre classi di concorso.
Chi deve allora utilizzare la tipologia di servizio C.2? In quali casi occorre caricare il servizio come aspecifico?
Ciò deve avvenire essenzialmente in due casi:
1) Quando si devono caricare servizi che non sono specifici per nessuna classe di concorso (es: IRC o Alternativa). In tal caso, poiché il servizio non è caricabile come specifico per nessuna classe di concorso, dovrà essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato indicando nel campo “Tipologia di servizio”, il servizio di tipo C.2 (aspecifico). In questo modo il sistema lo valuterà come aspecifico (Vedi FAQ 24).
2) Quando si devono caricare servizi svolti per classi di concorso per cui non si richiede l’inserimento in graduatoria.  In tal caso il docente dovrà caricare il servizio svolto su una graduatoria a scelta fra quelli per cui chiede l’inserimento, indicando nel campo “Tipologia di servizio”, il servizio di tipo C.2 (aspecifico). Il sistema valuterà tale servizio come aspecifico per tutte le classi di concorso (Vedi FAQ 34 e 35).

 

 

FAQ 49 – Titoli di servizio – Tipologie di servizio

Nel campo tipologie di servizio sono indicati varie tipologie di servizio. A cosa corrispondono? 

RISPOSTA
Il campo “tipologia di servizio” presenta diverse opzioni:

a.C1 – nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all’estero e nelle scuole militari. [Questa opzione deve essere barrata per indicare il servizio specifico nelle scuole statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione nonché le scuole statali e paritarie italiane all’estero e per le scuole militari all’estero].


b.C1 – nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso; [Questa opzione deve essere sbarrata per indicare il servizio specifico svolto nei percorsi IeFP per il diritto/dovere all’istruzione e formazione]. 

c.C1 – nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; [Questa opzione deve essere sbarrata per indicare il servizio specifico svolto nell’ambito dei progetti regionali che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, ovvero del contrasto alla dispersione scolastica, realizzati prioritariamente con l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola. Tra questi progetti vi rientrano “Diritti a scuola” frutto di accordi siglati annualmente tra il MIUR e la Regione Puglia a partire dall’anno scolastico 2009/2010 e il progetto ““Tutti a Iscol@” frutto dell’accordo fra il MIUR e la Regione Sardegna].

d.C1 – nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.  [Questa opzione deve essere barrata per indicare il servizio svolto nei percorsi di istruzione di altre Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero presenti in Italia].


e.C2 – nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all’estero e nelle scuole militari
; [Questa opzione deve essere barrata per indicare il servizio aspecifico nelle scuole statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione nonché le scuole statali e paritarie italiane all’estero e per le scuole militari all’estero].
f.C2 – nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;  [Questa opzione deve essere sbarrata per indicare il servizio aspecifico svolto nei percorsi IeFP per il diritto/dovere all’istruzione e formazione]. 

g.C2 – nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;  [Questa opzione deve essere sbarrata per indicare il servizio aspecifico svolto nell’ambito dei progetti regionali che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, ovvero del contrasto alla dispersione scolastica, realizzati prioritariamente con l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola. Tra questi progetti vi rientrano “Diritti a scuola” frutto di accordi siglati annualmente tra il MIUR e la Regione Puglia a partire dall’anno scolastico 2009/2010 e il progetto ““Tutti a Iscol@” frutto dell’accordo fra il MIUR e la Regione Sardegna].
h.C2 – nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.  [Questa opzione deve essere barrata per indicare il servizio svolto nei percorsi di istruzione di altre Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero presenti in Italia].

Per quanto riguarda il Servizio aspecifico si veda la FAQ precedente.

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