Supplenza da terza fascia ATA: l’incubo della rettifica del punteggio. Nel caso di una nostra lettrice la supplenza è stata persa dopo averne già svolte altre con punteggio sbagliato. Come considerare il tutto?
La nostra lettrice scrive
Ho lavorato ad inizio graduatoria 2017 per una scuola e mi ha convalidato il punteggio, fino ad questo anno scolastico non ho avuto problemi. Quest anno , anno Scolastico 2020,.21 convocazione, accetto una convocazione, mi fanno il solito controllo e secondo loro il mio punteggio è inferiore perché la scuola ha sbagliato a fare il conteggio. Ora mi chiedo se le supplenze fatte fino ad ora valgano come punteggio e ai fini soprattutto dei 24 mesi per passare in prima fascia. Nel frattempo la scuola ha provveduto alla risoluzione del contratto che avevo fino a fine giugno. Il prossimo anno c sarà l l’aggiornamento delle graduatorie, come dovrei dichiarare il punteggio Grazie mille.
di Giovanni Calandrino – bisogna precisare che SOLO se il servizio è stato prestato IN ASSENZA DEL TITOLO D’ACCESSO è dichiarato di fatto e non di diritto con la conseguenza che non solo non verrà assegnato nessun punteggio ma non sarà nemmeno valido alla maturazione dell’anzianità dei 24 mesi, la normativa:
Art. 7.6 D.M. 640/2017
In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all’aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all’aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
Art. 7.7 D.M. 640/2017
Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l’eventuale servizio prestato dall’ aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
fonte:orizzontescuola.it