È inaccettabile questa scadenza nella situazione di emergenza dettata dalla pandemia. La FLC CGIL torna a chiedere una proroga.
È stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la nota operativa 36103 del 13 novembre del 2020 (con relativa tabella) concernente le dimissioni dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2021, in attuazione del Decreto ministeriale 159 del 12 novembre 2020.
Quando presentare domanda
La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l’eventuale richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è fissata al 7 dicembre 2020.
Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2021.
Sempre nelle stesse date è possibile revocare la domanda di dimissioni che va condizionata all’effettivo possesso dei requisiti.
Per le dimissioni relative alla fruizione dell’istituto dell’APE sociale, in vista di modifiche normative, è prevista una specifica circolare.
Come si va in pensione nel 2021
Ricordiamo che le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online: sul nostro sito è disponibile una scheda che illustra le procedure da seguire per la registrazione. Oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la domanda di pensione che deve essere inviata direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
- presentazione della domanda online accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
La richiesta di dimissioni per pensione anticipata anche quest’anno potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie di pensionamento relative ai requisiti della Legge Fornero, la seconda conterrà esclusivamente l’istanza relativa alla così detta quota 100. Qualora fossero presentate entrambe le istanze, l’INPS valuterà in subordine il possesso dei requisiti di quota 100. Questa doppia opportunità è la novità della circolare di quest’anno.
Riepiloghiamo di seguito i meri requisiti necessari per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2021, requisiti che anche nella circolare di quest’anno sono riportati nella tabella riepilogativa. Maggiori informazioni e dettagli nel nostro opuscolo di prossima pubblicazione.
Va sottolineato che la circolare dà per scontato che non ci sia più in servizio personale della scuola che abbia i requisiti pre-Fornero alla data del 31 dicembre del 2011 e parte direttamente dai requisiti previsti dalla Riforma Fornero (legge 214/11), come rivisti dal DL 4/19.
Regole per l’accesso alla pensione previste dalla legge 214/11
Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 sono i seguenti:
Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
67 anni entro il 31 agosto del 2021 d’ufficio
67 anni entro il 31 dicembre del 2021 a domanda.
Pensione di vecchiaia – art. 1 comma 147 legge 205/17 (esclusione dall’aspettativa di vita per i lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose con contribuzione da almeno 30 anni)
66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2021 d’ufficio
66 anni e 7 mesi entro 31 dicembre 2021 a domanda.
Pensione anticipata
- per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2021;
- per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2021.
Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come declinata nella legge 26 del 2019)
Per le sole donne resta in vigore la norma prevista dalla legge 243 del 2004, modificata dalla legge 26 del 2019, a condizione che il requisito di contribuzione e di età anagrafica richiesto sia stato maturato entro il 31 dicembre del 2019.
L’accesso al pensionamento è quindi consentito con 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva. L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.
Nella legge di bilancio per il 2021 potrebbero essere rivisti i requisiti di questa opportunità pensionistica, per cui il Ministero dell’Istruzione dovrà fornire adeguata informazione.
QUOTA 100 (legge 26 del 2019)
62 anni di età e 38 di contributi al 31 dicembre del 2021.
Cumulo e totalizzazione
Tra le pratiche più complesse da lavorare sono quelle che richiedono il pensionamento tramite gli istituti del cumulo e della totalizzazione dei servizi in casse pensionistiche diverse.
Anche quest’anno abbiamo chiesto che tali modalità di accesso alla pensione fossero contemplate nelle istanze online, ma abbiamo avuto ancora una volta un fermo diniego da parte dell’Amministrazione e dell’INPS.
Pertanto il consiglio che diamo agli interessati è quello di accompagnare le dimissioni tramite istanze online con un modello cartaceo che pubblicheremo in tempi brevi.
Trattenimento in servizio
Il trattenimento in servizio può essere solamente richiesto dal personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2021 non abbia maturato a quella data l’anzianità pensionistica di 20 anni.
L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungano i 65 anni di età entro il 31 agosto del 2021.
… – Per approfondire l’argomento, continua a leggere la più ampia news pubblicata il 19 novembre 2020, cliccando su flcgil.it (fonte notizia)