La disciplina delle assenze relative ai docenti con contratto a tempo determinato è contenuta nel CCNL comparto scuola. A tal fine occorre però distingue fra i docenti con contratto annuale (31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e, i docenti con contratto per supplenza temporanea.
ART. 19 COMMA 3
Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.”
Dunque per i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o per l’intero anno scolastico (31 agosto) hanno diritto alla conservazione del posto per complessivi 9 mesi. Ai fini del computo bisogna considerare il triennio scolastico antecedente. Ad esempio, qualora il docente si sia assentato inizialmente nel periodo dal 3/4/2018 al 25/5/2018, il triennio entro cui va fatto il conteggio dei 9 mesi comprende gli anni scolastici 2018\2019, 2019\2020 e 2020\2021.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo (6 mesi) il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
ANZIANITÀ DI SERVIZIO
L’art. 19 comma 6 prevede che le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Ne consegue che, invece, i periodi di assenza per malattia non retribuiti interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.
SUPPLENZE TEMPORANEE
Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.“
Quindi per i docenti in servizio per una supplenza breve, ivi comprese le supplenze fino al termine delle lezioni, il docente ha diritto alla conservazione del posto per 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. Superato tale limite il contratto si scioglie.
GRAVI PATOLOGIE CHE RICHIEDONO TERAPIE INVALIDANTI
Il comma 9, dell’art. 17 del CCNL prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE E CERTIFICATO
L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
La circolare 18 marzo 2011, n. 4 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della funzione pubblica ha introdotto l’obbligo per tutti i datori di lavoro (pubblici o privati) di utilizzare i servizi dell’INPS, esonerando il lavoratore dall’onere di inviare copia dell’attestato di malattia all’azienda. Sarà dunque il medico a inviare alla scuola il certificato in via telematica. Resta comunque fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e il corretto indirizzo per la reperibilità.
CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’istituzione scolastica o educativa, oppure l’amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
IL CERTIFICATO CARTACEO
Il certificato di malattia e l’attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, ai fini della validità della certificazione prodotta, devono risultare inseriti comunque tutti i citati dati obbligatori (art. 8 del DPCM 26 marzo 2008). L’attestato cartaceo deve essere trasmesso al datore di lavoro sempre entro cinque giorni dall’inizio della malattia come previsto dal CCNL comparto scuola.
Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici
CCNL 2007 comparto scuola
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