Le abilitazioni all’esercizio delle libere professioni (avvocato, commercialista, geometra, architetto, ecc.) non sono valutabili ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie provinciali e nelle connesse graduatorie d’istituto.
GRADUATORIE D’ISTITUTO 2017\2020
Nel precedente triennio, il dubbio relativo alla valutazione dell’abilitazione professionale derivava soprattutto dalla tabella titoli della terza fascia dove la voce B.1 prevedeva che:
Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quello valutato per l’accesso alla classe di concorso; per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti”.
[Si attribuiscono 3 punti per ogni titolo]
Orbene, l’espressione “superamento di altri concorsi…anche ai soli fini abilitati relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti”, è stata in passato frutto di diversi fraintendimenti e interpretazioni da parte delle segreterie scolastiche.
A nostro avviso la questione è stata sempre abbastanza chiara in quanto il riferimento ad altre classi di concorso o ad altri posti è evidentemente relativo ai soli concorsi in ambito scolastico. Tuttavia, l’espressione “ad altri posti” lasciava qualche dubbio e conseguente margine di discrezionalità alle segreterie scolastiche.
IL CHIARIMENTO DELL’USP DI BARI E LA FAQ DEL MIUR
Sul punto era intervenuto l’ufficio scolastico provinciale di Bari con nota n. Prot. n. 3861 del 24 ottobre 2014 affermando che:
È stato segnalato che alcune Scuole avrebbero valutato l’Abilitazione Professionale. In merito si specifica che l’Abilitazione Professionale (ingegnere, architetto, …) non è contemplata né dalla Tabella A (2^ fascia) né dalla Tabella B (3^ fascia)“.
Da ultimo il chiarimento anche del MIUR con la FAQ n. 9 pubblicata in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto 2017\2020:
D: Nella sezione C dei modelli di domanda per la III fascia, si può inserire quale altro titolo l’abilitazione all’esercizio di una professione?
R: No, la relativa Tabella di valutazione non lo prevede.
LE NUOVE GRADUATORIE PROVINCIALI
Il punto è stato confermato dalle nuove tabelle titoli per delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) che non prevedono in nessuna voce la valutazione di dette abilitazioni professionali.
Vedi l’Ordinanza Ministeriale
Nota 22 Luglio sulla valutazione del servizio e dei titoli
A 1 Titoli valutabili infanzia e primaria I fascia
A 2 Titoli valutabili infanzia e primaria II fascia
A 3 titoli secondaria di I e II grado I fascia
A 4 titoli secondaria di I e II grado II fascia
A 5 titoli ITP secondaria di I e II grado I fascia
A 6 titoli ITP secondaria di I e II grado II fascia
A 7 titoli I fascia SOS
A 8 titoli II fascia SOS
A 9 Titoli valutabili personale educativo I fascia
A 10 Titoli valutabili personale educativo II fascia
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