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Graduatorie: punteggio per servizio militare. Ministero si ostina a non volerlo riconoscere, di idea contraria i giudici

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Con l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 all’art. 15, comma 6, si afferma: “Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina..” . Si continua dunque a riproporre una norma superata dalla giurisprudenza e non se ne comprende più la ragione.

La normativa primaria

Si tratta di una questione dibattuta, che ha determinato e continua a determinare una pluralità di contenziosi importanti nel comparto scolastico. L’articolo 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994 afferma in modo inequivocabilmente chiaro: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

Una norma che sulla carta dovrebbe essere prevalente rispetto ad atti ministeriali regolamentari, ma così non è stante il fatto che puntualmente da una decina d’anni a questa parte continua a riproporsi sempre la medesima situazione che comporta il mancato riconoscimento del servizio di leva prestato non in costanza di nomina e si tratta di un punteggio importante, 12 punti, che possono fare la differenza nelle graduatorie. Le scuole devono attenersi alla normativa sussistente, quella regolamentare, non possono d’ufficio disapplicare l’OM, dunque il problema è a monte.

Va riconosciuto il servizio di leva prestato non in costanza di nomina?

Su OS siamo intervenuti più volte su questo argomento, ricordando che esiste una ricca produzione giurisprudenziale, sia di merito che amministrativa sul punto. Ad esempio il TAR del Lazio nel 2008 con la sentenza 6421 riconosceva “la portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D. L.vo297/1994” rilevando “che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive. Di qui l’illegittimità del Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-master mondo scuola 2020 20212005) nella parte in cui, all’art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Nel caso di specie deve dunque concludersi per la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio.” Richiamandosi alla sentenza nota del Consiglio di Stato, sez. VI, 18/09/2015, n. 4343: “La valutabilità del servizio militare di leva o per richiamo e del servizio sostitutivo di quello di leva, sancita dall’art. 485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”) è condizionata dal fatto che il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento. Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie ad esaurimento che non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento”.

Oppure la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 5679-2020 del 02.03.20:

Il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell’art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”.

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