Con la nota n. 20175 del 29 dicembre 2014, il MIUR ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di congelamento del TFA. Tale nota si riferisce al TFA ordinario ma è applicabile per analogia anche al corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA sostegno).
IL CONGELAMENTO DEL TFA
Il congelamento del corso consiste nella “sospensione” del TFA con conseguente possibilità di iscrizione ai successivi cicli in soprannumero (senza cioè bisogno di sostenere nuovamente le procedure di selezione).
Il percorso di TFA non prevede, in generale, la possibilità di congelamento. Questo significa che non esiste un diritto generale dei vincitori a chiedere\ottenere il congelamento del TFA.
MATERNITÀ E GRAVI E COMPROVATI MOTIVI DI SALUTE
Sussistono però alcune eccezioni da tenere in debito conto. Oltre ai candidati vincitori di più procedure, la sospensione con iscrizione a un ciclo successivo è prevista, su richiesta, per i casi di maternità o per gravi e comprovati motivi di salute.
DOTTORATO DI RICERCA
In deroga a quanto previsto per i dottorati di ricerca, possono comunque congelare la partecipazione al TFA i candidati che abbiano vinto o stiano frequentando un dottorato presso una istituzione accademica all’estero o in partnership Italia-estero.
VINCITORI DI PIÙ PROCEDURE
Come è noto, i candidati hanno avuto la possibilità di partecipare a diverse procedure selettive per più gradi\ordini di scuola, sulla base del titolo di studio di accesso. Ne consegue che i candidati, se risultati vincitori in più di una graduatoria, devono optare per una sola di esse, conservando il diritto alla partecipazione a percorsi di abilitazione successivi per le classi cui rinunciano. Il diritto di opzione va garantito, anche nel caso in cui le procedure si siano espletate in Istituzioni accademiche diverse.
Nota n. 20175 del 29 dicembre 2014
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