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Legge di Bilancio: obbligo formazione per docenti di classi con alunni con disabilità, senza esonero dal servizio

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Valutazione CFUI docenti, in base al CCNL di riferimento, hanno diritto annualmente alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio. La legge di Bilancio prevede però che perquest’ultime, nell’anno 2021, rivolte ai docenti sulla tematica inerente l’inclusione scolastica, tale esonero non sarà possibile. In virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, occorre precisare che la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge; anche se non è mai vantaggioso smentire qualcosa di contrattualmente sottoscritto in precedenza.

La formazione: un diritto per tutto il personale

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per tutto il personale in servizio in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Per i docenti, le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.

Piano di formazione d’istituto

Le attività formative dei docenti sono inserite nel Piano formativo d’istituto che è parte integrante del PTOF, elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico.

Tra le iniziative di formazione spesso adottate dai collegi docenti delle istituzioni scolastiche:

  • didattica per competenze attraverso nuove metodologie di apprendimento attive laboratoriali e digitali;
  • formazione disciplinare per il miglioramento degli esiti degli studenti in Italiano, Matematica e Inglese
  • formazione sull’inclusione rispetto alla disabilità, ai DSA e agli alunni stranieri (insegnamento italiano L2).corsi di perfezionamento 2020 2021

Non solo gli specializzati sul sostegno – Tutti i docenti devono acquisire competenze e metodologie sull’inclusione scolastica

Nella Legge di Bilancio 2021 – l’iter parlamentare è in corso – è previsto un incremento del Fondo per la formazione obbligatoria dei docenti di cui all’articolo 1, comma 125, della Legge n. 107 del 2015. La cifra corrisponde a 10 milioni di euro per l’anno 2021 con la specifica finalità di formare i docenti che insegnino in classi in cui sono presenti alunni con disabilità sulle specifiche competenze e metodologie.

L’inclusione scolastica, infatti, richiede che tutti i docenti, non esclusivamente quelli impegnati nel sostegno didattico, siano coinvolti nella formazione specifica.

I docenti specializzati di sostegno sono esonerati da tale specifica formazione

L’incremento del fondo di 10 milioni di euro è ripartito con apposito decreto del Ministro dell’istruzione in cui sono previste anche:

  • le condizioni per esonerare dalla formazione il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, già fornito delle specifiche competenze;
  • la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo;
  • criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative per garantire l’efficienza della spesa.

Il contrasto tra la Legge di Bilancio (no esonero dal servizio) e il CCNL (si esonero)

Disegno di Legge di Bilancio 2021:

“Per non ingenerare oneri aggiuntivi derivanti dalle sostituzioni didattiche, non saranno possibili stati di esonero dal servizio d’istituto per la frequenza dei corsi di formazione”

Articolo 64 comma 5 del CCNL 2006/09:

“Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.”

In caso di conflitto tra le due fonti, la legge continua a prevalere sul contratto collettivo, salvo che il quest’ultimo introduca un trattamento migliorativo a favore dei lavoratori rispetto a quello previsto dalla legge. Ad oggi non risulta che la nuova norma di Bilancio preveda l’inderogabilità del vincolo (no esonero dal servizio) da parte dei contratti collettivi nazionali negoziati con le organizzazioni sindacali. Staremo a vedere i prossimi sviluppi, dall’approvazione parlamentare definitiva della Legge al possibile rinnovo del CCNL 2016-18.

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