Quanti giorni di servizio occorre prestare affinché si possa ottenere il massimo punteggio? La risposta richiede di distinguere, da un lato, la valutazione del servizio ai fini dell’inserimento nelle graduatorie d’istituto e ad esaurimento e, dall’altro, la valutazione ai fini della domanda di mobilità, della ricostruzione di carriera e della partecipazione ai concorsi.
LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SPECIFICO NELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
Per “servizio specifico” si intende il servizio prestato nella medesima classe di concorso rispetto a quella per cui si richiede la valutazione. Secondo la tabella B allegata al DM 374/2017 (graduatorie d’istituto) per tale servizio spettano i seguenti punteggi:
Da 1 fino a 15 giorni | 0 punti |
Da 16 fino a 45 giorni | 2 punti |
Da 46 fino a 75 giorni | 4 punti |
Da 76 fino a 105 giorni | 6 giorni |
Da 106 fino a 135 giorni | 8 giorni |
Da 136 fino a 165 giorni | 10 giorni |
Da 166 in poi | 12 giorni |
Servizio ININTERROTTO dal 1° febbraio fino agli scrutini | 12 giorni |
Dunque, per ottenere il punteggio massimo corrispondente a 12 punti sarà necessario aver svolto almeno 166 giorni di servizio anche non continuativi oppure, in alternativa, come dispone la nota n. 7, aver prestato servizio ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini finali a prescindere dal fatto che si siano raggiunti o meno i 166 giorni di servizio. Nel caso della scuola dell’infanzia si valuta come anno scolastico il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche.
Disposizioni analoghe si applicano anche per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento.
LA VALUTAZIONE AI FINI DELLA MOBILITÀ E DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
Ai fini della ricostruzione di carriera (che serve a ottenere il riconoscimento degli anni di servizio di pre-ruolo ai fini del corretto inquadramento della fascia stipendiale di riferimento) e ai fini della mobilità (trasferimento\passaggi dei docenti di ruolo) è valutato il servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO AI FINI CONCORSUALI
Per quanto riguarda la partecipazione ai concorsi, occorre fare riferimento ai specifici bandi concorsuali, i quali prevedono di solito la valutazione del servizio svolto per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Non sono quindi valutati periodi di servizio inferiori ai 180 giorni o che non costituiscono servizio continuativo dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.
Così, ad esempio, il bando del Concorso Ordinario 2020 per la scuola secondaria e quello per la scuola primaria e dell’infanzia, prevedono la valutazione del solo servizio “specifico” nello specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, alle condizioni suddette.
IL REQUISITO DEI 180 GIORNI DI SERVIZIO CONTINUATIVI NEI BANDI CONCORSUALI
I bandi del concorso docenti 2016 (DDG n. 105, 106 e 107 del 2016) hanno previsto che fosse “valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico”, disposizione poi riprodotta in occasione del bando concorso 2018 per docenti abilitati.
Questa disposizione limitativa la valutazione del servizio prestato al solo servizio svolto in via continuativa, senza alcuna interruzione, con la conseguenza che anche un solo giorno di permesso non retribuito non ne consentiva la valutazione.
Il TAR del Lazio si è pronunciato con un’importante sentenza, la n. 09857/2018in merito alla legittimità di tale limitazione statuendo che la Tabella A allegata al D.M. 15 dicembre 2017 n. 995 è illegittima nei punti D.1.1 e D.1.2 i quali vanno annullati nella parte in cui non prevedono che il servizio svolto a tempo determinato sia valutabile come anno intero se svolto per almeno 180 giorni anche non continuativi ma frazionati e cumulati negli anni.
Conseguentemente il MIUR dovrà valutare il servizio prestato dai ricorrenti per un periodo non continuativo di 180 giorni, ed altresì altresì che tale servizio dovrà essere riconosciuto a favore anche dei concorrenti che non hanno proposto ricorso, poiché i censurati punti D.1.1. e D.1.2. della Tabella A allegata al D.M. n. 15.12.2017 n. 995 recante il regolamento del concorso di cui al D.D.G. 1.2.2018 n. 85, vengono con la presente sentenza annullati “con efficacia erga omnes, trattandosi di atto generale avente effetti inscindibili”.
La disposizione che limitava la valutazione del servizio al solo servizio prestato in via continuativa per almeno 180 giorni, in quanto dichiarata illegittima dalla giustizia amministrativa, non è stata più riprodotta nei successivi bandi concorsuali, compresi quelli appena usciti. È dunque valutabile il servizio prestato per almeno 180 giorni, anche non continuativi o, in alternativa, servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.
La valutazione del servizio nelle graduatorie d’istituto
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Il servizio svolto ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni
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