È stata emanata la nota 28725 del 21 Settembre 2021 con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla ad alcune disposizioni contenute nell’O.M. 60/2020 che disciplina l’istituzione delle GPS e il conferimento delle supplenze.
Nella nota si ribadisce che il personale in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie d’istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’art. 2, comma 4 lettere a) e b) quindi al 30 giugno o al 31 agosto.
Ricordiamo che l’art. 2 comma 4, recita:
In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
a) Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) Supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.”
Pertanto, non è possibile lasciare una supplenza breve per una supplenza temporanea, comprese le supplenze fino al termine delle lezioni (es: 8\10 giugno), possibilità che invece era prevista in precedenza.
È invece consentito lasciare una supplenza da graduatorie d’istituto per una supplenza al 30 giugno o 31 agosto. Si badi come la norma non richiede che la seconda supplenza sia conferita da GAE o GPS, essendo richiesto unicamente che la seconda supplenza sia annuale o sino al termine delle attività didattiche.
obiettivoscuola.it