ABBANDONO DEL SERVIZIO DA GAE
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
ABBANDONO DEL SERVIZIO DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
1. La sanzione riguarda tutte le scuole in cui si è inclusi nelle graduatorie d’istituto.
2. La sanzione riguarda tutte le classi di concorso\posto di insegnamento. Rimane però ferma la possibilità di essere convocati dalle GAE.
3. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso (art. 8, comma 1, DM 13 Giugno 2007).
NON APPLICABILITÀ O REVOCA DELLE SANZIONI
Le sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola” (art. 8 comma 4, DM 13 Giugno 2007). Il docente dovrà quindi inviare (in forma scritta) alla scuola la documentazione che giustifica l’abbandono della supplenza (es: certificazione che attesta problemi di salute propri o dei familiari, motivi lavorativi, ecc).
REGISTRAZIONE AL SIDI
Nel caso di abbandono dal servizio, non suffragato da giustificato motivo, la scuola dovrà registrare la sanzione tramite il sistema informatico SIDI. A tal fine, l’operatore deve selezionare dal menù a tendina l’evento di tipo “Abbandono”, inputando una eventuale descrizione nel campo dedicato alla “nota” e selezionando il bottone conferma.
La riga del candidato per cui è stata registrata la sanzione apparirà rossa (indicando che il candidato non è più convocabile). Il sistema consente di registrare anche una giustificazione che rende invece inefficace la sanzione stessa.
Da quel momento in poi tutte le scuole visualizzeranno il docente in colore rosso in modo da evidenziarne lo stato di sanzionato e quindi di non convocabilità per tutte le graduatorie in cui risulta incluso.