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REQUISITI PER IL SUPERAMENTO DELL’ANNO DI PROVA: 180 GIORNI DI SERVIZIO DI CUI 120 DI ATTIVITÀ DIDATTICHE

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università telematicaA norma della Legge 107/15 comma 116, per il superamento dell’anno di formazione e prova ogni docente neo-assunto deve prestare, nell’anno scolastico in cui ha ricevuto la nomina in ruolo, un servizio effettivo di almeno 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche”.

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Il D.M. 850/15 all’art. 3 comma 1 a tal proposito recita:

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche”.

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COME SI CALCOLANO I 180 GIORNI DI SERVIZIO?
Il D.M. 850/15 all’art. 3 comma 2 e la C.M. 36167/15 prevedono che sono computabili nei 180 giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattichegli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
Pertanto si considerano:

  • le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977 (c.d. Festività soppresse);
  • le vacanze natalizie e pasquali;
  • il giorno libero;
  • i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche e amministrative);
  • i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
  • il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
  • la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
  • il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
  • il primo mese di astensione obbligatoria per maternità. 24 cfu

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili:

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  • i periodi di ferie;
  • i permessi retribuiti e non;
  • le assenze per malattia;
  • le aspettative, eccetto quelle parlamentari;
  • i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame.

 

COME SI CALCOLANO I 120 GIORNI DI SERVIZIO?
Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
In tal senso vanno intese tutte le attività didattiche (collegi, consigli, colloqui, incontri dei dipartimenti, incontri previsti all’interno del percorso formativo del neo assunto, altro) svolte anche, ove si verificasse, nel giorno cosiddetto “libero”.

QUANTE VOLTE È POSSIBILE RIMANDARE L’ANNO DI PROVA?
Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio o i 120 giorni di servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo. Non esistono limiti temporali alla possibilità di rimandare l’anno di prova per cui esso potrà essere rinnovato anche più volte.

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Cosa diversa è il caso in cui il docente, al termine dell’anno di formazione e prova, abbia ottenuto un esito sfavorevole della prova. In tal caso il docente effettuerà un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. Il secondo esito negativo determinerà quindi la risoluzione del contratto.

CASO DEL PERSONALE ASSUNTO IN REGIME DI PART-TIME
La C.M. 36167/15 precisa, al punto 2, la riduzione proporzionale relativa ai 180 giorni di servizio e ai 120 giorni di attività didattiche per il personale assunto con prestazione o orario inferiore (part time ad es.) e afferma che “fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto”.
Pertanto, per i docenti in regime di part-time resta fermo l’obbligo di formazione corrispondente a 50 ore mentre i requisiti dei 180 e dei 120 giorni devono essere proporzionalmente ridotti in base al numero di ore prestate (e non, quindi, in base al numero di giorni di servizio).


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POSSIBILITÀ DI DISCUTERE LA RELAZIONE FINALE PER LA MADRE IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA
La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico di cui almeno 120 di attività didattiche, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione dei servizio anche in periodo di astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del Capo d’istituto (circolare telegrafica 02.11.1984, n. 357).

DOCENTE CHE RAGGIUNGE I 180 GIORNI DI SERVIZIO DI CUI 120 DI ATTIVITÀ DIDATTICA MA NON RIESCE A COMPLETARE LE 50 ORE DI FORMAZIONE
Sono presenti però casi in cui, pur avendo svolto i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattiche, alcune docenti, per effetto delle norme a tutela e sostegno della maternità, non riescono a completare le 50 ore di formazione obbligatoria. In questo caso, dovendo ottemperare allo svolgimento e alla frequenza delle stesse e non essendo possibile il rinvio parziale al successivo anno scolastico, si configura la necessità di contemperare le norme della formazione obbligatorie con quelle della tutela della maternità.

CIRCOLARE MINISTERIALE  10 settembre 1991, n. 267
Si conferma, altresì, la possibilità di discutere la relazione da parte di quei docenti che, pur avendo prestato il prescritto servizio minimo di 180 giorni, non abbiano potuto, per giustificati e documentati motivi, da segnalare al coordinatore del corso e da comprovarsi nella relazione finale relativa al corso medesimo, partecipare alle obbligatorie attività seminariali, ovvero le abbiano potute frequentare solo parzialmente. Rientra in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, la fattispecie riguardante l’insegnante che, pur avendo prestato il servizio minimo di 180 giorni, sia impedita in tutto o in parte alla frequenza delle attività da astensione obbligatoria ex legge n. 1204/1971 (da documentare con attestazione di organi sanitari e, ove del caso, dai competenti ispettorati del lavoro).

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Pertanto,limitatamente ai casi di astensione obbligatoria per maternità, la docente che abbia raggiunto i 180 giorni di servizio ma che a causa della gravidanza (o di altri giustificati e oggettivi motivi) sia impossibilitata a seguire i corsi di formazione previsti durante l’anno di prova, potrà essere esonerata del tutto o in parte dalla frequenza di tali corsi e avere comunque la possibilità di discutere la relazione finale con il Comitato di valutazione.

In tal senso, alcuni USR hanno chiarito che, in sostituzione delle ore di formazione mancanti si computeranno delle attività formative alternative riconosciute qualificanti e validate dal Dirigente Scolastico. A titolo di esempio si pensi ad attività formative a distanza (via web), ad attività predisposte dall’istituzione scolastica di appartenenza, ad altre fattispecie coerenti con il piano di formazione in atto (Si veda nota n. 8690 USR Sardegna).

DOCENTE CHE NON RAGGIUNGE I 180 GIORNI DI SERVIZIO DI CUI 120 DI ATTIVITÀ DIDATTICA PUR AVENDO FREQUENTATO LE 50 ORE DI CORSI DI FORMAZIONE
Nel caso in cui, invece, la docente abbia frequentato regolarmente le attività di formazione ma a causa della gravidanza non ha compiuto i 180 giorni di servizio di cui almeno 120 in attività didattiche, dovrà ripetere l’anno di prova ma non dovrà ripetere le attività di formazione.

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DOCENTE CHE RAGGIUNGE I 180 GIORNI DI SERVIZIO DI CUI 120 DI ATTIVITÀ DIDATTICA, AVENDO FREQUENTATO LE 50 ORE DI CORSI DI FORMAZIONE MA CHE È LEGITTIMAMENTE IMPEDITA A PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE FINALE

La docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariali e compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto di cui almeno 120 di attività didattiche ma che sia legittimamente impedita solo al momento della discussione della relazione finale, rinvierà quest’ultima all’anno successivo senza dover ripetere l’anno di prova (180 giorni) e le attività seminariali.

 

Circolare Ministeriale 10 settembre 1991, n. 267
Nota n. 8690 USR Sardegna
C.M. 36167/15

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