In questo articolo cercheremo di dare risposte a tre interrogativi:
1) È possibile lavorare nello stesso anno scolastico in diverse provincie.
2) È possibile cumulare, in termini di punteggio, il servizio svolto in diverse provincie.
3) Le eventuali limitazioni valgono ancora quando si tratta di servizio contemporaneo svolto in scuole statali e scuole paritarie?
SERVIZIO SVOLTO IN DIVERSE PROVINCIE
Nessuna norma vieta la possibilità di lavorare, nello stesso anno scolastico, in diverse provincie per esempio per effetto della presentazione di MAD in diverse provincie anche di candidati già presenti nelle graduatorie d’istituto.
Anzi, la nota MIUR n. 1027 del 28 gennaio 2009, con riferimento alle MAD prevede che “la presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola”, ammettendo in questo modo la possibilità che anche i candidati presenti nelle graduatorie d’istituto possano inviare MAD per altra provincia.
Ciò a condizione che il servizio in questione non sia stato svolto contemporaneamente. Infatti, L’art. 4 comma 1 del Regolamento supplenze (DM 13 dicembre 2007) prevede che:
L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo”.
Il completamento orario può quindi realizzarsi esclusivamente nell’ambito della stessa provincia e, come dispone il successivo comma 2 può relazzarsi anche tra scuole statali e scuole non statali (paritarie e private).
Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri”.
LA NON CUMULABILITÀ DEL SERVIZIO SVOLTO IN PIÙ PROVINCE
La nota 1027 del 28 gennaio 2009, con riferimento alla possibilità di inviare e lavorare tramite MAD in altra provincia rispetto a quella di iscrizione nelle graduatorie d’istituto afferma quanto segue:
Qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto sostanziale della norma che impone la presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico l’interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso a.s. essere cumulativamente valutati“.
Questo significa che qualora il docente lavori nello stesso anno scolastico in due distinte province, i relativi servizi non potranno essere cumulati e il candidato dovrà scegliere quale servizio far valere.
SERVIZIO SVOLTO TRA SCUOLE STATALI E SCUOLE NON STATALI
L’art. 4 comma 2 del Regolamento supplenze (DM 13 dicembre 2007) prevede che il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali (paritarie e private non paritarie).
Il comma precedente, prevede che il diritto a completamento orario, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento (18 ore nella scuola secondaria, 24 ore nella scuola primaria e 25 nella scuola dell’infanzia), opera esclusivamente nell’ambito della stessa provincia.
Da quanto detto emerge che non sarebbe possibile svolgere “contemporaneamente” servizio in due province diverse anche se le due scuole in questione sono l’una statale e l’altra paritaria, in quanto la norma in questione non pone alcune distinzione fra il caso in cui il servizio sia svolto in due scuole statali e il caso in cui, invece, riguardi una scuola statale e una scuola paritaria.
Ciò nonostante siamo a conoscenza della circostanza che diversi docenti abbiamo svolto servizio contemporaneo in due province diverse, in scuole Statali e Paritarie. Riteniamo che alla luce della normativa in vigore si tratti di una pratica non corretta e in ogni caso i relativi servizi non potranno essere cumulati e il candidato dovrà scegliere quale servizio far valere.
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