Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. L’astensione obbligatoria di norma opera nei 2 mesi precedenti alla data presunta del parto nei 3 mesi successivi al parto.
L’INTERDIZIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA A 3 MESI
Secondo l’art. 17 del d.lgs 151/2001, nel caso in cui le lavoratrici siano impegnate in lavori ritenuti gravosi e pregiudizievoli, il congedo di maternità è anticipato a 3 mesi dalla data presunta del parto. Tali lavori sono individuati con proprio decreto dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA
In via ulteriore rispetto a quanto detto nel paragrafo precedente, l’anticipazione dell’interdizione obbligatoria può essere disposta in presenza di una delle seguenti condizioni:
GRAVI COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA
Dal novembre 2012 le competenze per il rilascio del provvedimento di astensione anticipata dal lavoro (art. 17 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 151/2001 “Gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose) sono state trasferite dalla Direzione Territoriale del Lavoro alle Aziende Sanitarie.
Quindi la lavoratrice deve presentare all’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente in base alla propria residenza abituale:
c) il certificato medico attestante le gravi complicanze della gravidanza oppure le preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
d) qualunque altra documentazione che ritenga utile.
Qualora venga presentato un certificato rilasciato da un ginecologo privato, è necessario l’accertamento da parte del medico dell’Azienda USL all’atto di presentazione della domanda di astensione anticipata dal lavoro.
Il Direttore del Distretto sanitario interessato, ad esito dell’apposito procedimento, emetterà entro 7 giorni , sulla base di accertamenti medico-sanitari, che sono effettuati a cura del Servizio Sanitario Nazionale, il provvedimento decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa.
L’ASL, ricevuta l’istanza della lavoratrice, rilascia ricevuta di presentazione in duplice copia una delle quali dovrà essere trasmessa alla scuola.
In ogni caso, qualora entro il termine di 7 giorni non venga emesso il provvedimento dell’ASL, la domanda si intende accolta. Pertanto, in mancanza del provvedimento finale, la lavoratrice ha comunque diritto ad assentarsi da lavoro e a tal fine sarà sufficiente presentare a scuola apposita istanza allegando la ricevuta rilasciata dall’ASL.
CONDIZIONI AMBIENTALI RITENUTE PREGIUDIZIEVOLI E LAVORI PERICOLOSI O FATICOSI
Nel caso in cui l’interdizione anticipata dal lavoro venga richiesta per motivi legati alle condizioni lavorative o ambientali che risultano pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino o quando il datore di lavoro sia impossibilitato a spostare la lavoratrice ad altre mansioni (a norma dell’art. 17 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 151/2001), l’autorizzazione rimane di competenza della Direzione Provinciale del Lavoro.
L’istanza di interdizione può essere presentata sia dalla lavoratrice sia dal datore di lavoro. Il provvedimento è emesso dal Servizio ispezione del lavoro della DPL entro il termine di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa.
L’interdizione decorre in ogni caso dalla data del provvedimento del Servizio ispezione e può essere disposta anche d’ufficio.
Documentazione da presentare nel caso di richiesta del lavoratore:
- Modello istanza
- Certificato di gravidanza in originale (per il pre partum);
- Certificato di nascita del bambino o autocertificazione della madre, (per il post partum);
- Dichiarazione del datore di lavoro con l’indicazione delle mansioni o il lavoro vietati cui è adibita la lavoratrice e con la precisazione dell’impossibilità di adibirla ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’Azienda;
- Copia del documento di riconoscimento.
Documentazione da presentare nel caso di richiesta del datore di lavoro:
- Modello istanza
- Certificato di gravidanza in originale (per il pre partum);
- Certificato di nascita del bambino o autocertificazione della madre di avvenuto parto corredata da copia del documento di identità dell’interessata (per il post partum);
- Certificato attestante la data presunta del parto (solo nel caso di parto avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta);
- Documento di Valutazione dei Rischi per la parte relativa alle lavoratrici madri e parere del medico competente (qualora rilasciato);
- Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda e del Codice Fiscale/P.Iva.
RETRIBUZIONE
La retribuzione spettante durante il periodo di interdizione anticipata è pari al 100% sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con contratto a tempo determinato durante il periodo coperto dal contratto. Per i periodi non coperti da contratto, ai supplenti spetta un’indennità di disoccupazione pari all’80% della retribuzione media del mese precedente compresa la 13esima. Tale periodo di indennità fuori nomina non vale ai fini del servizio né ai fini pensionistici (benché possa essere riscattato).
Per un approfondimento sul congedo di maternità si veda qui
Dlg 151/2001
obiettivoscuola.it