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LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE PER IL PERSONALE DOCENTE

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Concorsi scuola: quando potrebbero ripartireIn questo articolo ci occuperemo di analizzare se e in quali casi il servizio militare o il servizio civile sostitutivo possono essere valutato per il personale docente.

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
Come dispone la FAQ n. 9 rilasciata in occasione del triennio 2014\2017 nelle graduatorie ad esaurimento è valutabile esclusivamente il servizio militare relativo al periodo di ferma obbligatoria di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge, purché prestati in costanza di rapporto di lavoro in qualità di docente. Ciò significa che ai fini della valutazione è necessario che il docente abbia svolto il servizio militare quando era in corso un rapporto di lavoro in qualità di docente.
Non sono invece valutabili il servizio militare o quello sostitutivo assimilato per legge se questi non sono stati prestati in costanza di nomina. Analogamente non si valuta nemmeno il servizio civile prestato volontariamente dopo l’entrata in vigore della Legge che ha abolito il servizio militare obbligatorio perché non si tratta di un servizio sostitutivo dell’obbligo militare. La ratio della norma è, infatti, quella di tutelare coloro che, prestando servizio in qualità di docente, siano stati chiamati contro la loro volontà  ad assolvere l’obbligo di leva.

GRADUATORIE PROVINCIALI E GRADUATORIE D’ISTITUTO
Analoga disposizione è prevista per quanto concerne le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) laddove l’art. 15 comma 6 dell’O.M. 60/2020 prevede che:

Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina“.

Disposizione che sostanzialmente ricalca quanto previsto dalla previgente normativa ovvero dal DM 374/2017 che ha disciplinato l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto per il triennio 2017\2020.
Pertanto ai fini della valutazione è necessario che il docente abbia svolto il servizio militare (o il servizio civile sostitutivo) quando era in corso un rapporto di lavoro in qualità di docente.
Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio specifico solo nella graduatoria in cui il docente aveva il relativo contratto e come servizio aspecifico in eventuali altre classi di concorso.
Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico; ne consegue che non si possono attribuire complessivamente più di 12 punti, a prescindere dal fatto che detto servizio investa due anni scolastici (Nota Ufficio Scolastico Napoli 16814 del 13 settembre 2006).università telematica
Pertanto:

  • Se il servizio militare viene svolto nel periodo 1/3/2000 – 28/2/2001 (vale a dire a cavallo degli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001) non spettano 12 punti per ciascun anno scolastico (così come è stato interpretato) ma 12 punti per l’intero periodo.
  • Nel caso in cui il servizio di leva viene svolto in due anni scolastici diversi, inserendosi fra servizi d’insegnamento effettivamente prestati, vanno valutati entrambi i servizi ma, in nessun caso, potranno essere attribuiti più di 12 punti per ciascun anno scolastico.
    Così ad esempio, se il servizio d’insegnamento viene reso per il periodo 1/10/1999 – 28/2/2000 e il servizio militare per il periodo 1/3/2000 – 28/2/2001 e ad esso fa seguito un ulteriore periodo d’insegnamento dal 1/3/2001 al 30/4/2001, andranno assegnati cumulativamente 12 punti per ciascun anno scolastico.

In altri termini, nell’ipotesi di servizio militare a cavallo di due anni scolastici, oltre ai soli 12 punti da attribuire al servizio militare, devono essere valutati tutti i servizi scolastici precedenti o successivi al servizio militare stesso afferenti i due anni scolastici,  in misura tale che ,comunque, nella somma complessiva non vengano attribuiti più di 12 punti per anno ( e quindi non più di 24 nel biennio).

MOBILITÀ E GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO
Anche nell’ambito delle procedure di mobilità dei docenti e della compilazione delle graduatorie interne d’istituto, il servizio militare o il sostitutivo servizio civile vengono valutati solo se prestati in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale.

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
Rispetto al quadro fin’ora delineato, l’unica eccezione presente nella normativa vigente riguarda il calcolo ai fini della ricostruzione di carriera utile ai fini del corretto inquadramento del docente nella rispettiva fascia stipendiale.

Il servizio militare prestato anche senza titolo di studio e non in costanza di nomina per chi si sia congedato a partire dal 30/01/87, è utile ai fini della ricostruzione di carriera. Infatti, a partire dall’entrata in vigore dell’art. 20 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958 (ossia, il 30 gennaio 1987), il servizio militare svolto anche non in costanza d’impiego è valido a prescindere dal possesso del titolo di studio e dal superamento del periodo di prova, per l’inquadramento economico (gli scatti stipendiali) e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.

IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Il servizio civile volontario (o meglio il servizio civile nazionale) venne istituito con la legge 6 marzo 2001 n. 64, qualificandolo non più come alternativo e sostitutivo del servizio di leva obbligatorio ma, appunto, come volontario e inizialmente avviato in via sperimentale. La legge 23 agosto 2004, n. 226 che determinò la sospensione alle chiamate al servizio militare di leva in Italia, a partire dal 1º gennaio 2005, pose fine di fatto anche al servizio civile obbligatorio, trasformando quindi il servizio civile nazionale come esperienza autonoma e slegata dagli obblighi militari, venendo quindi ad essere accessibile anche alle donne nonché ai cittadini di sesso maschile che non avessero già prestato il servizio militare.
Ai fini delle graduatorie suddette (provinciali, d’istituto, ad esaurimento, interne d’istituto, mobilità) tale servizio non è valutabile proprio perché non si tratta di un servizio sostitutivo dell’obbligo militare.

PREFERENZA PER AVER PRESTATO SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
Benché il servizio militare o quello civile sostitutivo non prestati in costanza di nomina non siano valutabili in termini di punteggio ai fini delle graduatorie provinciali, d’istituto, ad esaurimento, della mobilità e delle graduatorie interne d’istituto, essi danno però diritto al riconoscimento della preferenza (che opera a parità di punteggio) prevista per aver prestato servizio senza demerito alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Parimenti anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva è valutabile come “servizio svolto presso enti pubblici“, in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002. Di conseguenza, esso consente di barrare la preferenza per aver prestato servizio senza demerito alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Va rilevato come lo stesso MIUR con la nota n. 1603/2011 (relativa al personale ATA) aveva erroneamente sostenuto che il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non poteva essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione. Tale interpretazione, contrastante con quanto stabilito dal d.lgs 77/2002 che equipara il servizio civile volontario al servizio militare volontario, è stata ribaltata dalla nota 8151 del 13 marzo 2015, secondo cui il servizio civile volontario è valutabile come “servizio svolto presso altri enti pubblici“, in coerenza con quanto previsto dall’art. 13 comma 2 del decreto legislativo 77/2002.

 

L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA
La giurisprudenza chiamata a decidere sulla questione della legittimità delle norme suddette, nella parte in cui limitano la valutazione del servizio militare (e di quello civile sostitutivo) al solo servizio prestato in costanza di nomina, ha espresso con numerose sentenza un orientamento pressoché consolidato nel senso della valutabilità anche del servizio prestato non in costanza di nomina.
Infatti, sono numerose le sentenze che hanno riconosciuto l’illegittimità dei vari decreti di aggiornamento delle graduatorie in quanto…

la portata generale del comma 7 dell’art. 485 del d.lgs. 297/1994 (norma che stabilisce i servizi riconoscibili ai fini della carriera), non connotata da limitazioni di sorta e non suscettibile di deroga ad opera di norme di rango secondario, quali il D.M. 44/2011″.

e ciò porta all’ovvia conseguenza…

che il riconoscimento del servizio militare deve necessariamente essere applicato anche alle graduatorie – e non solo ai fini della valutazione del servizio prestato agli effetti della carriera, una volta che il docente sia stato assunto in ruolo -, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere si trovi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento” (Cfr. Tribunale di Reggio Emilia – ANIEF)”.

In tal senso si vedano anche altre sentenze del Tribunale di Milano, di Saluzzol’Aquila, Messina, etc.
Va però anche segnata qualche sentenza di segno opposto, tra cui quella della Corte d’appello di Brescia (sentenza n.175/2014) secondo cui:

l’interpretazione sistematica della previsione normativa porti a concludere che il servizio in parola per attribuire punteggio utile ai fini in esame, sia soltanto quello svolto in corso di un incarico di docenza o quantomeno dopo l’atto di nomina e non, invece, prima di qualsiasi incarico di docenza”.

Da ultimo va segnalata l’Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020 della Corte di Cassazione, Organo supremo della giustizia che assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, con la quale la Corte ha ordinato la disapplicazione, perché illegittima, della previsione di rango regolamentare dell’art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
In sostanza secondo la Corte di Cassazione, il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi anche se non prestati in costanza di nomina.

D.lgs 374/2017
DM 235 1 aprile 2014 aggiornamento delle graduatorie ad esuarimento
CCNI mobilità 2017\2018
Testo Unico della scuola
Nota Ufficio Scolastico Napoli 16814 del 13 settembre 2006
Nota CSA NAPOLI 13464/1968 n. 28/01/2005
Ordinanza n. 5679 2020 del 02.03.2020

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