I requisiti di accesso alle varie classi di concorso sono attualmente dettati dal DPR 19/2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso” così come modificato dal DM 259/2017.
La normativa vigente prevede, per quanto concerne i requisiti di accesso alla classe di concorso A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), la nota n. 7 che si applica alla gran parte delle lauree specialistiche e magistrali.
Secondo tale nota, per l’accesso alla classe di concorso A-12 è necessario possedere:
almeno 84 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 LFIL-LET/04, 12 L- FIL-LET/10, 12 LFIL-LET/12, 12 L-LIN 01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04“.
Analogamente, per quanto concerne la classe di concorso A-22 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado), la nota n. 8 richiede:
almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui 12 LFIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 LFIL-LET/12, 12 L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), 12 M-GGR/01, 12 tra LANT/ 02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04“.
Il punto più controverso è se, per quanto riguarda i CFU previsti nell’ambito storico (24 CFU per l’accesso alla A-12 e 12 CFU per l’accesso alla A-22), questi possano essere conseguiti tutti nell’ambito di uno stesso settore disciplinare (es: ANT/02) oppure sia necessario coprire, ambedue gli ambiti (L-ANT e M-STO). È evidente che, mancando una precisa indicazione del numero di CFU necessari per L-ANT e per M-STO, i CFU potranno essere conseguiti anche unicamente in un solo settore disciplinare.
In caso contrario, infatti, la tabella A avrebbe dovuto richiedere specificatamente un certo ammontare di CFU per il settore L-ANT e per il settore M-STO, come peraltro avviene per altre classi di concorso (quali la A-11 e la A-13). Al contrario, per le classi di concorso A-12 e per la A-22, mancando tale indicazione, si deve ritenere che i CFU degli ambiti L-ANT e M-STO possano essere coperti attraverso un unico settore disciplinare.
Quest’interpretazione è confermata innanzitutto dalla nota n. 3 riportata nel sito del MIUR dove si afferma che:
Laddove il DPR 19/2016 indichi diversi SSD per un totale di CFU, è possibile distribuire liberamente i crediti tra uno o più dei SSD indicati“.
Ulteriore conferma è presente nella nota 1304 del 7 luglio 2006 che afferma:
in assenza di altre indicazioni sul numero minimo di settori ai quali i suindicati crediti debbano fare riferimento, è da intendere che è possibile qualunque ripartizione fra i settori medesimi, purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al numero indicato come requisito minimo”.
La questione è stata finalmente risolta in maniera univoca dalla nota n. 4 presente nel sito del MIUR (http://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso) laddove si prevede che:
Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro”.
La seguente tabella mostra i CFU necessari per accedere alle classi di concorso A-11, A-12, A-13 e A22. Come si può notare, mentre per la A-11 si richiedono esplicitamente 12 CFU nei settori disciplinari L-ANT\01 e L-ANT\02 e altri 12 nei settori disciplinari M-STO/01, M-STO/02 e M-STO/03, ciò non avviene per le classi di concorso A-12 e A-22 dove i CFU degli ambiti L-ANT e M-STO possono essere distribuiti (a proprio piacimento) fra i settori disciplinari indicati.
Nota 1304 del 07 luglio 2006
Sito MIUR – Titoli di accesso
DM 259/2017 – Allegato A
Obietivoscuola.it