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CONGEDO PARENTALE: NECESSARIA LA PRESA DI SERVIZIO PER POTERNE USUFRUIRE

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Il CCNL comparto scuola prevede che, ai fini della fruizione del congedo parentale, il lavoratore deve presentare all’ufficio di appartenenza la domanda di congedo, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato il rispetto del termine di 15 giorni (sull’entità del termine di preavviso si veda il paragrafo successivo). Tale termine trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di congedo parentale.
Come tutti i benefici previsti dalle norme o dalle disposizioni contrattuali a domanda, il dipendente per poterne usufruire, deve aver prima perfezionato il rapporto di lavoro mediante la presa di servizio.

L’unica eccezione a tale regola di carattere generale è prevista per il congedo di maternità e per l’interdizione anticipata in caso di gravidanza a rischio. In questi casi infatti per poter usufruire dei periodi di congedo non è necessaria la presa di servizio.

TERMINE DI PREAVVISO
Secondo l’art. 12 comma 7 del CCNL 2007 comparto scuola, il congedo parentale deve essere richiesto con un preavviso di 15 giorni Di conseguenza, non è necessaria solamente la presa di servizio ma è necessario anche attendere tale termine. università telematicaIl comma 8 dello stesso articolo, prevede che in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto del termine di 15 giorni, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
Senonché il D. Lgs. n. 80/2015 ha ridotto il termine di preavviso per tutti i lavoratori portandolo ad almeno 5 giorni.
In presenza di questa antinomia, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 13/2016, ha in sostanza stabilito che prevale il CCNL del comparto scuola rispetto alla normativa di carattere generale per cui, almeno secondo il Ministero del Lavoro, dovrebbe essere sempre rispettato il preavviso di almeno 15 giorni (anche se siamo a conoscenza che alcuni dirigenti scolastici accettano un preavviso di 5 giorni).
Resta in ogni caso ferma la possibilità di usufruire del congedo con un preavviso di sole 48 ore in presenza di particolari e comprovate situazioni personali.

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