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ASSEGNI DI RICERCA: SI VALUTANO RISPETTO AL BANDO, NON ALLA DURATA [CHIARIMENTI DEL MINISTERO]

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Concorsi scuola: quando potrebbero ripartireLe tabelle titoli delle Graduatorie provinciali prevedono alla voce B.12:

Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Per ciascun titolo si attribuiscono 12 punti

Pertanto per gli assegni di ricerca vengono attribuiti 12 punti per ogni titolo posseduto. Non sono valutabili invece le borse di studio.

COSA SI INTENDE PER CIASCUN TITOLO
In merito alla valutazione degli assegni di ricerca, il Ministero ha emanato la FAQ n. 14

NEL PUNTEGGIO PER I TITOLI ACCADEMICI E SCIENTIFICI (SEZIONE B.9), SI VALUTANO 12 PUNTI PER CIASCUN TITOLO. UN UTENTE HA SVOLTO 5 ANNI DI RICERCA SCIENTIFICA CON ASSEGNO DI RICERCA, UN ASSEGNO PER OGNI ANNO. COME SARÀ VALUTATA L’ATTIVITÀ? 12 PUNTI PER CIASCUN ANNO?

L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti”.

Pertanto il riferimento unico nella valutazione degli assegni è il bando e la relativa vincita. Ne consegue che gli assegni di ricerca potranno essere valutati anche qualora risultino ancora non conclusi.

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