In questo articolo ci occupiamo della possibilità di lasciare un incarico a tempo indeterminato o determinato presso le scuole paritarie. Occorre innanzitutto ricordare che per i lavoratori impegnati nelle scuole paritarie, sono vigenti tre diversi contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali più rappresentative. Si tratta dei contratti ANINSEI, AGIDAE e FISM.
CONTRATTO ANINSEI
DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO
Secondo l’art. 54 del contratto ANINSEI (istituzioni private “laiche”), le parti non possono recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza preavviso, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente CCNL. Il preavviso non può essere dato al lavoratore assente per malattia, né può coincidere con il periodo di ferie.
I termini di preavviso per il caso di licenziamento o dimissioni, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue:
- I livello e II livello: mesi 1 fino a 10 anni di servizio; mesi 2 oltre 10 anni di servizio;
- III, IV, V, VI e VII livello: mesi 3
- VIII A e VIII B livello: mesi 4
Poiché secondo lo stesso contratto i docenti sono inquadrati al V livello (infanzia e primaria) o al VI livello (secondaria I e II grado), il preavviso previsto ammonta a 3 mesi. Il preavviso però non opera nel caso di cessazione durante il periodo di prova.
DOCENTI A TEMPO DETERMINATO
Secondo lo stesso art. 54 il periodo di preavviso è di un mese per i contratti a tempo determinato.
CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO PREAVVISO
La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l’osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione globale lorda in godimento che sarebbe spettata per il periodo del mancato preavviso, considerando l’eventuale differenza tra il periodo di preavviso e il preavviso notificato, calcolata ai sensi dell’Art. 2121 CC.
PERIODO DI PROVA
La durata del periodo di prova, del dipendente assunto a tempo indeterminato, indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare dall’atto scritto di assunzione, non può superare:
I e II livello: 30 giorni
III livello: 60 giorni
IV, V, VI e VII livello: 4 mesi
VIII A e VIII B livello: 6 mesi Personale a tempo determinato 1 mese, per tutti i livelli
Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.
CONTRATTO AGIDAE
DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO
Secondo l’art. 82 del CCNL AGIDAE (istituzioni dipendenti dall’autorità ecclesiastica), la parte che risolve il contratto di lavoro a tempo indeterminato sia per dimissioni che per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve darne preavviso. Il preavviso però non opera nel caso di cessazione durante il periodo di prova e nel caso di “giusta causa” sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro.
I termini di preavviso in questo caso sono:
- 1 mese per i dipendenti del I, II e III livello
- 2 mesi per i dipendenti del IV, V e VI livello
DOCENTI A TEMPO DETERMINATO
Secondo lo stesso art. 82 il periodo di preavviso è di un mese per i contratti a tempo determinato.
CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO PREAVVISO
La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l’osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione globale lorda in godimento che sarebbe spettata per il periodo del mancato preavviso calcolata ai sensi dell’Art. 2121 CC.
PERIODO DI PROVA
La durata del periodo di prova, del dipendente assunto a tempo indeterminato, indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare dall’atto scritto di assunzione, non può superare:
I e II livello: 30 giorni
III livello: 60 giorni
IV, V: 90 giorni
VI : 120 mesi
VIII A e VIII B livello: 6 mesi
Personale a tempo determinato 1 mese, per tutti i livelli
Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.
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