L’articolo 14 della dell’O.M. 60/2020 sulle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto apporta delle modifiche alla disciplina delle sanzioni nel caso di rifiuto, mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. In questo articolo vedremo quali conseguenze sono previste nel caso di rinuncia a una proposta di assunzione.
CONVOCAZIONI DA GAE E GPS
Le GaE (Graduatorie ad esaurimento) e le GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze) saranno utilizzate per le supplenze annuali (31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
L’art. 14 comma 1 lettera a) dell’O.M. 60/2020 prevede che il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato, con riferimento al relativo anno scolastico comporta, nel caso di supplenze conferire da GAE e GPS
La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento“.
Pertanto, la rinuncia a una proposta di assunzione (o l’assenza alla convocazione, che in mancanza di delega equivale a rinuncia) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
Come riportano le Organizzazioni Sindacali, l’imminente circolare supplenze per l’anno scolastico 2020\21, il cui testo in bozza è stato illustrato alle Organizzazioni Sindacali, prevede in tal senso un’importante precisazione: la rinuncia (o l’assenza alla convocazione) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE (graduatorie ad esaurimento) e delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione, e solo per il relativo insegnamento.
Questo significa che:
- La rinuncia da GAE per il sostegno non preclude la possibilità di accettare la nomina da GAE per il posto comune e viceversa (perché trattasi di diverso insegnamento).
- La rinuncia da GPS posto comune consente di accettare la nomina da GPS posto di sostegno e viceversa (anche in questo caso trattasi di diverso insegnamento).
- La rinuncia da GAE posto comune per una certa classe di concorso consente di accettare la nomina da GAE per altre classi di concorso. Allo stesso modo la rinuncia da GPS posto comune per una certa classe di concorso non preclude la possibilità di accettare la nomina sempre da GPS per altre classi di concorso.
- Il docente che rinuncia da GAE su posto comune mantiene il diritto a stipulare il contratto di supplenza da GPS, sempre per il posto comune (perché trattasi di graduatorie differenti).
Pertanto, la sanzione della perdita della possibilità di conseguire supplenze:
1. Si applica solo per l’anno scolastico in corso.
2. Riguarda solo le convocazioni per la medesima classe di concorso (e per la medesima graduatoria). Resta quindi possibile essere convocati per altra classe di concorso da qualsiasi graduatoria oppure essere convocati per lo stesso insegnamento se la convocazione proviene da altra graduatoria (GAE\GPS oppure dalle Graduatorie d’Istituto).
CONVOCAZIONI DA GRADUATORIE D’ISTITUTO
Per quanto riguarda le convocazioni dalle graduatorie d’istituto delle 20 istituzioni scolastiche prescelte, queste graduatorie saranno utilizzate per il conferimento delle supplenze brevi nonché per le supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto, esclusivamente nel caso di esaurimento o incapienza delle GPS.
L’art. 14 comma 1 lettera b) dell’O.M. 60/2020 prevede che:
La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita”.
Pertanto,
1. Diversamente dalla normativa vigente, la sanzione si applica direttamente al primo rifiuto (la normativa previgente prevedeva invece l’applicazione della sanzione nel caso di rinuncia effettuata due volte nella stessa scuola). Pertanto, il primo rifiuto determinerà la collocazione in coda alla graduatoria, solo per la scuola in questione e solo per la classe di concorso\posto di insegnamento in oggetto.
2. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso.
3. La sanzione riguarda solamente gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta della supplenza così come disposto espressamente. Non si applica quindi nel caso in cui la rinuncia pervenga da un supplente già in servizio su spezzone orario.
4. La mancata risposta nei termini previsti ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.
Fonte: obiettivoscuola.it