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LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

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università telematicaLa tabella B allegata al DM 374/2017 (tabella di valutazione titoli III fascia), alla voce D (titoli di servizio) prevede la valutazione come servizio specifico anche del servizio svolto presso i centri di formazione professionale.
Si tratta di una novità prevista a partire dall’aggiornamento delle graduatorie previsto per il triennio 2014\2017 in quanto i precedenti decreti non ne prevedevano la valutazione.

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La nota 1 bis precisa che «il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalla Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, a partire dall’anno scolastico 2008\2009. Il servizio è valutabile se esso è riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall’Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali» (intesa del 16/12/2010)”.

Analogamente anche la tabella A allegata al DM 374/2017 (tabella di valutazione per la seconda fascia delle graduatorie d’istituto) prevede la valutazione del servizio specifico svolto nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del d.lgs 17 ottobre 2005, n. 226, compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili.
Come precisa la nota 2, «il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie o nei centri di formazione professionale, in classi di concorso o posti di insegnamento diverso da quelli cui si riferisce la graduatoria, è valutato nella misura del 50% del punteggio previsto» per il servizio specifico.

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COME CAPIRE A QUALE CLASSE DI CONCORSO RICONDURRE IL SERVIZIO
Spesso i contratti o i certificati di servizio rilasciati dai centri di formazione professionale, riportano delle indicazioni generiche che non consentono di ricondurre con esattezza il servizio in questione a una classe di concorso. Spesso, infatti, non viene indicata la classe di concorso a cui la materia insegnata si riferisce.
Con il DM 18/01/2011 n. 4 (recepimento intesa Stato-Regioni del 16/12/2010) sono state definite le Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeIP). La tabella 2 composta da 21 allegati, definisce le correlazioni fra le aree formative dell’ordinamento degli istituti di istruzione e formazione professionale e gli insegnamenti e le classi di concorso degli istituti professionali.

La correlazione tra le classi di concorso dell’ordinamento degli Istituti Professionali e le aree formative dell’ordinamento di IeFP, declinate in termini di competenze, prevede anche classi di concorso con asterisco utilizzabili nel percorsi IeFP fino alla completa attuazione dei nuovi ordinamenti, nei limiti delle disponibilità delle medesime classi di concorso, senza determinare situazioni di esubero e senza creare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI
Il DM n. 139/2007 che definisce gli standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi prevede che ai fini dell’accreditamento l’ente deve, tra l’altro, prevedere in relazione ai saperi e alle competenze (cfr. Criterio B) l’utilizzo di docenti che siano in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l’area di competenza e di una sufficiente esperienza o almeno di un diploma di scuola secondaria superiore e di un’esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell’insegnamento delle competenze di base nella FP di base.

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I SERVIZI SVOLTI PRIMA DELL’ANNO SCOLASTICO 2008\2009
Ai sensi delle su citate norme, il servizio svolto nei centri di formazione professionale prima dell’anno scolastico 2008\2009 non è valutabile come servizio specifico. Questo può essere valutato, esclusivamente nella terza fascia delle graduatorie d’istituto, come altre attività d’insegnamento (0,50 punti per ogni mese di servizio con un massimo di 3 punti l’anno). Infatti, la tabella titoli della III fascia delle graduatorie d’istituto prevede la valutazione delle altre attività d’insegnamento non curricolari o comunque di natura prettamente didattica svolte nell’ambito di amministrazioni statali o nell’ambito di corsi tenuti da enti pubblici o da questi autorizzati o controllati.
Al contrario, tale servizio non è valutabile nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto dove, infatti, non è prevista la valutazione delle altre attività d’insegnamento.

SERVIZIO SVOLTO CON CONTRATTI ATIPICI
Accade spesso che il servizio svolto nei centri di formazione professionale venga svolto sulla base di contratti c.d. “atipici” intendendosi per essi, in particolare, i contratti a progetto, i contratti di prestazione d’opera e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co).
Come precisa la nota 19 alla tabella B allegata al DPR 374/2017:

servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

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I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all’area dell’ampliamento dell’offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3″.

Quindi, la nota in questione prevede tre diverse possibilità:

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a) contratto per insegnamento curricolare con data di inizio e termine. In questo caso la valutazione deve essere effettuata considerando l’intero periodo, dalla data di inizio del contratto alla data di termine.

b) contratto per insegnamenti non curricolari. Vanno valutati per i giorni di effettiva prestazione. In questo caso si considerano i giorni di effettiva prestazione lavorativa. Di conseguenza deve esservi un certificato che attesti i giorni in cui si è effettivamente prestata l’attività lavorativa.

c) contratto per altre attività di insegnamento, previste dal punto 3 della tabella B. La valutazione sarà di 0,5 punti al mese per un totale max di 3 punti. Anche in questo caso si valutano esclusivamente i giorni di effettiva prestazione (è questo, per esempio, il caso del servizio prestato in corsi diversi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione oppure svolti nei centri di formazione professionale prima dell’anno scolastico 2008\2009).

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Analoga previsione è statuita per quanto concerne la seconda fascia delle graduatorie d’istituto. L’art 4 bis del DM 374/2017 sezione II fascia, titoli di servizio punto II, prevede che:

I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente”.

Ricordiamo, invece, che nella II fascia delle graduatorie d’istituto non si valutano gli insegnamenti extracurricolari né le altre attività d’insegnamento.

Università
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GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
Diversamente dalle graduatorie d’istituto, le tabelle di valutazione dei titoli per le graduatorie ad esaurimento, non prevedono la valutazione del servizio prestato nei centri di formazione professionale anche se prestato nei corsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

DM 18/01/2011 n. 4
DM 374/2017

Fonte. obiettivoscuola.it

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