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GRADUATORIE PROVINCIALI: CUMULABILITÀ DEL SERVIZIO CONTEMPORANEO SPECIFICO E\O ASPECIFICO: CHIARIMENTI

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università telematicaLa voce C.1 (Servizio Specifico) presente nelle tabelle titoli delle GPS allegate prevede:

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Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado”  – Sono attribuiti 2 punti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni fino a un massimo di 12 punti per anno scolastico”.

Pertanto viene considerato servizio specifico, il servizio prestato nella stessa classe di concorso per cui si richiede la valutazione nonché anche il servizio prestato su sostegno ma solo se svolto nello specifico grado.
La voce C.2 (Servizio aspecifico) prevede invece:

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Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado”  – È attributo 1 punto, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni fino a un massimo di 6 punti per anno scolastico”.

Quindi viene considerato servizio aspecifico, il servizio prestato su altra classe di concorso, anche di altro grado nonché il servizio svolto su posto di sostegno su grado\ordine diverso di scuola.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO CONTEMPORANEO
Qualora si sia svolto servizio contemporaneo su due distinte classi di concorso, come chiarito dalla FAQ Ufficiale n. 19, è possibile far valere per entrambe il relativo punteggio specifico. A tal fine occorrerà quindi caricare entrambi i servizi come specifici per le rispettive classi di concorso. Tali servizi saranno poi considerati automaticamente aspecifici per le altre classi di concorso.

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CUMULABILITÀ FRA SERVIZI ASPECIFICI CONTEMPORANEI
Come va valutato il servizio contemporaneo prestato su due diverse classi di concorso, su una classe di concorso terza?
Servizio contemporaneo cumulabile

Come ci segnalano diversi utenti, in questo caso il sistema somma i due servizi aspecifici, ai fini della valutazione in una classe di concorso terza (in questo caso A-11).
Va innanzitutto considerato che, diversamente rispetto al passato, la normativa in vigore non prevede più il limite della valutabilità, per ciascuna classe di concorso, di al massimo 6 mesi di servizio. L’unico vincolo previsto dalle tabelle titoli è quello dei “12 punti” attribuibili nell’anno scolastico per ciascuna classe di concorso.

Art. 15 comma 1 OM 60/2020
Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi“.

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Pertanto, nel rispetto del limite complessivo dei 12 punti, nella classe di concorso terza sono cumulabili i servizi aspecifici relativi ai servizi svolti in altre classi in contemporanea (in questo caso A-12 e A-22).

CUMULABILITÀ FRA SERVIZI ASPECIFICI E SPECIFICI CONTEMPORANEI
Cosa succede invece nel caso in cui il servizio contemporaneo sia prestato su due classi di concorso per un periodo inferiore ai 6 mesi, per esempio 3 mesi?
Servizio contemporaneo cumulabile

In questo caso, oltre allo stesso effetto di cui al caso precedente sulla classe di concorso terza (A-11), rileviamo un altro effetto: vengono sommati (in modo esattamente speculare) i due servizi (specifico e aspecifico) prestati contemporaneamente sulle due classi di concorso A-12 e A-22.
Anche in questo caso, infatti, la normativa prevede che “ciascun titolo” venga valutato al massimo 12 punti (se specifico) o 6 punti (se aspecifico), ma non è presente alcun vincolo in merito alla loro cumulabilità fra servizi diversi (specifici e\o aspecifici).

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NOVITÀ RISPETTO AL PASSATO
Si tratta di una rilevante novità rispetto al passato laddove la preesistente normativa prevedeva che, per ciascuna classe di concorso, si potessero valutare al massimo 6 mesi di servizio e sempre per un massimo di 12 punti. L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 innova rispetto al passato, lasciando il limite dei 12 mesi ma eliminando quello dei 6 mesi di servizio. Nella nuova Ordinanza Ministeriale non è stata inoltre riprodotta la nota 15 della tabella B (Tabella titoli della III fascia) che recitava quanto segue:

Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, tale periodo va qualificato dall’aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti“.

Questa nota andava intesa proprio nel senso che, qualora l’aspirante avesse svolto più servizi contemporanei, per ciascuna classe di concorso avrebbe potuto considerare solamente uno dei servizi svolti non potendo cumulare il servizio specifico svolto su una classe con quello aspecifico svolto sull’altra classe in contemporanea.
Alla luce delle novità introdotte dall’O.M. 60/2020, il sistema quindi correttamente somma i vari servizi contemporanei (specifici\aspecifici) svolti dall’aspirante.
Ci giungono segnalazioni di candidati a cui è stato invece rettificato manualmente il punteggio il ché non trova alcun fondamento alla luce delle novità introdotte dalla nuova ordinanza.

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Fonte: obiettivoscuola.it

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