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ESAMI DI STATO: PARTECIPAZIONE DEI COMMISSARI IN VIDEOCONFERENZA NEL CASO DI IMPOSSIBILITÀ A SEGUIRE I LAVORI IN PRESENZA

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università telematicaL’art. 26, comma 1 lettera c) dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 dispone che nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. In tal caso, la verbalizzazione dovrà riportare l’eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.

SORVEGLIANZA SANITARIA
Tra le circostanze che possono impedire la partecipazione dei commissari in presenza, vi possono essere anche le disposizioni del Medico Competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del D.L. n. 34/2020.
Infatti, l’art. 83 del D.L. 34/2020 ha previsto che

I datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente”.

L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Fonte: obiettivoscuola.it

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