L’art. 508, comma 15, del Testo Unico della Scuola stabilisce che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che:
- non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente;
- siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
La nota del dipartimento per l’istruzione del 29 Luglio 2015 n. 1584 stabilisce inoltre che al personale docente è consentito l’esercizio della libera professione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, e a condizione che sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l’insegnamento impartito.
Da tale nota quindi emerge che condizione essenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione del dirigente scolastico è la coerenza della libera professione esercitata rispetto all’insegnamento impartito. Infatti, in tale intrinseca coerenza è infatti ravvisabile la ratio della norma intesa a favorire le libere professioni allorché le stesse vadano a rifluire in modo sostanzialmente positivo sull’attività di insegnamento. Tutti gli altri pubblici dipendenti invece non possono esercitare libere professioni (vedi risposta dell’Ufficio IX USR Emilia Romagna).
In questo senso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 284 del 1986 affermava che:
Il legislatore ha attribuito al personale docente la facoltà di esercitare la libera professione sul presupposto dell’influenza positiva che all’attività didattica può derivare dalla pratica professionale: questa, invero, arricchendo il patrimonio culturale del docente con l’esperienza concreta, può consentire, anche in relazione al continuo progresso delle varie discipline, un insegnamento non limitato ad un’astratta problematica, ma aderente al continuo divenire della realtà. Peraltro essa è prevista entro precisi limiti, in quanto la norma impugnata non consente l’esercizio professionale se nei singoli casi esso possa risultare pregiudizievole alla funzione didattica o all’orario di insegnamento e di servizio”.
Deve quindi ritenersi che il vincolo della coerenza, sebbene non venga esplicitato dalla norma primaria sia implicito nella ratio della norma che prevede, appunto, un trattamento differenziato fra i docenti e gli altri dipendenti pubblici.
I limiti suddetti previsti per l’esercizio della libera professione permangono anche nel caso in cui il dipendente si trovi in regime di part-time non superiore al 50% del tempo pieno.
IL CASO PARTICOLARE DEI DOCENTI AVVOCATI
Per quanto concerne specificamente il caso degli avvocati esso è regolato da una disciplina speciale. In forza dell’art. 3 del Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1578 potevano esercitare la professione di avvocato “i professori e gli assistenti dell’Università e degli altri istituti superiori e i professori degli istituti secondari” (dunque non si faceva riferimento all’insegnamento di materie giuridiche). Sulla base di tale normativa la Cassazione, a sezioni unite e in nome della “libertà di insegnamento”, aveva affermato che anche i docenti elementari potessero esercitare la professione di avvocato.
Oggi, la Legge 247/2012 (Legge Professione Forense) afferma espressamente che gli avvocati possono continuare a insegnare solo materie giuridiche.
Il problema della compatibilità non riguarda però gli avvocati iscritti all’albo già alla data di entrata in vigore della citata legge (2 febbraio 2013), per i quali si applica, invece, quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del R.D. n. 1578/1933; pertanto, il docente/avvocato, iscritto all’albo prima del 2 febbraio 2013, può continuare ad esercitare la professione di avvocato pur non insegnando discipline giuridiche (per un approfondimento sul tema si veda qui).
Inoltre il docente avvocato è tenuto a rispettare due importanti vincoli:
- Divieto di assumere il patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte l’amministrazione (la scuola);
- Divieto di assumere incarichi professionali che siano conferiti dall’amministrazione (la scuola).
IL CASO DEI DOCENTI DI SOSTEGNO
Per quanto riguarda i docenti di sostegno e la possibilità di esercitare la libera professione, manca al riguardo una specifica disciplina e pertanto sarebbe auspicabile un esplicito chiarimento ministeriale.
Va considerato che una buona parte delle assunzioni su posto di sostegno avvengono ancor oggi attingendo dalle graduatorie stilate sulla base delle classi di concorso di appartenenza. Ad esempio, per le assunzioni a tempo determinato, una volta esauriti gli elenchi e le graduatorie dei docenti specializzati, le convocazioni avvengono incrociando le relative graduatorie delle varie classi di concorso. Anche per le assunzioni a tempo indeterminato, una parte di esse avviene ancora attingendo dalle GAE dove i docenti in possesso del titolo di specializzazione sono inseriti in un apposito elenco dei docenti specializzati, con un punteggio che è mutuato da quello delle relative classi di concorso di appartenenza. Esiste cioè ancor oggi in molti casi uno stretto legame fra insegnamento del sostegno e la classe di concorso di appartenenza.
Si tratta quindi di una questione che, in mancanza una specifica normativa di riferimento, viene rimessa alla valutazione del Dirigente scolastico che in concreto deve rilasciare l’autorizzazione all’esercizio della libera professione.
Parere USR Emilia Romagna n. 742 del 23/10/2006
Circolare 17263 del 06/12/2013 USR Lombardia Ufficio Legale
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Fonte: obiettivoscuola.it