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Abilitazione sostegno in Romania: è valida? Le ultime sentenze

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Abilitazione sostegno in Romania: è valida? Le ultime sentenze.

Con le prove concorsuali bloccate molti dei nostri lettori ci chiedono quale sarà il futuro del V ciclo del Tfa sostegno. I candidati degli Atenei di Enna, Firenze, Foggia, Messina, Napoli, Reggio Calabria, Roma e Salerno che si sono visti fermati dal nuovo Dpcm e devono ancora sostenere la prova scritta sono preoccupati. Se non si espleterà entro la fine di quest’anno (e vista la situazione, sembra difficile) c’è il rischio che in queste province i corsi di specializzazione non partano.

Al momento il Ministero non ha espresso indicazioni né ufficiali né ufficiose sul destino del Tfa, ma nel frattempo i candidati aspiranti docenti di sostegno si sono organizzati in rete con una petizione per richiedere l’accesso diretto straordinario ai corsi, che permetterebbero così di specializzare in tempo breve circa 20.000 insegnanti.

Una petizione che interessa non solo i “bloccati” dal Dpcm ma anche coloro i quali non hanno superato le preselettive o non sono passati dopo aver effettuato le tre prove. Gli insegnanti di sostegno che mancano in Italia sono troppi. Quest’anno il covid ha evidenziato ancora di più questa carenza, con insegnanti senza alcuna specializzazione chiamati in questo delicato lavoro.

Se il Tfa non dovesse partire e la petizione non dovesse portare all’accesso diretto, c’è un alternativa ai corsi di specializzazione proposti dagli Atenei?

Molti ci chiedono se sia valido o meno il corso di specializzazione conseguito in Romania (e che in realtà quest’anno a causa della pandemia sarà on line).

Per rispondere a tale domanda vediamo cosa dicono le sentenze dei T.A.R. che sono arrivate negli ultimi anni:

La valutazione delle competenze
Nel procedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno, conseguita in uno stato membro dell’Unione Europea (nel caso di specie, in Romania), non è rilevante l’analisi del livello di integrazione tra i due Paesi nell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno, mentre assume rilievo la valutazione delle competenze complessivamente conseguite nel percorso di studi sostenuto.
(T.A.R. Roma, sez. III, 02/07/2020, n.7616)

Il titolo specifico di insegnante di sostegno
Ai fini del conseguimento dell’incarico di insegnante di sostegno è necessaria, oltre all’abilitazione all’insegnamento in una classe disciplinare, anche il conseguimento del titolo di insegnante di sostegno specifico (conseguito ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 325, in conformità delle disposizioni di cui al D.M. 30 novembre 1999, n. 287, attuativo del D.I. 4 novembre 1998, n. 460). In presenza di tali requisiti la scelta dell’insegnante deve essere operata in primo luogo con riferimento alla disciplina di insegnamento vacante.
Solo nel caso in cui manchino nella graduatoria di sostegno soggetti in possesso del titolo di specializzazione richiesto è consentito ricorrere ad insegnanti di altre discipline prima di attingere a graduatorie formate presso altre scuole. Sempre alla condizione che il soggetto destinatario dell’incarico sia in possesso dello specifico titolo abilitante per il sostegno (condizione necessaria ai fini dell’utile inserimento nella graduatoria).
(Tribunale Teramo sez. lav., 14/01/2019, n.509)

Abilitazione all’insegnamento di sostegno: riconoscimento
Il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno ottenuto in un Paese membro deve avvenire in via automatica, nel caso in cui la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni conseguita nel paese membro con quella italiana, considerati che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite.
(T.A.R. Roma, sez. III, 07/07/2020, n.7792)

Titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno
Il titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno non costituisce titolo di abilitazione all’insegnamento secondario, essendo richiesto, come requisito ulteriore, per l’assegnazione a posti di sostegno; pertanto il docente in possesso di specializzazione per l’insegnamento ai portatori di handicaps, non possono essere ammessi, se non siano in possesso dell’occorrente abilitazione, ai concorsi per soli titoli a posti d’insegnamento secondario.
(T.A.R. Palermo, sez. I, 16/07/1993, n.742).

Insegnamento di sostegno e graduatoria permanente
L’o.m. 20 luglio 1983 ha previsto la proroga del termine per la presentazione della domanda di inserzione nella graduatoria permanente, al fine dell’immissione in ruolo, ai sensi della l. 16 luglio 1984 n. 326 solo a favore di coloro che avessero conseguito l’abilitazione all’insegnamento nei concorsi in via di svolgimento; tale proroga non è quindi estensibile a coloro che avessero conseguito tardivamente titoli di specializzazione per l’insegnamento in posti di sostegno.
(T.A.R. Catania sez. I, 02/11/1992, n.720)

Procedura concorsuale per il reclutamento di personale docente
Il d.m. n. 995/2017, riguardante la procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, è ragionevole nella parte in cui non prevede la partecipazione di soggetti già in ruolo presso la scuola primaria o su diversa classe di concorso.
(Consiglio di Stato sez. VI, 26/10/2018, n.5223)

Ammissione ad un corso per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno
Ove il bando condizioni l’ammissione ad un corso per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno nelle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado al possesso di un determinato titolo di studio, può procedersi in via amministrativa ad una valutazione di equivalenza sostanziale solo in presenza di una norma che ne operi il riconoscimento ex lege. Tale principio è imperniato sul riconoscimento in capo all’Amministrazione che indice la procedura selettiva di un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia del titolo stesso, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il tipo di selezione richiesta. Restando l’Amministrazione vincolata alla lex specialis costituita dal bando per l’individuazione dei titoli di ammissione, la valutazione di equipollenza implicante etero — integrazione del bando può quindi derivare solo da una norma di legge.
(T.A.R. Napoli, sez. VIII, 06/06/2013, n.2959)

Abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguita in Romania
Il procedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguita in Romania, non è fondato sull’analisi del livello di integrazione tra i due Paesi nella gestione del servizio pubblico in argomento, bensì sulla valutazione delle competenze complessivamente e concretamente conseguite dall’abilitante.
(T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 20/05/2020, n.5316).

Mancato riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero
In tema di insegnamento, occorre rilevare come l’abilitazione al sostegno costituisca un quid pluris rispetto all’abilitazione all’insegnamento, pertanto il mancato riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in uno Stato straniero, per carenza dei requisiti relativi all’idoneità dei programmi e dei percorsi di studio effettuati nello Stato di conseguimento, non consente neanche l’acquisto del titolo idoneo per l’insegnamento nel sostegno.
(T.A.R. Roma sez. III, 06/02/2020, n.1593)

Titolo abilitativo all’insegnamento di sostegno: diniego del riconoscimento
Per il diniego del riconoscimento del titolo abilitativo all’insegnamento di sostegno, non costituiscono motivazioni valide le differenze sussistenti nell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno tra lo Stato in cui l’abilitazione è stata conseguita e il nostro ordinamento; ciò in quanto per il riconoscimento del titolo, così come per il suo diniego, è necessario che venga svolta un’istruttoria sul livello professionale del richiedente, ovvero un’effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite nel corso della formazione.
(T.A.R. Roma, sez. III, 11/06/2020, n.6392)

Mancato riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento e titolo idoneo per il sostegno
L’insegnamento di sostegno costituisce un quid pluris rispetto all’abilitazione all’insegnamento, pertanto il mancato riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento non consente l’acquisto del titolo idoneo per l’insegnamento nel sostegno.
(T.A.R. Roma, sez. III, 12/08/2019, n.10514)

 

 

 

I nostri corsi: https://www.orizzontedocenti.it/universita-telematica/

 

 

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/441595_abilitazione-allinsegnamento-di-sostegno-ultime-sentenze

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