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Dpcm 3 novembre: lavoratori fragili, mascherine, docenti e Ata. Tutte le FAQ per la scuola

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università telematicaUso mascherine, lavoratori fragili, PCTO, ITS, alunni con disabilità e BES, frequenza alunni primo ciclo e didattica in presenza, organi collegiali, personale scolastico: l’Usr per il Veneto pubblica le FAQ aggiornate sull’ultimo Dpcm.

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Cosa cambia per i lavoratori c.d. “fragili” con il DPCM 3 novembre 2020?

Con l’ampliamento della DDI al 100% nelle scuole del secondo ciclo, potrebbe venir meno la condizione che – a fronte di caratteristiche di fragilità riconosciute ad un lavoratore con conseguente attribuzione di inidoneità temporanea nella specifica funzione docente, in riferimento alla pandemia di COVID-19 – consentiva all’interessato di fruire dell’istituto giuridico dell’utilizzazione in altri compiti ovvero dell’assenza per malattia equiparata a ricovero ospedaliero (su queste caratteristiche e su tutta la procedura connessa ai lavoratori c.d. “fragili” si rinvia alla nota MI n. 15858 dell’11.09.2020).

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Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.

Al riguardo va richiamato quanto previsto dall’art. 26, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 il quale, modificando una disposizione del d.l. 18/2020, stabilisce che, dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, “svolgono di norma la prestazione lavorativa
in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti […]”. Di conseguenza, il Medico Competente potrà rivedere, se del caso, il giudizio di inidoneità e ai sensi dell’art. 5, c. 3, lettera b) del DPCM 3 novembre 2020 il dirigente scolastico potrà disporre il rientro in servizio in modalità agile e in DDI.

I PCTO sono ancora possibili, alla luce del DPCM del 3 novembre 2020?
Il DPCM del 3 novembre 2020 non modifica le disposizioni dei precedenti DPCM circa la possibilità di attuare i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Sono ovviamente facilitate tutte le forme di attività d’aula, in modalità digitale e quindi anche i progetti di “Simulimpresa”, Impresa formativa simulata, ecc., nelle quali sia possibile un adattamento delle situazioni in presenza con modalità sincrona o asincrona in DDI.

Con l’entrata in vigore del DPCM del 3 novembre, è necessario indossare la mascherina sempre, anche in situazione statica e con il corretto distanziamento?
L’obbligo di indossare la mascherina vale in qualsiasi circostanza, tanto al chiuso quanto all’aperto (nelle pertinenze della scuola), e dunque anche in aula, in condizioni statiche e distanziamento interpersonale superiore al metro. Naturalmente lo stesso obbligo è esteso agli istituti secondari di secondo grado, nei casi di attività in presenza, come sottolineato dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 5/11/2020. Momenti di mitigazione di tale obbligo possono rinvenirsi in
occasione delle pause dall’attività didattica (ad es. ricreazione con assunzione di alimenti e bevande, merenda pomeridiana, ecc.) e, naturalmente, durante il pasto.

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A completamento di quanto detto, si precisa, inoltre, che la locuzione “dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, utilizzata dal DPCM in oggetto all’art. 1, comma 1, deve intendersi come sinonimo di “mascherine”, così come indicato nel successivo comma 7 dello stesso art. 1. Resta quindi escluso che possa trattarsi di “visiere”, dispositivi che tuttalpiù potranno essere utilizzati in aggiunta alle mascherine, al fine di proteggere gli occhi dal droplet di maggiori dimensioni.
L’estensione ad ogni circostanza dell’obbligo di utilizzo della mascherina a scuola, del resto ragionevole, in considerazione del fatto che in questo momento la curva epidemiologica è in costante crescita, è in linea con quanto previsto dal documento del Ministero della Salute Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale del 9 ottobre 2020, in cui, nelle tabelle di sintesi degli scenari epidemiologici (pag. 80 – 82), in riferimento agli scenari 2 (“trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo”, aree gialle del DPCM) e 3 (“trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo”, aree arancioni del DPCM), è prevista, seppur con una gradualità tra scenario 2 e scenario 3, l’introduzione dell’obbligo, anche su base locale, di utilizzo della mascherina anche in situazioni statiche e con il rispetto del distanziamento interpersonale.
Da tale obbligo restano esonerati, come già noto e ribadito dallo stesso DPCM, i bambini della scuola dell’Infanzia, i docenti, gli ATA e gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina (opportunamente documentate), nonché gli insegnanti di sostegno e gli OSS che interagiscono con questi ultimi. Si ribadisce che, per garantire l’uniformità di comportamenti all’interno della stessa classe, onde non ingenerare un dannoso effetto imitazione, i bambini iscritti alla scuola primaria devono indossare tutti la mascherina, a prescindere dall’età anagrafica.

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Fonte: orizzontescuola.it

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