Può accadere che il servizio svolto dal docente non sia accompagnato dal relativo versamento dei contributi previdenziali. Diverse norme richiedono come requisito fondamentale ai fini della valutazione del servizio, l’assolvimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale. In particolare, in merito alle graduatorie ad esaurimento, la nota 4, dell’allegato 1 del decreto dirigenziale 16 marzo 2007 (Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti) prevedeva che:
Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente”.
Analogamente, il decreto n. 335 del 23/04/2018 relativamente alla valutazione del servizio svolto nelle sezioni primavera sia nelle GAE che nelle graduatorie d’istituto prevede che:
Non sono valutati i servizi relativi a periodi lavorativi per i quali non risultano versati i contributi previdenziali secondo la normativa”.
Il punto rimane certamente controverso dal momento che la giustizia si è più volte pronunciata ritenendo:
che non si può disconoscere, a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto da un’insegnante quando l’inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici dove viene prestato servizio”.
(TAR Catania, sez. III, sentenza 516/2005)
Secondo il giudice amministrativo, la disposizione di cui al ddg n. 11/2002 del 12 febbraio (Allegato A), secondo cui «non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente» deve intendersi riferita alle sole ipotesi di rapporti per i quali non sia previsto l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali per il servizio espletato. In altri termini, non è valutabile il servizio prestato con contratti per i quali non è previsto il versamento dei contributi previdenziali mentre invece è valutabile il servizio prestato in forza di contratti che prevedono tale versamento a prescindere dal fatto che i contributi siano stati versati o meno.
E ancora, più recentemente si è pronunciato il Consiglio di Stato affermando che:
una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare”.
(Consiglio di Stato sent. n. 2136 del 18 aprile 2013 18 aprile 2013)
Di recente si è pronunciato anche il Tribunale Ordinario di Milano sezione Lavoro con la sentenza 1205 del 29 Luglio 2020 affermando che:
l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa è, in ogni caso, attestato dal certificato di servizio (prot. n. 323 del 4/10/2017) rilasciato dal Dirigente amministrativo pro tempore, che in qualità di direttore di istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale; che conseguentemente il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico ed in quanto tale fa prova piena del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.;”.
In sostanza, ai fini della valutazione del punteggio l’istituzione scolastica deve verificare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa (elemento che in tal caso è attestato dal certificato di servizio che ha valore di atto pubblico) mentre il mancato versamento contributivo, parziale o anomalo, non può essere imputabile al lavoratore.
Fonte:obiettivoscuola.it