DOMANDA
Buongiorno, ho preso servizio in due scuole diverse: una supplenza fino al 23/11 per 12 ore settimanali e l’altra fino al 30/6 per 4 ore su due classi di concorso differenti.
Posso abbandonare una delle due supplenze senza perdere anche l’altra? Quale sanzione rischio di subire?
RISPOSTA
Il caso in questione si configura chiaramente come “abbandono del servizio” per la cui fattispecie gli art. 14 comma 1 lettera a) e b) prevede la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.
Ciò detto, nel caso in cui il docente intenda abbandonare una delle due supplenze, subirà la relativa sanzione che però riguarderà solamente la possibilità di “conseguire” supplenze. In altri termini, la sanzione riguarderà future eventuali supplenze ma non travolgerà l’altro contratto attualmente in essere con l’altra scuola. Infatti, i due contratti stipulati con le due scuole sono indipendenti l’uno dall’altro tant’è che il docente li sottoscrive distintamente e, pertanto, l’abbandono dell’uno non potrà produrre ripercussioni sull’altro.
In tal senso occorre ricordare che l’Ordinanza Ministeriale 60/2020 (nè la presistente normativa regolata dal DM 13 giugno 2007) prevedon come sanzione, la risoluzione dell’altro contratto né tale scioglimento è previsto contrattualmente nei contratti stipulati dal docente con le due scuole.
DM 13 Giugno 2007
O.M. 60/2020
Fonte: obiettivoscuola.it