Per le convocazioni provenienti dalle Graduatorie d’istituto, le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura prevista dall’art. 13 dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020.
CONSULTAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’articolo 12, comma 10, della presente Ordinanza;
b) totalmente inoccupati.
Sono dunque convocabili sia gli aspiranti totalmente inoccupati sia quelli parzialmente occupati i quali sono convocabili ai fini del completamento orario (18 ore nella scuola secondaria, 24 nella scuola primaria e 25 nella scuola dell’infanzia).
La visualizzazione della posizione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza è oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che resta agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita, fatta salva l’eventuale gestione informatizzata degli atti.
PROCEDURA INFORMATIZZATA
Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale. L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza. Questo significa che le scuole dovranno utilizzare la procedure informatizzata indipendentemente dalla durata della supplenza in quanto la nuova ordinanza, diversamente dalla previgente normativa non prevede la possibilità di utilizzare modalità di convocazioni alternative (modalità indicate nell’articolo 11 del Decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 56 del 28 maggio 2009).
La convocazione avviene tramite l’invio agli aspiranti di una PEC\PEO (Posta elettronica certificata oppure Posta elettronica ordinaria) che deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
b) il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:
a) l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.
TERMINE DI PREAVVISO PER LE SUPPLENZE PARI O SUPERIORI A 30 GIORNI
Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. Il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
SUPPLENZE INFERIORI A 30 GIORNI
Per le supplenze di durata inferiore a 30 giorni, la normativa non prescrive il rispetto di un termine minimo di preavviso né di un ulteriore termine per la presa di servizio. Di conseguenza la scuola potrà prevedere un termine utile per la risposta inferiore alle 24 ore secondo le specifiche esigenze di servizio così come potrà anche procedere alla convocazione dei candidati con contestuale presa di servizio.
SUPPLENZE PER INFANZIA E PRIMARIA DI DURATA INFERIORE AI 10 GIORNI
La nuova normativa non contempla più la possibilità, precedentemente prevista per le sole scuole dell’infanzia e primaria e solo qualora gli aspiranti ne avessero dato preventiva disponibilità, di interpellare gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità (dalle ore 7,30 alle ore 9,00), utilizzando ogni sistema di convocazione già in uso.
L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 non ha più riprodotto questa possibilità per cui anche le convocazioni per supplenze di durata inferiore ai 10 giorni nella scuola dell’infanzia\primaria dovranno avvenire secondo le ordinarie modalità di convocazione.
Vedi l’Ordinanza Ministeriale 60/2020
Fonte: obiettivoscuola.it