Proroga e conferma sono due istituti distinti che spettano al verificarsi di diverse condizioni. In questo articolo vediamo quando spetta la proroga contrattuale e quando invece spetta la conferma.
PROROGA DELLA SUPPLENZA AL PERSONALE GIÀ IN SERVIZIO
L’art. 13 comma 11 dell’O.M. 60/2020 dispone che:
Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.
Tale norma, peraltro ribadita dall’annuale circolare delle supplenze per l’anno scolastico 2020\2021, prevede dunque che, allo scopo di assicurare la continuità didattica, qualora a una prima assenza del titolare ne segua un’altra anche per motivo differente, senza che tra le due assenze vi sia interruzione di continuità, la supplenza deve essere prorogata nei riguardi dello stesso supplente già in servizio. Lo stesso principio si applica anche quando le due assenze siano intervallate esclusivamente dal giorno festivo (es. la domenica) o dal giorno libero del docente assente oppure da entrambi.
La proroga decorrerà dal giorno successivo a quello successivo di scadenza del contratto, anche qualora vi siano nel mezzo il giorno festivo o il giorno libero. Il diritto alla proroga del contratto opera anche nel caso in cui cambi la tipologia dell’assenza del titolare in quanto ciò che è unicamente la continuità dell’assenza del titolare.
La proroga contrattuale opera sia nel caso di cattedra completa sia nel caso di cattedra a orario ridotto.
Esempio: il docente Caio si assenta dal giorno 10 gennaio al giorno 14 febbraio (venerdì) per congedo parentale. Sabato 15 febbraio è il giorno libero del docente e domenica 16 febbraio è un giorno festivo. Lo stesso docente a partire da lunedì 17 fino al 21 febbraio si assenta nuovamente per malattia. In tal caso, la supplenza inizialmente conferita al docente Tizio dal 10 gennaio al 14 di febbraio deve essere prorogata già a partire da giorno 15 fino a giorno 21 ricomprendovi quindi anche il giorno libero (sabato) e il giorno festivo (domenica).
Prima assenza: 10 gennaio – 14 febbraio
15 febbraio (sabato – giorno libero)
16 febbraio (domenica – giorno festivo)
Nuova assenza: 17 febbraio – 21 febbraio
Proroga contrattuale: dal 15 febbraio (sabato) al 21 febbraio
CONFERMA DELLA SUPPLENZA AL PERSONALE GIÀ IN SERVIZIO
L’art. 13 comma 12 dell’O.M. 60/2020 dispone che:
Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.
La differenza rispetto al caso della proroga consiste nel fatto che in questa ipotesi tra un’assenza e l’altra del titolare vi è un periodo di sospensione delle lezioni (es.: le vacanze di Natale, vacanze di Pasqua, chiusura della scuola per Seggio elettorale o altre sospensioni delle lezioni).
Il supplente in servizio prima della sospensione delle lezioni, qualora il titolare si assenti nuovamente alla ripresa delle lezioni e quindi non rientri in classe, avrà diritto alla conferma del contratto con decorrenza dal primo giorno effettivo di servizio dopo la ripresa delle lezioni. Il diritto alla conferma opera a prescindere dal nuovo motivo dell’assenza che potrà essere anche diverso da quello della prima assenza.
I giorni di sospensione delle lezioni non saranno coperti contrattualmente e il supplente avrà diritto solamente alla conferma del contratto con decorrenza dalla ripresa delle lezioni.
Si badi che in questo caso il titolare è formalmente presente nel periodo di sospensione delle lezioni per cui potrebbe convocato per svolgere attività collegiali quali collegi docenti straordinari.
Esempio: il docente Caio si assenta dal giorno 1 dicembre fino al giorno 23 dicembre che costituisce l’ultimo giorno di lezione prima della Vacanze di Natale (periodo di sospensione delle lezioni). Il supplente sottoscrive un contratto fino al 23 dicembre.
Alla ripresa delle lezioni, il docente titolare si assenta nuovamente inviando nuovo certificato medico fino al 14 di gennaio. Il docente supplente avrà diritto alla conferma a partire dal primo giorno di effettivo servizio, ad esempio l’8 di gennaio. La scuola non dovrà procedere a nuova convocazione scorrendo le graduatorie ma dovrà confermare il contratto del docente in servizio nell’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni.
Prima assenza: 1 dicembre – 23 dicembre (ultimo giorno delle lezioni prima delle vacanze di Natale)
Sospensione delle lezioni: 24 dicembre – 7 gennaio
Nuova assenza: 8 gennaio – 14 gennaio
Conferma contrattuale: dal 8 gennaio fino al 14 gennaio
Il periodo che va dal 24 dicembre al 7 gennaio non sarà coperto contrattualmente
PROROGA DELLA SUPPLENZA AL PERSONALE GIÀ IN SERVIZIO IN PRESENZA DI UNA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI
L’art. 40 comma 3 del CCNL del comparto scuola prevede che:
Qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.
Pertanto, qualora il docente titolare si assenti ininterrottamente a partire da 7 giorni prima rispetto all’inizio di un periodo di sospensione delle lezioni (es. Vacanze di Natale) e l’assenza perduri fino ad almeno 7 giorni successivi rispetto alla ripresa delle lezioni, il docente supplente avrà diritto a un contratto che copra l’intero periodo, ivi compreso il periodo di sospensione delle lezioni. A tal fine, non rilevano le motivazioni sottostanti l’assenza (che potrebbero essere anche diverse) ma rileva unicamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero, ricadenti nel periodo in questione devono essere retribuite e computate nell’azianità di servizio.
Il dato oggettivo che la scuola prenderà in considerazione è in questo caso l’assenza, senza soluzione di continuità, del titolare (il titolare è assente 7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni e non è stato in “servizio” neanche un giorno nel periodo delle vacanze).
Pertanto, la scuola farà firmare al supplente un contratto di proroga fino al termine della nuova assenza del titolare.
Si noti che l’assenza potrà essere dovuta anche a diverse motivazioni e\o certificazioni. Infatti, come precisato anche dall’ARAN.
Più periodi di assenza continuativa, effettuata anche con diverse certificazioni e/o motivazioni (“sottostanti procedure giustificative dell’assenza”), consentono, pertanto, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell’attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente”.
DOMANDA: Il titolare è assente dal 10/12 fino al 23/12 compreso (ultimo giorno di lezione) quindi da oltre 7 giorni prima tale data. Esibisce un certificato a partire dal 23/12 fino al 16/01 (quindi oltre 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni). Il supplente che l’ha sostituito fino al 23/12 che diritti ha?
RISPOSTA: Il supplente avrà inizialmente un contratto fino al 23 dicembre. L’8 di gennaio la scuola, in riferimento all’art. 40/3 CCNL/2007, farà firmare al supplente un contratto di proroga con decorrenza 24/12 fino al termine della nuova assenza del titolare la quale si protrarrà appunto fino ad almeno 7 giorni dopo l’8 di gennaio. Al supplente quindi spetterà la copertura contrattuale per tutto il periodo di sospensione delle lezioni, che sarà valido ai fini giuridici ed economici.
N.B.: L’art. 40 comma 4 del CCNL trova applicazione quando l’assenza del titolare copre anche il periodo di sospensione delle lezioni. Al contrario, se il docente titolare non dovesse rinnovare l’assenza e dovesse rientrare in servizio (anche solo formalmente) in modo tale da non coprire anche il periodo di sospensione delle lezioni, allora il supplente non avrà diritto alla proroga contrattuale. Al più, se il titolare si dovesse assentare nuovamente al rientro delle lezioni, si avrà diritto alla conferma del contratto ma con decorrenza a partire da tale data.
DM 13 giugno 2007
Circolare supplenze 2018\2019
CCNL 2007 comparto scuola
Fonte: obiettivoscuola.it