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Diritto allo studio docenti: il 15 Novembre scade la presentazione della domanda. Tutto quello che c’è da sapere

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Il 15 Novembre scade il termine per la presentazione della domanda di diritto allo studio docenti: gli insegnanti potranno richiedere fino ad un massimo di 150 ore di permessi per studiare e prepararsi al TFA sostegno, a master, corsi e lauree.
In realtà, anche se non è ancora ufficiale, poiché il 15 Novembre (data ormai fissa tutti gli anni) quest’anno viene di domenica alcune provincie potrebbero posticipare a lunedì 16. Per avere certezza sulla scadenza è bene quindi controllare il sito dell’UST di riferimento.

Vediamo di fare un riepilogo su tutto quello che c’è da sapere:

Tempi
Le ore di permesso fanno riferimento all’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Pertanto, qualora un docente sia iscritto ad un corso e abbia la necessità di assentarsi durante l’orario scolastico, bisogna far ricorso ad altri tipi di permessi o assenze consentite dal CCNL. Anche dopo la pubblicazione delle graduatorie, in ogni caso la decorrenza dei permessi è dal 1° gennaio.
Alcune regioni però, come già accaduto negli anni precedenti, potrebbero individuare delle soluzioni per la partecipazione al TFA sostegno prima di gennaio 2021.

Chi può presentare la domanda?
La domanda può essere presentata da tutto il personale docente ed educativo e il personale Ata, sia delle scuole statali che non statali, sia a tempo indeterminato (intero o part time) che a tempo determinato (con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale). Precisiamo che nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla dura dell’incarico e delle ore di servizio.

A chi presentare la domanda?
La domanda va presentata alla Segreteria scolastica della scuola di servizio che la inoltrerà al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. I docenti impegnati in più scuole la presenteranno alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa e per conoscenza anche alle altre.

Per quali corsi si può presentare?
I permessi studio straordinari sono fruibili soltanto per la frequenza dei corsi e non per la sola preparazione degli esami finali, ovvero per il sostenimento degli stessi.
Sono ordinati per la frequenza di corsi nel seguente ordine di priorità:
1) Corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
2) Corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di abilitazione e specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, con riferimento a tutte le modalità connesse, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti dall’ordinamento pubblico;
3) Corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del personale neo-immesso in ruolo;
4) Corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria;
4) Corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari;
5) Corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio;
6) Corsi on-line in modalità “e-blended”, per la parte da svolgere in presenza.

Su quest’ultimo punto, ovvero i corsi on-line, la Funzione Pubblica ha chiarito che i permessi possono essere concessi solo a condizione che sia possibile presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
Una volta presentata la domanda non è possibile usufruire del permesso per frequentare un corso diverso da quello indicato, a meno che non si è esplicitamente autorizzati dall’Ufficio Scolastico Provinciale.

Quante ore vengono attribuite
Le ore da attribuire al personale Docente, in servizio a tempo pieno sono le seguenti:
– ITI 150 ore;
– ITD al 31/08 100 ore;
– ITD al 30/06 75 ore.

Nel caso in cui il docente risultasse in regime di part-time, ovvero, con contratto su di uno spezzone orario, il calcolo dovrà essere riproporzionato nel seguente modo:
Scuola infanzia: Le ore da attribuire al docente vanno divise per 25 e successivamente moltiplicate per il numero di ore effettivamente svolte in servizio.
Scuola primaria: Le ore da attribuire al docente vanno divise per 24 e successivamente moltiplicate per il numero di ore effettivamente svolte in servizio.
Scuola secondaria di I e II grado: Le ore da attribuire al docente vanno divise per 18 e successivamente moltiplicate per il numero di ore effettivamente svolte in servizio.

E’ possibile usufruire dei permessi per attività di studio preparatorie agli esami?
La circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica lo esclude, affermando: “Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio”.

Come si determina il contingente dei beneficiari?
In ogni provincia il personale avente diritto alla fruizione dei permessi studio non può superare complessivamente (tra tutti coloro che presentano la domanda) il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico.

E’ possibile presentare la domanda con riserva?
Il diritto allo studio docenti può essere presentato con riserva. Alcuni uffici scolastici lo permettono nel caso in cui si è in attesa dell’attivazione di eventuali corsi (come nel caso del Tfa sostegno quest’anno, sospeso a causa della pandemia).

E’ possibile utilizzare il permesso sempre nello stesso giorno della settimana?
La modalità di fruizione dei permessi è indicata nei contratti regionali, in ogni caso il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi.

Chi insegna nelle scuole non statali ha diritto ai permessi per il diritto allo studio docenti?
Sì, in base a quanto indicato nei rispettivi contratti nazionali.

 

 

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Fonte: Orizzontescuola

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