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Lasciare una supplenza per un’altra: ecco quando è possibile senza incorrere a penalizzazioni

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Molti dei nostri lettori ci chiedono quando è possibile lasciare una supplenza per un’altra senza incorrere a penalizzazioni.

Quest’anno sulle supplenze c’è una gran confusione, tra le nuove Gps e quelle del personale covid, oltre che le Gae e GI. La normativa di riferimento che regola il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo è il D.M. del 13 giugno 2007.

Nell’accertamento conciliabilità dei docenti delle graduatorie leggiamo che “”per costante orientamento è sempre consentito lasciare una supplenza in attesa dell’avente titolo per accettarne altra attribuita a titolo definitivo”.
In pratica può lasciare una supplenza fino ad avente diritto per un’altra supplenza in cui c’è una data di termine certa.

Un altro articolo, quello 8 comma 2 sancisce che il docente che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

Inoltre è sempre possibile lasciare una supplenza ottenuta da Graduatoria d’Istituto per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

Differenza tra disponibilità ed accettazione
Molti docenti confondono la disponibilità e l’accettazione. Fin quando si dà la disponibilità nell’accettare una supplenza ci si può tirare indietro senza nessun tipo di sanzione. Nel momento in cui invece si accetta la supplenza un futuro rifiuto equivale ad abbandono di servizio.
Nelle mail deve essere specificato se è richiesta la disponibilità o l’accettazione. Quando si delega il dirigente scolastico, in modo da non andare fisicamente alla convocazione, nel caso in cui si è il destinatario della supplenza essa sarà accettata. E quindi non sarà più possibile tirarsi indietro senza incorrere a sanzioni.

Vediamo adesso quali sono le sanzioni se si lascia una supplenza.
Nell’art. 8 comma 1 leggiamo che le sanzioni sono divise in base alla supplenza da graduatoria ad esaurimento (GAE), Graduatoria d’Istituto (GI).

Graduatorie ad Esaurimento:
– La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento. La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Precisiamo che tutte queste sanzioni valgono solo per l’anno scolastico in corso.

Graduatorie d’Istituto:
– La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.
In caso si è già in servizio su spezzone orario al momento della proposta non si applica nessun tipo di sanzione. Inoltre non si applica la sanzione se l’aspirante è chiamato da MAD.
– La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
– L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Le sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Anche in questo caso tutte queste sanzioni valgono solo per l’anno scolastico in corso.

 

 

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Fonte: Orizzonte Scuola

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