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ESAME DI STATO II CICLO – CANDIDATI INTERNI ED ESTERNI: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

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università telematicaÈ stata emanata la circolare n. 20242 del 6 novembre 2020 che disciplina la presentazione delle domande di partecipazione agli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 sia per i candidati esterni che per quelli interni.

CANDIDATI ESTERNI (TERMINE DI PRESENTAZIONE 30 NOVEMBRE 2020)
I candidati esterni dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il 30 novembre 2020. L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;

d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.Concorso ordinario 2021

I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredandola, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione all’esame, compresa la residenza.

CANDIDATI INTERNI (STUDENTI DELL’ULTIMA CLASSE – TERMINE DI PRESENTAZIONE 30 NOVEMBRE)
I candidati interni presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato, sempre entro il 30 novembre alla presente nota, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione scolastica da essi frequentata.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

CANDIDATI INTERNI (ABBREVIAZIONE DEL PERCORSO – TERMINE DI PRESENTAZIONE 31 GENNAIO 2021)
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
Il termine di presentazione delle domande è in questo caso fissato al  31 gennaio 2021.

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Fonte.obiettivoscuola

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