Dall’avente diritto all’incarico annuale: ecco tutti i tipi di supplenza per il quale si può essere chiamati.
Molti dei nostri lettori ci chiedono chiarimenti in merito le varie tipologie di supplenze per il quale si può essere chiamati. Quest’anno più che mai, anche a causa del covid, che sta costringendo molti docenti a fare quarantena, la “supplentite” sta aumentando di giorno in giorno nelle scuole italiane.
I docenti che ricevono chiamate o email di convocazione da parte delle segreterie, prima di accettare o meno l’incarico, si fanno spesso queste domande: che differenza c’è tra una supplenza annuale e una fino al termine delle lezioni? quanto dura una supplenza “fino ad avente diritto”? mi conviene accettare una supplenza breve da Graduatoria d’istituto? la chiamata da Gps va sempre accettata?
Cerchiamo di fare un quadro della situazione e di elencare bene tutti i tipi di supplenza per il quale quest’anno si può essere chiamati.
Prima di tutto facciamo una distinzione importante. Si può essere chiamati per una supplenza da tre graduatorie:
– Le Graduatorie ad Esaurimento (GAE): in queste sono iscritti i docenti di ruolo in possesso dell’abilitazione e sono utilizzate sia per l’assunzione a tempo indeterminato fino a un massimo di 50% dei posti disponibili, sia per le supplenze brevi, sia per le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto. Sono strutturate su base provinciale, sono aggiornate con cadenza triennale in relazione alla posizioni degli iscritti ma, per la legge 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all’inserimento di nuovi aspiranti.
– Le Graduatorie Scolastiche Provinciali (GPS): sono quelle di competenza degli UST della provincia scelta dal docente. Sono utilizzate, in subordine alle Gae, per supplenze annuali e per le supplenze sino al termine delle attività didattiche.
Sono divise in due fasce: la prima per i docenti abilitati, la seconda per i non abilitati. Si suddividono anche in Gps Infanzia e Primaria, Gps scuola secondaria e Gps Sostegno.
– Le Graduatorie di Istituto (GI): sono quelle di competenza dei Dirigenti Scolastici, che le utilizzano per il conferimento delle supplenze temporanee.
Si suddividono in tre fasce: quella di cui fanno parte i docenti abilitati presenti nelle GAE, quella dei docenti presenti nella di 1° fascia delle GPS e quella dei docenti presenti in 2° fascia delle GPS.
In realtà vi è pure una quarta via per il quale si può essere chiamati per una supplenza: la Mad. Questa è però un’istanza informale e viene utilizzata come ultima spiaggia dalle segreterie qualora non si trovino docenti disponibili dopo aver esaurito tutte e tre le graduatorie.
Soprattutto nelle regioni del Nord non è difficile essere chiamati da Mad, tant’è che molti docenti la inviano ogni anno. Per le Mad non esistono graduatorie e la scelta avviene secondo criteri interni stabiliti della scuola.
Dopo aver chiarito tutte le graduatorie vediamo adesso le varie tipologie di supplenza che si possono ricevere:
– Supplenza sull’avente diritto: in realtà queste tipologie di supplenza non dovrebbero più esistere ai sensi dell’art. 41 del CCNL 2016-18. Ma dal momento che sono state diverse le segnalazioni di supplenze con tale dicitura ancora oggi è bene spiegare in cosa consista.
E’ una delle supplenze meno ambite e più rischiose, perché di fatto il docente che la accetta sa il giorno in cui inizia a insegnare, ma non sa quando finisce. Infatti il contratto potrà essere risolto da un giorno all’altro a seguito dell’arrivo proprio dell'”avente diritto”, ovvero del supplente a tempo determinato da Gps o dalle nuove GI.
Solitamene una supplenza sull’avente diritto dura in media dai dieci ai trenta giorni, ma sono capitati anche casi in cui si è andati oltre il mese.
Proprio perché è la supplenza più instabile e incerta, questa supplenza può essere lasciata dal docente in qualsiasi momento senza alcuna penalizzazione, sia per scelta personale che per chiamata da altra supplenza.
– Supplenza breve: è una delle tipologie di supplenza più comuni. Ha un tempo preciso indicato nel contratto e viene solitamente utilizzata per sostituire docenti in malattia o in maternità. Può durare settimane o mesi. A differenza della supplenza sull’avente diritto questa supplenza ha un vincolo: ovvero non è più consentito lasciare una supplenza breve per un’altra di più giorni. Se ad esempio un docente accetta una supplenza breve di trenta giorni e poi riceve una chiamata per una supplenza breve di sessanta giorni, dovrà per forza rifiutarla. L’unico caso che gli permette di lasciare la supplenza breve sarà la chiamata per una “supplenza fino al termine delle attività didattiche” o per una “supplenza annuale”.
– Supplenza fino al termine delle lezioni: tale supplenza giuridicamente rientra sempre nelle “supplenze temporanee” di esclusiva competenza del dirigente scolastico al pari delle supplenze “brevi”. Sono supplenze che durano, come dice la stessa parola, fino l’ultimo giorno di lezione, ovvero quello in cui terminano le attività di insegnamento dei docenti per gli alunni. Solitamente la durata è fino ai primi 15 giorni di giugno (l’unica eccezione è la scuola della infanzia in cui le lezioni terminano il 30 giugno).
– Supplenza fino al termine delle attività didattiche: questa supplenza finisce con l’ultimo giorno degli impegni didattici, in particolare riguarda i docenti indaffarati negli scrutini o nelle altre attività collegate al piano delle attività deliberato ad inizio anno. Sono posti resosi disponibili (ma non vacanti) entro il 31 dicembre di ciascun anno e il termine della supplenza è il 30 giugno.
Sono di competenza prioritariamente dell’ATP e assegnati alle GAE e, in subordine, alle GPS.
– Supplenza annuale: si intende la supplenza fino al 31 agosto. Sono posti che risultano vacanti entro il 31 dicembre. Anche per questi la supplenza è di competenza prioritariamente dell’ATP che le assegna alle GAE e, in subordine, alle GPS.
– Supplenza Covid: questa nuova tipologia di supplenza, entrata in vigore quest’anno, serve a inserire organico aggiuntivo di docenti e Personale ATA chiamato a fronteggiare l’emergenza.
Il Ministero ha ribadito che questi contratti, ai sensi dell’art. 3 dell’OM 83/2020, sono assimilabili a supplenze temporanee. Pertanto hanno decorrenza giuridica ed economica dalla effettiva presa di servizio e durata “fino al termine delle lezioni”.
Ricapitolando, per i docenti è sempre possibile lasciare una supplenza breve per altra data almeno fino al 30 Giugno, quindi almeno fino al termine delle attività didattiche. Dunque è esclusivamente il caso delle supplenze entro il 31 dicembre, che appunto possono avere la scadenza 30 giugno o 31 agosto, e assegnate prioritariamente alle GAE, in subordine alle GPS e da GI nei soli casi previsti. Pertanto, se un docente ha una supplenza breve ad esempio fino a dicembre la può lasciare qualora ci sia la convocazione da GAE o da GPS. Ma la potrebbe lasciare anche se la convocazioni fossero da GI, sempreché il termine della supplenza sia il 30 giugno o 31 agosto.
Non può invece mai lasciare una supplenza breve fino ad esempio a febbraio, per un’altra supplenza breve fino ad esempio ad aprile o fino al termine delle lezioni (primi giorni di giugno) o per una supplenza covid, che come detto rientra anch’essa tra le supplenze temporanee (per lo stesso principio non può lasciare una supplenza Covid per altra supplenza breve es. fino a dicembre).
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Fonte: Orizzonte Scuola