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150 ORE PERMESSI STUDIO: POSSONO ESSERE FRUITI DAI SUPPLENTI BREVI SOLO SE PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE REGIONALE

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università telematicaL’art. 22 del CCNL 2016\2018 demanda la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio alla contrattazione integrativa a livello regionale. Le regole per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono pertanto concordati a livello regionale dai sindacati e dagli uffici scolastici regionali con contratti stipulati con cadenza triennale.
Infatti, il nuovo CCNL 2016\2018 ha previsto che i contratti collettivi integrativi abbiano durata triennale anche se alcuni contratti continuano ad essere quadriennali.

CHI PUÒ FRUIRE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Tutti i contratti regionali prevedono che i permessi studio possano essere fruiti dal personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché dei docenti con supplenza annuale. Parimenti tutti i contratti regionali prevedono la possibilità di fruire dei permessi anche per il personale in servizio fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) anche se con modalità parzialmente differenti.
Diverso invece è il caso del personale in servizio per supplenze temporanea (comprese le supplenze fino al termine delle lezioni). I vari contratti collettivi, nella grande maggioranza dei casi, non prevedono la possibilità di fruire di tali permessi nel caso di supplenze temporanee.
Fa eccezione il CIR Lombardia che ne consente la fruizione:

Il personale con contratto a tempo determinate con supplenza breve o saltuaria nel periodo dall’1 settembre al 20 gennaio dell’anno scolastico di riferimento può produrre domanda di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio, con la modalità prevista dall’art. 6; la quantificazione del monte orario spettante terrà conto dei servizi prestati dall’inizio dell’anno scolastico e del periodo definito dal contratto eventualmente in essere all’atto della presentazione della domanda.

Pertanto, poiché i criteri di fruizione vengono definiti a livello regionale, occorre sempre fare riferimento al contratto integrativo regionale vigente nella Regione di servizio, in quanto tali contratti possono prevedere o meno la possibilità di fruire dei permessi anche nel caso di supplenze temporanee.

CIR integrativo USR Lombardia
CIR integrativo USR Sicilia
CIR integrativo USR Campania
CIR integrativo USR Lazio
CIR integrativo USR Veneto
CIR integrativo USR Calabria
CIR integrativo USR Toscana

Fonte: obiettivoscuola

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