Vademecum docente: i quesiti comuni e gli errori da non fare quando si accetta un incarico.
Oggi sono tanti i docenti che si apprestano per la prima volta ad ottenere un incarico di supplenza. Entrare per la prima volta in una scuola, confrontarsi con gli alunni, non è semplice al primo impatto. Anche perché siamo stati tutti ragazzi e conosciamo tutti la scuola da studenti, ma non tutti la conoscono da professori. Ecco, ci sono tante regole da sapere e non sempre il referente di istituto ha il tempo di spiegarle ai nuovi arrivati.
Oltretutto quest’anno ci sono le norme anti-covid e quindi alle già tante cose da sapere, ce ne sono delle altre che sono spuntate in questi mesi per la prima volta.
Ecco che in questo articolo, prendendo spunto dalle ultimissime indicazioni del Miur e del Sindacato Cobas, stiliamo un vademecum con le domande più comuni che può porsi un insegnante neo-assunto e delle indicazioni sui diritti e doveri del proprio contratto di lavoro.
1) A che ora si entra a scuola?
Ogni scuola del primo ciclo determina l’orario di ingresso in base alle esigenze delle famiglie e degli studenti, in accordo con gli Enti locali e alle indicazioni dei Tavoli Regionali istituiti presso gli USR, previsti dal Piano scuola. Gli ingressi saranno comunque scaglionati e organizzati per evitare assembramenti. Nel caso degli alunni più piccoli può essere previsto un servizio di pre-scuola al quale le famiglie possono aderire. Per le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, le scuole organizzano ingressi scaglionati per evitare assembramenti, tenendo conto delle indicazioni normative che raccomandano di modulare gli ingressi e le uscite, utilizzando anche turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9.00.
2) Di chi è la responsabilità degli alunni accolti in classe?
Se non viene richiesto un ordine di servizio scritto, la responsabilità per qualunque evenienza ricade esclusivamente sul docente. La responsabilità del docente vale anche durante le ore della ricreazione, della mensa, all’ingresso e all’uscita dalla scuola.
3) Le lezioni durano tutte 60 minuti?
No. L’unità oraria può essere flessibile, quindi durare meno di un’ora, per una più efficace organizzazione delle attività didattiche, ma non si perderà neanche un minuto del monte orario previsto. La riduzione dell’unità oraria è già adottata in molte scuole, poiché prevista da più di venti anni dal Regolamento sull’Autonomia scolastica.
4) E’ necessario lasciare le finestre aperte per tutta la durata delle lezioni?
No. Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riportate nel verbale n.100 del Comitato Tecnico Scientifico del 12 agosto 2020, si limitano a evidenziare la necessità di assicurare l’aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici e frequenti ricambi d’aria, cui si provvederà contemperando l’esigenza di costante aerazione dell’ambiente didattico con il diritto degli allievi a svolgere le attività didattiche in condizioni confortevoli.
5) È possibile utilizzare la mascherina di comunità o si è obbligati ad usare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola?
Il DPCM 3 novembre 2020 prevede che, oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura commissariale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.
6) Il docente deve utilizzare uno specifico prodotto per trattare le superfici cartacee (ad esempio quaderni, libri, fogli, testi, album) e gli strumenti che si usano in classe per la didattica (ad esempio penne, astucci, matite, righelli)?
No, il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello spray (o gel) idroalcolico nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l’uso di guanti. Il Comitato Tecnico Scientifico, rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Istruzione, ha ribadito che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2, in particolare la frequente igienizzazione delle mani.
7) Nelle scuole di secondo grado, si possono accettare le cattedre superiori alle 18 ore?
In realtà sono un’eccezione e non una regola. L’articolo 28 del CCNL scuola 2006/2009 specifica che in coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di 5 giornate settimanali.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di II grado è scritto che solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, sempre che non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente.
7) Posso sostituire i colleghi assenti?
Si. Anche perché quando un collega si assenta si fa il possibile per trovare una soluzione interna, tranne la sola cosa lecita, ovvero procedere alla nomina del supplente.
8) Cosa fare se ci viene chiesto di accogliere alunni di altre classi divisi per la mancanza di un collega?
Bisogna rispondere categoricamente no oppure chiedere un ordine di servizio scritto nel quale siano indicati: nomi e cognomi degli alunni da accogliere, classe di provenienza, eventuali allergie ambientali e/o alimentari, eventuali patologie che possano mettere a rischio l’incolumità dell’alunno stesso e/o degli altri alunni.
9) In caso di assenza del docente, l’insegnante di sostegno è tenuto a sostituirlo?
Anche in questo caso la risposta è assolutamente negativa. La funzione di questi insegnanti, infatti, è quella di consentire l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
10) Il dirigente scolastico può negare i permessi per motivi personali?
Naturalmente no in quanto questi sono normati dall’art. 15 comma 2 del CCNL 2006/2009 che recita: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”.
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Fonte: OggiScuola