Supplenze docenti e ATA e malattia dovuta al Covid: le segreterie devono fare attenzione ai codici inseriti al sistema SIDI. La malattia da COVID va separata dal normale conteggio del periodo di comporto. Le indicazioni utili.
Un nostro lettore chiede
“Salve Lalla, sono un collaboratore scolastico con contratto Covid 19 sino l’08/06/2021. Ho saputo con tampone molecolare di aver contratto il Covid19. La prima cosa che ho fatto è avvertire la scuola e contestualmente inviargli il referto del tampone molecolare. Ora sono in completo isolamento, come linee guida del ministero della salute. La scuola mi ha risposto che dopo 30 giorni di malattia verrò licenziata. Lalla per favore mi potresti aiutare a capire se ciò è vero, ma soprattutto se c’è una legge che mi tuteli. Grazie aspetto notizie”
Di questo si è occupato il sindacato UIL in una apposita scheda
“Un eventuale periodo trascorso in quarantena o malattia con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato al
periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile nel periodo di comporto.
In questo caso è esplicita, nella norma stessa, la previsione che tale periodo debba anche essere escluso dal periodo di comporto della malattia.
ATTENZIONE!
Tale misura fa sì che siano considerati come tali (perché equiparati alla quarantena) e pertanto esclusi:
– dal periodo di comporto
– dalla trattenuta fino ai 10 giorni (“Brunetta”);
– dal rispetto delle fasce orarie di controllo (visita fiscale)
anche le seguenti assenze:
In attesa dell’esito del tampone
È l’assenza dal luogo di lavoro, equiparata alla quarantena, per il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, riscontrato all’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus COVID- 19 e l’acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell’infezione, , previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente.
In caso di positività in classe e periodo necessario all’esecuzione ed all’esito del test (“contact tracing”)
È la quarantena per i giorni successivi all’ultima esposizione per il personale scolastico individuato come contatti stretti del caso confermato COVID- 19 dal Dipartimento di Prevenzione
della ASL competente territorialmente.
Per convivenza con persona positiva al CoVid-19
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione delmDipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
Fonte:orizzontescuola.it