Casi Covid-19 a scuola, le Asl faticano nella tempistica. Le scuole rimangono in attesa della decretazione della quarantena. Il lasso di tempo crea un vuoto temporale e pericoloso che può essere risolto con una informazione generica rivolta ai genitori della classe coinvolta. In questo modo il dato personale non è coinvolto e il D.S. non è inottemperante (D.Lvo81/08)…
Per ridurre il tempo di attesa e anche i rischi di ulteriori contagi, che possono aumentare nel tempo intercorrente tra la conoscenza del contagio e la decretazione della quarantena, alcuni D.S. hanno pensato alla soluzione di informare genericamente i genitori del caso di contagio certificato (“Nella classe x è stato certificato un caso positivo al Covid“), lasciandoli poi liberi di decidere se far entrare o meno il loro figlio.
A parere di scrive la soluzione è la migliore possibile, in attesa della quasi certa quarantena dei ragazzi da parte della Asl. Risponde al criterio della trasparenza (L. 241/90) che nella sua accezione più ampia rimanda alla necessità di far circolare le informazioni nei limiti della legge…
Nella fattispecie è assente qualunque elemento diretto in grado di identificare la persona contagiata (nome e cognome, iniziali del nome e cognome…). L’informazione non contiene, inoltre elementi indiretti all’identificazione (ad esempio il codice fiscale che elaborato può portare al nome e cognome). Ne consegue che la sola comunicazione del contagio privo del supporto del nome e cognome fa mancare la condizione del dato sanitario, classificabile tra i dati personali più sensibili.
L’informazione generica tutela il Dirigente Scolastico che il D.Lvo 81/08 individua come il responsabile della sicurezza e protezione del personale scolastico e degli studenti… – continua a leggere il più ampio articolo pubblicato il 9 novembre 2020, cliccando su orizzontescuola.it (fonte notizia)