L’ultimo DPCM impone lo svolgimento delle attività collegiali delle scuole da svolgere esclusivamente a distanza. I dirigenti scolastici devono eseguire questa norma almeno fino al 3 dicembre 2020 e le convocazioni delle riunioni devono rispettare i tempi e le modalità usate di norma e contenute nei regolamenti interni.
Collegi, Dipartimenti, Consigli di classe, incontri scuola-famiglia
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale all’art.1, comma 9, lettera s) del DPCM del 4 novembre 2020 è disposto che “ le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza”.
Quindi appare chiarissimo che l’unica modalità ammessa dal 6 novembre sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe, è quella di svolgere le attività collegiali delle scuole esclusivamente a distanza, senza alcuna eccezione.
Per attività di carattere collegiale che coinvolge i docenti, non ci sono soltanto i Collegi docenti, i Consigli di classe e i Consigli di Istituto, organi collegiali ufficiali previsti dal testo unico, ma ci sarebbero delle articolazioni come i Dipartimenti o gli incontri di 2 ore settimanali per la programmazione delle insegnanti della scuola primaria. Negli Istituti comprensivi ci sarebbero gli incontri per gruppi di docenti appartenenti ad ordini di scuola differenti. Il DPCM, proprio perché ha l’intento di contrastare il diffondersi del Covid-19, è presumibile si riferisca a tutte le riunioni scolastiche anche quelle di organi non definiti ufficialmente collegiali. Per cui anche i Dipartimenti, le ore di programmazione da svolgere in team, gli incontri scuola-famiglia, gli incontri delle varie commissioni di lavoro come per esempio i gruppi PCTO, dovrebbero essere svolti esclusivamente a distanza.
Tempi e modalità di convocazione
In questa situazione particolare di attività svolte a distanza, le modalità e i tempi di una convocazione devono comunque essere assolutamente rispettati.
È utile sapere che le convocazioni degli organi collegiali devono essere preavvisate secondo i tempi e le modalità stabilite nel regolamento interno della scuola, deliberato in seno al Consiglio d’Istituto.
Ai sensi dell´art. 10 comma 3 lett. a) del d.lgs. 297/94 il Consiglio d’Istituto adotta con una delibera il regolamento interno del circolo o dell’istituto, in cui si possono stabilire le modalità di convocazione degli organi collegiali.
In tali regolamenti di istituto potrebbe non trovarsi scritto nulla che riguardi i tempi e i criteri di convocazione degli organi collegiali, in tal caso la norma da seguire è il comma 1 dell’art. 40 del d.Lgs. 297/94, in cui è scritto:” In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione”.
Nella fattispecie il regolamento tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione è quello pubblicato con nota 105 del 16 aprile 1975. In tale nota all’art. 1 è stabilito che: “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate”.
Tuttavia tutte le scuole che adottano la norma della convocazione dei Collegi all’interno del regolamento di Istituto, deliberano un congruo numero di giorni di preavviso tra la data di pubblicazione della convocazione e quella dello svolgimento del Collegio, tali giorni sono come minimo 5 giorni.
Fonte: tecnicadellascuola.it