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Scuola. Mascherina a scuola: “I docenti possono cambiarla ogni 4 ore, gli alunni possono tenerla”.

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A scuola, la mascherina va tenuta anche al banco. E i docenti possono cambiarla ogni quattro ore. Gli studenti potranno invece utilizzare a scuola la mascherina per l’intera giornata”.

Corsi di Perfezionamento
Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.

In sintesi è quanto ha precisato il coordinatore del CTS, Agostino Miozzo, nel corso di due “tavoli” svoltisi rispettivamente il 5 e 6 novembre scorsi, alla quale ha partecipato anche l’ANP: sono il Tavolo nazionale permanente previsto dal Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 del 3 agosto 2020 e l’altro previsto dal Protocollo del 6 agosto 2020.

In questa occasione il coordinatore del CTS ha evidenziato l’importanza dell’uso della mascherina a scuola, esprimendo “consenso unanime per l’uso obbligatorio della mascherina durante tutte le attività scolastiche in presenza, anche con il distanziamento di 1 metro in contesto statico: la decisione è stata assunta in considerazione del fatto che in questo momento la curva epidemica è in preoccupante crescita e si rileva un rischio di contagio alto”. Il coordinatore del CTS, Agostino Miozzi, facendo riferimento ai docenti che dovessero svolgere attività didattica per più di quattro ore, per la sua integrità… la mascherina chirurgica “va cambiata ogni quattro ore”. Invece, gli studenti potranno utilizzare a scuola la mascherina per l’intera giornata.

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

Il coordinatore del CTS ha, peraaltro, puntualizzato che i DPI a scuola possono anche essere di classe superiore a quelli previsti dai protocolli, ferma restando la necessità di valutazione da parte del medico competente e del RSPP in quanto, qualora si trattasse di DPI il cui uso presuppone una necessaria formazione specifica, se utilizzati male, potrebbero aumentare i rischi (come nel caso del filtrante facciale).

Nel corso di questi incontri, l’ANP ha rappresentato le criticità più rilevanti a carico delle scuole della fascia 0/6 e di quelle del primo e del secondo ciclo: il mancato rispetto, da parte dei DdP delle ASL e, talvolta, anche dei PLS/MMG, delle procedure stabilite dal Rapporto I.S.S. n. 58 del 21 agosto scorso, con conseguenti difficoltà gestionali dei DS, impegnati prevalentemente nel cercare di contattare ASL e poi dipendenti e studenti, compiti non di competenza delle scuole e che sottraggono ai colleghi forze e risorse che vanno invece finalizzate a garantire l’esercizio del diritto allo studio.

Questi primi mesi hanno evidenziato la necessità dell’istituzione di una task force presso i presidi sanitari territoriali, dedicata al tracciamento dei contagi nelle scuole e al supporto alle stesse; la necessità di chiarimenti sulle attestazioni per la riammissione in classe degli studenti; l’obbligatorietà dell’uso della mascherina per la scuola in presenza e, in particolare, per quella del primo ciclo, in applicazione del DPCM del 3 novembre 2020; gli enormi ritardi nella nomina dei docenti a t.d. che hanno generato difficoltà a garantire l’intero tempo scuola in presenza, ingigantite dal divieto di sostituzione il primo giorno, dalla impossibilità di sopperire alle assenze con l’accorpamento di gruppi di alunni (per l’operare dei protocolli sicurezza), dalle sempre più numerose quarantene. Le indicazioni contenute nella Nota MI prot. n. 1934 del 26 ottobre scorso, peraltro, sono insufficienti e poco calzanti specialmente sulla realtà dell’infanzia tradizionalmente destinataria di minori risorse a valere sul cosiddetto organico di potenziamento.

Università
Università

Difficile pensare poi che, anche solo nelle ore di compresenza con l’altro docente della sezione (posto che ve ne siano, data la necessità di articolare piccoli gruppi), quello in quarantena possa proficuamente effettuare la DDI ai propri piccoli alunni collegati da scuola;  l’incapienza delle risorse relative all’ “organico Covid”, diramata da alcuni UU.SS.RR.: la sospensione delle nomine nelle regioni interessate genera per le scuole ulteriori difficoltà a garantire, attraverso il reclutamento di collaboratori scolastici aggiuntivi, quella maggiore attenzione alla pulizia dei locali che il Protocollo richiede; la necessità di aggiornare le indicazioni contenute nella nota prot. n. 1585 dell’11 settembre scorso sui lavoratori fragili alla luce di quanto previsto dall’art. 26, comma 1-bis, della Legge n. 126/2020;  l’esigenza di condividere i dati relativi agli esiti dei monitoraggi effettuati dal MI e quelli riguardanti la tempistica per la consegna di banchi ed arredi: abbiamo rilevato che alcuni istituti comprensivi non hanno ancora ricevuto nulla di quanto richiesto mentre altre hanno dovuto respingere arredi inutilizzabili perché di dimensioni non corrispondenti a quelle necessarie; la gestione dei contratti dei supplenti incaricati sul posto di docenti dichiarati temporaneamente inidonei e collocati in malattia d’ufficio, i quali nella fase di sospensione delle attività didattiche in presenza chiedono la revisione del giudizio del medico competente e la facoltà di fornire la prestazione lavorativa da remoto; l’urgenza, oramai, improcrastinabile, di mettere in atto le procedure per la rilevazione dello stress lavoro-correlato dei dirigenti scolastici, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ribadito dal CCNL 2016-2018.

I rappresentanti del Ministero della Salute, sempre nel corso delle stesse riunioni, hanno preso atto delle criticità rilevate rimandando anche alle circolari pubblicate negli ultimi mesi e hanno dichiarato il loro impegno per garantire la priorità per il personale scolastico nell’effettuazione dei test molecolari: a tal proposito, il Ministero ha sottoscritto un accordo con i MMG/PLS affinché i tamponi siano fatti negli ambulatori.

Hanno anche sottolineato che si sta lavorando a un aggiornamento del Rapporto n. 58 dell’Istituto Superiore di Sanità del 21 agosto 2020 nel quale saranno precisate le disposizioni per le attestazioni di riammissione a scuola.

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